Procedimento amministrativo – Commercio, industria, turismo – Finanziamenti pubblici – Revoca – Contraddittorietà dell’operato della p.A. – Illegittimità – Fattispecie
àˆ viziato da eccesso di potere per contraddittorietà l’operato della p.A. che abbia riaperto un procedimento di revoca sulla base dei medesimi elementi che in prima battuta l’avevano indotta a sospenderlo, in assenza di specifica motivazione sul punto (nel caso di specie, è stata ritenuta la sussistenza del fumus del ricorso in quanto è stata disposta la revoca del finanziamento in assenza di elementi nuovi che giustificassero il mutamento di orientamento dell’Amministrazione che in precedenza ne aveva disposto la sospensione).
N. 00346/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00659/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2013, proposto da:
Sealed Air s.r.l, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Alfarano, Vito Aurelio Pappalepore, Daniel Vonrufs, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Sviluppo e Coesione Economica; Ministero dello Sviluppo Economico – Generale Incentivazione Attività Imprenditoriali-Sede Salerno; Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
revoca concessione contributi attività produttiva e restituzione somme erogate in favore della società ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Gaetano Alfarano, Michaela de Stasio e Valter Campanile;
– ritenuta la sussistenza del fumus di fondatezza della domanda, con riferimento ai dedotti vizi di contraddittorietà e difetto di motivazione, in relazione al mutamento di orientamento assunto dall’amministrazione, la quale in un primo momento (decreto 16.7.2010, n. 9219) ha sospeso il procedimento di revoca in esame, “in attesa di ulteriori e aggiornati elementi informativi dalla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia”, e in un secondo momento (nota 19.4.2012, n. 13776), in difetto di elementi nuovi, e in assenza di specifica motivazione sul punto, lo ha nuovamente riaperto, concludendolo con la revoca del finanziamento.
In particolare, non costituisce elemento nuovo la nota G.d.F. prot. 112264 del 29.2.2012, con cui quest’ultima ha comunicato al Ministero resistente che: “la Procura della repubblica presso il Tribunale di Foggia ha instaurato il p.p. n. 5296/08 R.G.N.R. ancora nella fase delle indagini preliminari”, trattandosi di vicenda già nota al Ministero, per essergli stata comunicata dal Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F. con precedente nota n. 3533 del 30.5.2008, antecedente l’iniziale sospensione del procedimento di revoca. Sicchè non sembra esente da contraddittorietà l’operato dell’amministrazione, la quale ha riaperto un procedimento sulla base dei medesimi elementi che, in prima battuta, l’avevano indotta a sospenderlo, e ciò in assenza di specifica motivazione sul punto;
– ritenuta altresì la sussistenza del periculum, insito nelle ovvie conseguenze pregiudizievoli scaturenti dalla necessità , per la ricorrente, di dovere restituire in breve termine (60 giorni dalla comunicazione dell’impugnato provvedimento) il cospicuo importo oggetto di finanziamento;
– ritenuto di fissare udienza pubblica per il 3.7.2014;
– ritenuto infine di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
accoglie la domanda di tutela cautelare, e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 3.7.2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Rosalba Giansante, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)