Contratti pubblici – Bando – Offerta di prodotto diverso rispetto a quello richiesto – Esclusione – Legittimità 

àˆ legittimo il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento della fornitura di reagenti chimici occorrenti per l’effettuazione di test diagnostici, allorquando risulti conclamata la non conformità  sotto il profilo quantitativo e qualitativo tra i prodotti richiesti dalla lex specialis e quelli offerti dalla ditta sanzionata con l’esclusione.

 
N. 01078/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Roche Diagnostics S.p.A. – Società  Unipersonale, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Alessandra Bazzani, Sergio Carabellese, Jacopo Recla, con domicilio eletto presso Sergio Carabellese in Bari, c.so A.De Gasperi n.292; 

contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico Di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Berardi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

nei confronti di
Diasorin S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Merani, Antonella Borsero, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, n.41/A; 

per l’annullamento
– del verbale del seggio di gara in data 25 febbraio 2013 di “rivalutazione lotto 1 e 8” della procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per lab. di patologia clinica universitaria, immunoematologia e trasfusionale, microbiologia e virologia e lab. stabilimento Giovanni XXIII (completo dei relativi allegati), in particolare nella parte in cui dichiara che “non può essere considerata ammissibile” l’offerta di roche diagnostics s.p.a. relativa al lotto n. 8;
– del (non noto) provvedimento e/o comunicazione di esclusione di roche diagnostics s.p.a. dalla procedura, qualora intervenuto;
nonchè
– di tutti i verbali della procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per lab. di patologia clinica universitaria, immunoematologia e trasfusionale, microbiologia e virologia e lab. stabilimento Giovanni XXIII, tutti completi dei relativi allegati, e in particolare del verbale in data 4 settembre 2012 di “valutazione tecnica del lotto VIII”; del verbale del seggio di gara in data 24 settembre 2012 di “apertura offerte economiche”; del verbale in data 2 novembre 2012 di “rivalutazione lotto 1 e 8”; del verbale del seggio di gara in data 29 novembre 2012 di “apertura offerte economiche lotto 1 e 8”; del verbale in data 6 dicembre 2012 di “rivalutazione lotto 1 e 8. riesame”; del verbale del seggio di gara in data 8 gennaio 2013 di “rivalutazione lotto 1 e 8”;
– della lex specialis di gara, e in particolare dell’allegato 3 al disciplinare di gara (“disciplinare tecnico, elenco prodotti e criteri di valutazione”), nelle parti di cui in esposizione;
nonchè
di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso;
nonchè
per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
motivi aggiunti:
– della nota prot. 31629/a.a. e p. in data 11 aprile 2013 a firma del direttore area approvigionamenti e patrimonio dell’azienda ospedaliero universitaria consorziale policlinico di bari;
– della deliberazione del direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria consorziale policlinico di bari n. 366 in data 8 aprile 2013;
nonchè
di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso;
nonchè
per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria;
nonchè
per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati;
nonchè
per l’annullamento, previa sospensione, con il ricorso introduttivo
– del verbale del seggio di gara in data 25 febbraio 2013 di “rivalutazione lotto 1 e 8” della procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per lab. di patologia clinica universitaria, immunoematologia e trasfusionale, microbiologia e virologia e lab. stabilimento giovanni xxiii;
– del (non noto) provvedimento e/o comunicazione di esclusione di roche diagnostics s.p.a. dalla procedura, qualora intervenuto;
– del (non noto) provvedimento di aggiudicazione definitiva a diasorin s.p.a., qualora intervenuto;
nonchè
di tutti i verbali della procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per lab. di patologia clinica universitaria, immunoematologia e trasfusionale, microbiologia e virologia e lab. Stabilimento Giovanni XXIII, tutti completi dei relativi allegati;
nonchè
di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso;
nonchè
per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico Di Bari e di Diasorin S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Jacopo Recla, per la ricorrente, avv. Michele Berardi, per l’amm. resistente e avv. Antonella Borsero, per la controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente ha partecipato alla procedura di aggiudicazione , puntualmente indicata in epigrafe, per la fornitura, all’Azienda ospedaliera, di svariati test diagnostici meglio indicati nel lotto n. 8.
Prima aggiudicataria, è stata successivamente esclusa per inidoneità  dell’offerta.
Contesta, unitamente all’esclusione ed all’aggiudicazione alla controinteressata, la lex specialis ed in particolare la formulazione dell’allegato n. 3.
Va chiarito in punto di fatto che (ed in estrema sintesi) che per il test HSV ½ (il cui reagente serve a rilevare la positività  o negatività  al virus dell’herpes simplex) è stato richiesto un numero di kit pari a 2500.
La ricorrente ha offerto 1250 test HSV1 e 1250 HSV 2, interpretando, per ciò , la fornitura richiesta nell’allegato (indicata testualmente come HSV ½ ) nel senso che essa riguardava in modo cumulativo due distinti reagenti: HSV 1 e HSV 2 da suddividersi, sotto il profilo quantitativo, in parti uguali.
Censura, con plurimi motivi di ricorso esposti nel ricorso principale ed in quello per motivi aggiunti, l’esclusione, motivata in ragione della insufficienza del quantitativo e della tipologia dei test offerti, deducendo tra l’altro, l’ambiguità  della richiesta espressa nell’allegato n. 3 del lotto n.8.
Il ricorso è infondato.
Convincono le difese dell’azienda ospedaliera che ha chiarito che il reagente HSV ½ (cioè quello richiesto) è un reagente unico che serve ad individuare la positività  al virus dell’herpes simplex, senza distinguere tra diverse species dello stesso (individuabili attraverso il reagente HVS1 o HVS2).
La richiesta formulata nel disciplinare attiene, come comprensibile per chi dotato di competenze scientifiche in materia, il reagente per c.d. generico 1/2, in misura pari a 2500 e non i reagenti specifici 1 e 2 (in misura rispettivamente di 1250 ciascuno).
Da tanto consegue che la ricorrente non solo non ha offerto la richiesta quantità , ma ha offerto un reagente, in realtà , differente da quello richiesto (ricognitivo del virus in generale e non della sua specifica classificazione), sicchè la sua esclusione resiste alle censure formulate.
I successivi ed ulteriori motivi di ricorso (principale e per motivi aggiunti) risultano, pertanto, assorbiti ed improcedibili per difetto di interesse, non essendo rivolti contro l’esclusione.
La resistenza della disposta esclusione rende il Collegio convinto della sussistenza di tutti i presupposti per la decisione in forma semplificata, nonostante la riserva, formulata a verbale di udienza, di ulteriori motivi aggiunti nei confronti dell’aggiudicazione.
Infatti, resistendo l’esclusione, la ricorrente non ha interesse alla proposizione di censure avverso l’aggiudicazione.
Le spese possono essere integralmente compensate, in ragione del comportamento non univoco della Commissione giudicatrice (che ha prima ammesso, proclamandola aggiudacataria e poi escluso l’odierna ricorrente) che ha indotto alla proposizione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte rigetta il ricorso principale ed in parte lo dichiara improcedibile, per come chiarito in motivazione.
Dichiara improcedibile per difetto di interesse il ricorso per motivi aggiunti.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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