1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Esito provvisorio gara – Ricorso – Termini – Non decorrenza
 
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Interesse- Gara – Impugnazione intera procedura – Interesse strumentale  – Sussiste


3. Contratti pubblici – Gara – Bando – Mere rettifiche lex specialis – Riapertura termini – Non occorre

1. Gli esiti provvisori di una gara d’appalto non sono idonei a far decorrere il termine di impugnazione.


2. In materia di contratti pubblici, l’interesse che sorregge l’impugnazione può essere di carattere meramente strumentale, allorquando il ricorso è diretto alla caducazione dell’intera procedura, seppur con esclusivo riferimento a un determinato lotto.


3. In tema di contratti pubblici, è sprovvista dei necessari requisiti del fumus e del  periculum in mora l’istanza cautelare volta alla sospensione degli atti di gara allorquando le modifiche apportate al capitolato di gara consistono in mere rettifiche della lex specialis non incidenti sull’oggetto dell’appalto e pertanto non involgenti la necessità  di riaprire i termini di presentazione delle offerte.

N. 00320/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00666/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2013, proposto da:

Abbott S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Ferdinando Pinto, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R., Piazza Massari;

contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Berardi, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R., Piazza Massari; 

nei confronti di
Società  Johnson & Johnson Medical S.p.a.; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari n. 366 dell’8.04.2013;
– della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari n. 686 del 14.06.2012;
– della nota prot. n. 90/12/PC del 12.06.2012;
– di tutti i verbali di gara, tra i quali i verbali di valutazione della congruità  delle offerte del 2.11.2012, 29.11.2012, 6.12.2012, 6.02.2013, 8.01.2013 e 25.02.2013;
– dei chiarimenti pubblicati solo sul sito dell’Azienda Ospedaliera;
– della deliberazione del Direttore Generale n. 984 del 13.08.2012;
– del bando di gara concernente l’indizione della “Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per Laboratorio di patologia clinica universitaria, immunoematologia e trasfusionale, microbiologia e virologia e Laboratorio Stabilimento Giovanni XXIII” inviato in data 21.05.2012 per la pubblicazione sulla G.U.U.E. con n. 2012/S-97- 161666 e pubblicato sulla G.U.R.I. in data 25.05.2012;
– del disciplinare di gara e relativi Allegati I, II A, 2 B, II C, III, nonchè della Scheda Informazioni Tecniche, Fac-simile offerta economica 1 di 2, Fac-simile offerta economica 2 di 2;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
nonchè
per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Ferdinando Pinto per la ricorrente e avv. Michele Berardi, per l’amministrazione resistente;
 

Ritenuta la tempestività  del ricorso, atteso il carattere meramente provvisorio dell’esito della gara come emerso nella seduta del 24.9.2012;
Rilevato che l’interesse che sorregge l’impugnativa ha carattere strumentale, essendo il ricorso diretto alla caducazione dell’intera procedura, seppure con riferimento esclusivo al Lotto 1;
Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione, che il ricorso sia sprovvisto dei requisiti del fumus e del periculum, considerato che:
le modifiche apportate all’Allegato III del Capitolato di gara con la Deliberazione n. 686 del 14.6.2012 paiono consistere in mere rettifiche della lex specialis, non incidenti sull’oggetto dell’appalto e pertanto non involgenti la necessità  di riaprire i termini di presentazione delle offerte;
non appare corretta l’interpretazione prospettata dalla ricorrente in relazione all’art. 84 c. 4 D. Lgs. 163/2006, a fronte del chiaro tenore letterale della disposizione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti costituite.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)