1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Ordinanza cautelare giudice ordinario – Inammissibilità 


2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Attività  iure privatorum – Inammissibilità 

1. Il giudizio di ottemperanza non è ammissibile per le pronunce del giudice ordinario che non siano dotate dell’autorità  di giudicato.


2. Il rito del silenzio è incompatibile con attività  della p.A. svolte iure privatorum (nella fattispecie è stato promosso ricorso avverso l’inerzia tenuta dall’ASL Bari che agiva utilizzando poteri di natura datoriale).
*
Vedi Cons. St., sez. III, sentenza 22 gennaio 2014, n. 301 – 2014; ric. n. 8078 – 2013

 
N. 01074/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01544/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2012, proposto da: 
Roberto De Blasi, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Gallo, con domicilio eletto presso Giuseppe Gallo in Bari, via Argiro, n.117; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita n.6; 

nei confronti di
Paola D’Aprile; 

per la declaratoria di illegittimità  dell’inerzia
opposta dalla a.s.l. Bari alla tempestiva e corretta attuazione del disposto di cui alla ordinanza del Giudice del lavoro di Bari del 31.10.2011, resa nel contenzioso r.g. 19348/2010 attivato dall’odierna controinteressata dott.ssa Paola D’Aprile;
nonchè per il risarcimento di tutti i danni derivati al ricorrente dal ritardo e/o dalla colpevole inerzia della a.s.l. ex art. 30, comma 4°, cod. proc. amm. e art. 2 bis l. 241/1990.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Gallo e avv. Carmine Cagnozzo, su delega dell’avv. E. Trotta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente e l’odierna controinteressata sono stati contraddittori processuali in una controversia celebrata in fase cautelare dinanzi al Giudice del Lavoro di Bari e conclusasi, a seguito di reclamo, con ordinanza del 14.12.2010, di accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc (registrato al n. 19348/2010) proposto dalla dr.ssa D’Aprile.
L’ordinanza ha sospeso la procedura comparativa svolta dall’ASL cui hanno partecipato il dr. De Blasi e la dr.ssa D’Aprile, conclusasi con la scelta dell’odierno ricorrente.
Con successiva ordinanza del 31.10.2011 (per la cui attuazione si agisce in questa sede) il Tribunale del Lavoro ha dettato le modalità  attuative del proprio precedente provvedimento.
Agisce in questa sede, ex art. 117 cpa ( ricorso avverso silenzio) il dr. De Blasi affinchè, questo Tar dichiari l’illegittimità  dell’inerzia dell’ ASL Bari rispetto alla tempestiva e corretta attuazione del disposto di cui alla ordinanza del Giudice del Lavoro di Bari del 31.10.2011, resa nel contenzioso r.g. 19348/2010.
Il ricorso non è ammissibile.
Come chiarito, il ricorrente denuncia l’inerzia dell’ASL ad adottare quanto necessario a dare attuazione al dictum giudiziario.
L’inerzia contestata, dunque, viene valutata rispetto all’obbligo di provvedere derivante da un’ordinanza cautelare del Giudice del lavoro.
In altri termini il ricorrente chiede la corretta esecuzione dell’ordinanza in questione.
Poichè l’obbligo per la cui esecuzione si agisce deriva da un provvedimento giudiziario, il mezzo giurisdizionale azionato in questa sede va correttamente qualificato, in realtà , come ricorso per l’ottemperanza.
Tuttavia, deve rilevarsi che tale rimedio non è ammissibile per le pronunce del Giudice ordinario che non siano dotate dell’autorità  di giudicato.
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in quanto si agisce per l’esecuzione di un provvedimento cautelare.
D’altro canto, riguardato anche sotto altro profilo il ricorso risulta inammissibile.
Infatti, il rito del silenzio è incompatibile con attività  della P.A. svolte iure privatorum, come nel caso di specie si verifica, attesa la natura datoriale dei poteri dell’ASL.
La domanda risarcitoria segue la sorte della domanda principale
Per le ragioni suesposte il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’ASL Bari che liquida in complessivi Euro 2000,00 omnicomprensivi per diritti ed onorari, oltre accessori come per legge.
 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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