1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis D.Lgs. n. 267/2000 – Sospensione del giudizio


2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Esecuzione forzata ordinaria – Alternatività 

1. Il giudizio instaurato per l’esecuzione del giudicato formatosi a danno dell’Amministrazione comunale che abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all’art. 243 bis D.Lgs. n. 267/2000, è sospeso in attesa della definizione nei termini di legge della predetta procedura.


2. L’ottemperanza è rimedio alternativo e concorrente rispetto all’esecuzione forzata ordinaria che può essere esperito anche contestualmente ad essa per la puntuale soddisfazione in via coattiva della pretesa creditoria.

N. 01000/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00599/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2013, proposto da:

Maria Rosaria Francullo, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Di Jorio, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco De Siati in Bari, via Sparano 149;

contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Dragonetti e Michele Barbato, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi 23; 

per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Foggia n. 1834/2011 avente ad oggetto il risarcimento dei danni da sinistro stradale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Saverio Di Jorio e Michele Barbato;
 

Rilevato che l’Amministrazione comunale intimata, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 21 dicembre 2012, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all’art. 243 bis d.lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 243 bis, comma 4, “le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243 quater, commi 1 e 3”;
Ritenuto che, per la genericità  della lettera della norma sopra citata, nel novero delle “procedure esecutive” sia da ricomprendere anche quella per l’ottemperanza al giudicato di cui all’art. 112 cod. proc. amm.;
Ritenuto, infatti, non solo che il rimedio dell’ottemperanza costituisce strumento alternativo rispetto all’esecuzione forzata ordinaria, potendo il privato scegliere quale mezzo utilizzare per meglio soddisfare il suo credito (Cons. Stato, sez. IV, I ottobre 2004, n. 6302), ma che l’esecuzione forzata e l’ottemperanza sono rimedi concorrenti che possono essere esperiti anche contestualmente, affinchè la pretesa creditoria trovi puntuale soddisfazione in via coattiva (Cons. Stato, sez V, 15 aprile 2004, n. 2161) e che, pertanto, deve ritenersi che anche il giudizio di ottemperanza rientri nell’ambito di applicazione della sospensione delle procedure esecutive nelle more dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario, disposta dalla norma sopra citata, ricorrendo la medesima ratio che giustifica la sospensione dell’esecuzione forzata ordinaria, ovvero quella di consentire all’ente pubblico di avviare le procedure finalizzate al risanamento usufruendo di una sospensione dei pagamenti;
Ritenuto che, pertanto, il presente giudizio deve essere sospeso in attesa della definizione nei termini di legge della predetta procedura di riequilibrio finanziario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), sospende il giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)