Processo amministrativo – Accesso al pubblico impiego – Concorsi – Esclusione – Impugnazione – Ammissione con riserva – Calendario esami – Istanza di misure cautelari presidenziali – Presupposti  – Sussistono

àˆ meritevole di accoglimento la domanda di misure cautelari urgenti laddove il ricorrente, escluso da una prova concorsuale, chieda di essere ammesso con riserva all’espletamento di quella successiva fissata per una data antecedente alla prima camera di consiglio utile per l’esame dell’istanza cautelare collegiale (nel caso di specie la prova pratica era stata fissata per il 18 giugno mentre la prima camera di consiglio utile avrebbe potuto essere quella del 19 giugno con abbreviazione dei termini, che, richiesta, è stata superata dalla concessione della misura cautelare monocratica).

N. 00313/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00761/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2013, proposto da: 
Gianluca Storelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Massari e Alberto Coccioli, con domicilio eletto presso Alberto Coccioli in Bari, via S. Francesco d’Assisi, 15; 

contro
Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso bandito con D.D.G. n. 82 del 24.09.2012, del giudizio. di non superamento della prova scritta di tecnologia – cl. Concorso A033 e di ogni altro atto e provvedimento specificamente indicato in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., al fine dell’ammissione con riserva alla prova pratica del concorso;
Considerato che detta prova pratica è fissata per il giorno 18 giugno prossimo e che non è in calendario alcuna camera di consiglio prima del 19 giugno, cosicchè la situazione giuridica del ricorrente, nella qualità  dedotta in ricorso, è suscettibile di grave pregiudizio nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della stessa camera di consiglio del 19 giugno 2013, nella quale potrebbe aver luogo la trattazione collegiale della domanda cautelare soltanto previa abbreviazione dei termini processuali;
Ritenuto, pertanto, che la domanda di misure cautelari monocratiche sia meritevole di accoglimento, nel senso di consentire la partecipazione del ricorrente alla citata prova pratica, con riserva dell’esito dell’esame collegiale dell’istanza di sospensiva;
Ritenuto, altresì, che l’accoglimento dell’istanza suddetta rende superflua ogni determinazione sulla domanda di abbreviazione dei termini processuali avanzata contestualmente;
 

P.Q.M.
Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche nel senso di cui in motivazione;
Respinge la domanda di abbreviazione dei termini processuali e fissa la camera di consiglio del 3 luglio 2013 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare;
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 12 giugno 2013.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 12/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)