Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Giudicato di annullamento – Riadozione del provvedimento sulla base di diversa motivazione  – Violazione o elusione del giudicato – Non sussiste

Non è ravvisabile violazione del giudicato allorquando l’Amministrazione abbia riadottato il provvedimento oggetto di annullamento in sede giurisdizionale motivandolo con riferimento a circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle censurate dal giudice amministrativo.

N. 01086/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00477/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 477 del 2013, proposto da: 
Juliana Muka, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via Calefati, 269; 

contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, U.T.G. – Prefettura di Bari – Sportello Unico Immigrazione -, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’ottemperanza
alla sentenza Tar Puglia – Bari – Sez. II n. 2161/2012: emersione da lavoro irregolare;
e con richiesta di risarcimento del danno subito.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura Di Bari e di U.T.G. – Prefettura Di Bari – Sportello Unico Immigrazione -;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Gaetano Castiglia e Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato l’8.4.2013 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 13.4.2013, Juliana Muka propone nei confronti della Prefettura/ SUI di Bari giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., lamentando la mancata ottemperanza alla sentenza n. 2161 del 14.12.2012 della Sez. 2°, di accoglimento del ric. N. 949/2011, proposto avverso il diniego dell’emersione ex L. 102 del 2009.
La ricorrente evidenzia:
– che la cit. sentenza è stata notificata in data 3.1.2013;
– che con racc. a mano del 28.2.2013 è stata sollecitata l’esecuzione della stessa, mediante richiesta di convocazione presso lo SUI per la stipula del contratto di soggiorno;
– che nessun atto è seguito da parte dell’Amministrazione.
Parte ricorrente chiede quindi di assegnare all’Amministrazione un breve termine per provvedere e di nominare un Commissario ad acta che, al decorso del detto termine, provveda in luogo della stessa.
Viene inoltre avanzata richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito dell’inottemperanza, derivanti dalla mancata possibilità  di regolarizzare la propria posizione.
In data 1.6.2013 l’Avvocatura erariale ha depositato la nota in data 30.5.2013 dello SUI di Bari con allegato il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione adottato il 29.5.2013.
Al diniego l’Amministrazione è pervenuta, dopo aver provveduto a riattivare il procedimento,
avendo rilevato l’assenza del presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro di almeno tre mesi alla data del 30.6.2009, richiesto dall’art. 1 ter L. 102/09, atteso che la Juliana Muka è risultata
“trattenuta, a seguito di decreto di espulsione, presso il CIE di Ponte Galera (Roma) dal 14 al 22 maggio 2009, data alla quale è stata rimpatriata coattivamente m Albania, con volo partito da Roma Fiumicino diretto a Tirana”.
Alla c.c. del 20.6.2013, la difesa della ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame rilevando che il nuovo provvedimento di diniego assunto dallo SUI deve considerarsi nullo in quanto elusivo del giudicato formatosi.
La difesa erariale ha chiesto la reiezione del gravame.
Il ricorso non risulta fondato.
In via generale, va rammentato che costituisce patrimonio acquisito dell’elaborazione giurisprudenziale quello per cui, affinchè possa ravvisarsi il vizio di violazione o elusione del giudicato – che comporta la radicale nullità  dei provvedimenti che ne sono affetti ed è deducibile direttamente indipendentemente dalla loro impugnazione nel termine di decadenza – non è sufficiente che la nuova attività  posta in essere dall’Amministrazione dopo la formazione del giudicato alteri l’assetto degli interessi definito dalla pronuncia passata in giudicato, essendo necessario che l’Amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà  pubblica, già  illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo.
Con riguardo alla fattispecie, va rilevato che l’art. 1-ter del D.L. 1.7.2009 n. 78 (introdotto con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102) disciplina la “Dichiarazione di attività  di assistenza e di sostegno alle famiglie”, consentendo di ottenere il beneficio della emersione del lavoro irregolare, con effetto estintivo di ogni illecito penale e amministrativo a favore di una limitata cerchia di lavoratori, ma anche dei rispettivi datori di lavoro, che li impiegano per esigenze di assistenza propria o di familiari non pienamente autosufficienti o per lavoro domestico.
Presupposto indispensabile per ottenere il beneficio (cfr. 1° comma) è costituito dal fatto che il rapporto di lavoro irregolare fosse in corso da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009 e che lo stesso perduri sino alla data di presentazione della dichiarazione vale a dire al mese di novembre 2009.
Il 7° comma di detta norma prevede che “lo Sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità  della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato”.
Alla stregua di tale complesso normativo, la disamina delle domande di emersione è condotta dallo SUI attraverso la successiva verifica della sussistenza di una serie di requisiti.
Ora è evidente che, una volta rilevata una causa d’impedimento, lo SUI emette il provvedimento di diniego, senza procedere oltre con altre verifiche.
Così, nel caso della Juliana Muka era stato rilevata la sussistenza di una condanna penale ritenuta ostativa, che la sentenza del TAR ha rimosso, ma ciò ha determinato solo l’obbligo per l’Amministrazione di procedere all’ulteriore disamina e non già  la conseguenza – divisata dalla ricorrente – della necessità  di procedere alla convocazione per la stipulazione del contratto.
Pertanto, legittimamente l’Amministrazione ha rilevato la sussistenza dell’elemento ostativo ulteriore, senza che ciò determini violazione del giudicato.
Il contenuto della sentenza n. 2161 del 14.12.2012 era solo ed esclusivamente quello di affermare l’illegittimità  della causa ostativa (condanna penale) opposta dallo SUI con il primo provvedimento, ma non già  di affermazione della sussistenza di tutti i requisiti per la stipulazione del contratto di soggiorno, come ritenuto dalla ricorrente.
L’infondatezza della domanda di ottemperanza comporta la reiezione della conseguente domanda risarcitoria.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, anche in considerazione del fatto che il nuovo diniego è stato emesso dopo l’instaurazione del presente giudizio..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la domanda di ottemperanza e la richiesta risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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