Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto di condanna  ragionevole durata del processo – Efficacia di giudicato – Ammissibilità 

àˆ ammissibile il giudizio di ottemperanza proposto per l’esecuzione  del decreto di condanna emanato ex art. 3, L. n. 89/2011 – violazione del termine di ragionevole durata del processo – in quanto tale provvedimento, avente natura decisoria in materia di diritti soggettivi, è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato.

N. 00993/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2013, proposto da: 
Lucia Ornaghi, Alessandro e Andrea Piva, nella qualità  di eredi del dott. Antonio Piva, rappresentati e difesi dal prof. avv. Anna Maria Nico, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Putignani n. 168;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo n. 97; 

per l’ottemperanza
al decreto n. 764, rep. 285/08 del 3.3.2008, reso esecutivo il 10.4.2008 e notificato con formula esecutiva al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 20.11.2008, con il quale la Corte di appello di Bari ha condannato l’Amministrazione convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 12.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (equa riparazione per irragionevole durata del giudizio);
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Antonella Martellotta, per delega dell’avv. Anna Maria Nico, e avv. Lucrezia Principio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti Lucia Ornaghi, Alessandro e Andrea Piva, nella qualità  di eredi del dott. Antonio Piva attestata in giudizio a mezzo di autocertificazione datata 4.3.2013, agiscono per l’esecuzione del decreto in epigrafe indicato (cron. n. 764 rep. 285 del 3.3.2008 emesso nel procedimento r.g. n. 688/07), con cui la Corte d’Appello di Bari – Sezione Prima Civile ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di € 12.000,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo, ai sensi dell’art. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89.
Espongono i deducenti che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha corrisposto le somme dovute. Hanno, perciò, adito questo Tribunale per la condanna del Ministero intimato al pagamento di quanto dovuto, chiedendo altresì per il caso di inottemperanza la nomina di commissario ad acta.
Alla camera di consiglio del 5.6.2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso deve essere accolto.
Dagli atti di causa si evince che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha corrisposto la somma di cui al predetto decreto nonostante ritualmente notificato in copia esecutiva in data 20.11.2008.
E’ pacifico che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità  del giudizio di ottemperanza (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9342).
Nel caso di specie vi è l’attestazione in calce al decreto in ordine al passaggio in giudicato dello stesso.
La domanda degli interessati può, pertanto, essere accolta, in relazione alle somme liquidate nel decreto a titolo di capitale ed interessi.
3. In conclusione, il Collegio ritiene provato l’inadempimento di parte convenuta e per l’effetto ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere, in esecuzione del suddetto decreto al pagamento delle somme meglio precisate in dispositivo, con assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per l’adempimento.
Per il caso di persistente inadempienza del Ministero convenuto, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  a domanda della parte all’integrale esecuzione del menzionato decreto in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’Amministrazione intimata.
Il relativo compenso, se dovuto, è posto a carico del Ministero debitore e sarà  liquidato su documentata istanza del commissario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare esatta esecuzione al decreto cron. n. 764 rep. 285 del 3.3.2008 emesso nel procedimento r.g. n. 688/07 dalla Corte d’Appello di Bari, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 12.000,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo;
2) nomina, quale commissario ad acta, il Direttore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà  a domanda della parte entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione del richiamato decreto in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge, in favore dei ricorrenti, oltre al pagamento del compenso al commissario ad acta, se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria