Procedimento amministrativo – Emersione lavoro irregolare – Chiusura telematica del procedimento – Insufficienza – Provvedimento formale – Necessità 

Ai sensi dell’art. 2, co. 1, della  L. 241/90, la mera chiusura telematica di un procedimento amministrativo non può in alcun modo sostituire il provvedimento formale, configurandosi, al contrario, come  silenzio-rifiuto illegittimo  con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di concludere con provvedimento espresso il procedimento (nella specie, di emersione del lavoro irregolare).

N. 00987/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00390/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2013, proposto da: 
Gueye Cheikh Mbacke, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via Calefati, 269; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari – S.U.I., U.T.G. – Prefettura di Bari; Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’accertamento dell’illegittimità 
(ex art. 117 c.p.a.) del silenzio rifiuto serbato dallo SUI sulla dichiarazione di emersione di lavoro irregolare di cittadino extracomunitario
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Gaetano Castiglia e Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
In data 28.9.2009 Pace Vincenza presentava dichiarazione di emersione ex art. 1 ter L. n. 102/09 in favore del lavoratore irregolare Gueye Cheikh Mbacke. Decorsi tre anni senza che fosse intervenuto alcun provvedimento, il legale dell’odierno ricorrente presentava il 12.2.2013 diffida allo SUI con cui chiedeva la conclusione del procedimento.
Non avendo ottenuto riscontro a detta diffida ed in assenza di conclusione del procedimento, con atto notificato il 20.3.2013 e depositato il 26.3.2013, Gueye Cheikh Mbacke ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a., per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento.
In data 2.4.2013, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale ha poi depositato la relazione in data 19.4.2013 dello Sportello Unico Immigrazione di Bari, con cui si rappresenta che in data 14.6.2011 – sulla scorta delle dichiarazioni spontanee rese dal datore di lavoro – è stata disposta “la chiusura telematica dell’istanza di emersione”, essendo stato rilevato che il rapporto di lavoro era decorso dal 19.2009 e non dal 1.4.2009 come richiesto dall’art. 1 ter L. 102/09.
Con memoria depositata il 3.6.2013 il ricorrente insiste per l’accoglimento del gravame, evidenziando che non è stato depositato dall’Amministrazione alcun documento comprovante la chiusura del procedimento.
Il ricorso è fondato.
Invero, lo SUI di Bari afferma di avere proceduto alla chiusura telematica, senza però produrre atti comprovanti tale evento, sicchè non può neppure verificarsi se ciò sia avvenuto. Inoltre non viene chiarito se di tale evento sia stata data comunicazione all’interessato.
In ogni caso, va ricordato che l’art. 2, (Conclusione del procedimento) della l. n. 241/90, al c.1, dispone che: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”. Pertanto va affermato che la mera chiusura telematica non costituisce (ne sostituisce) il necessario formale atto di chiusura del procedimento, mediante dichiarazione di inammissibilità  della domanda.
Pertanto, va emessa declaratoria dell’illegittimità  del silenzio-rifiuto e dell’obbligo per l’amministrazione di provvedere con specifico atto amministrativo scritto sull’istanza di emersione presentata a a favore dell’odierno ricorrente, all’uopo assegnando il termine di sessanta giorni (a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza), con la precisazione che, in caso di ulteriore ritardo, il TAR provvederà , a istanza del ricorrente, alla nomina di un commissario ad acta.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara illegittimo il silenzio dell’Amministrazione e ordina di provvedere come precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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