Contratti pubblici – Esecuzione – Inadempimento – Aspettativa qualificata a proroga servizio – Aspettativa qualificata a partecipazione a gara per scelta gestore – Insussistenza
In presenza di reiterati inadempimenti contrattuali contestati in più occasioni dalla p.A. affidataria, il gestore del servizio pubblico non può vantare alcuna aspettativa qualificata alla proroga del servizio nè alla partecipazione alla gara per la scelta del nuovo gestore (nella specie, infatti, il TAR ha respinto sia l’istanza per la sospensione degli atti con cui l’ente aveva estromesso il gestore dal servizio, sia l’istanza per la sospensione degli atti di affidamento diretto dell’incarico a nuovo soggetto).
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vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 25 settembre 2013, n. 3669 – 2013; ric. n. 4869 – 2013
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N. 00318/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00402/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Tra.De.Co S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv. Michelangelo Pinto, Aldo Loiodice, Marco Sabino Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, n.29;
contro
Comune Di Valenzano, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, n. 43;
A.S.M. – Azienda Servizi Municipalizzati Di Molfetta;
nei confronti di
Camassambiente S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv. F.Sco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro in Bari, via F.S.Abbrescia, n.83/B;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. n. 0587 del 26 marzo 2013, avente ad oggetto: “scadenza naturale del contratto rep. n.2326 del 30 maggio 2012” a firma del segretario generale del comune di valenzano, nella parte in cui dispone l’abbandono del servizio entro 5 giorni dalla comunicazione;
della nota prot. n. 052/2 del 26.3.2013;
di ogni ulteriore provvedimento connesso presupposto e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto;
e sui motivi aggiunti depositati il 22 maggio 2013:
per l’annullamento
-dell’ordinanza prot. n. 1764 /pm del giorno 8.5.2013, a firma del commissario straordinario del comune di valenzano di affidamento dell’incarico alla ditta tradeco, nella parte in cui esclude lo svolgimento di gara per il successivo gestore;
-della nota prot. 08565 del 20.5.2013 del responsabile della V divisione del comune di valenzano di affidamento diretto del servizio di igiene alla ditta camassambiente con decorrenza dal 24.5.2013;
-del provvedimento prot. 08553 del 20.5.2013 del commissario straordinario del comune di valenzano di revocazione dell’ordinanza del giorno 8.5.2013 ed invito a lasciare il servizio entro il 23.5.2013;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto, tra i quali la determinazione n. 413/82-17.05.13 del responsabile dell’area vigilanza che, senza gara, ha affidato alla ditta camassambiente di bari il servizio rifiuti solidi urbani.
Nonchè per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Tar n. 214/2013
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Valenzano e di Camassambiente S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv.ti Michelangelo Pinto, Maurizio Di Cagno e F.sco S. Dodaro;
Rilevato che in questa sede vengono in decisione i due ricorsi proposti dalla Tra.de.co. rispettivamente per la corretta esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Tar n. 214/2013, nonchè per motivi aggiunti avverso gli atti procedimentali conclusisi con l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti alla Camassambiente spa;
rilevato che essi mirano, in estrema sintesi, alla indizione di una procedura di gara per la scelta dell’ affidatario del servizio raccolta rifiuti nonchè, nelle more, alla proroga dell’esecuzione del servizio da parte dell’odierna ricorrente, contestandosi la scelta dell’attuale esercente il servizio (Camassambiente spa);
rilevato che il perno delle scelte comunali ruota intorno alla ordinanza n.413 del 17.5.2013;
rilevato che tale provvedimento, nella sua articolata e puntuale motivazione, da un lato ben chiarisce le ragioni dell’affidamento alla Camassambiente spa e dall’altro evidenzia le ragioni per cui la ricorrente, a causa dei suoi reiterati inadempimenti contrattuali (in più occasioni contestati dal comune), non solo non può vantare alcuna aspettativa qualificata alla proroga, ma addirittura alla partecipazione alla gara per la scelta del gestore;
ritenuto che tale ultima circostanza, meritevole di approfondimento in fase di merito, appare escludere in radice l’interesse della ricorrente all’indizione della gara;
ritenuto, comunque, che condivisibili appaiono le argomentazioni dell’ente resistente, in presenza dell’attuale quadro normativo, in ordine all’esatta portata del principio, affermato nell’ordinanza cautelare di questo Tar n. 214/2013, di individuazione del gestore tramite gara;
ritenuto, conclusivamente che il difetto, nella società ricorrente, di aspettativa qualificata alla proroga del servizio nonchè alla partecipazione alla gara, esclude in radice il fumus;
ritenuto, pertanto, che entrambi i ricorsi vadano rigettati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge entrambe le istanze meglio indicate in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)