Enti e organi della p.A. – Tribunale penale – Orari apertura al pubblico delle cancellerie – Modifica disposta con decreto del Presidente del Tribunale – Emergenza – Fattispecie
La modifica degli orari di apertura al pubblico delle cancellerie penali – che prevede l’apertura anche pomeridiana limitatamente ad alcune sezioni del Tribunale stesso – disposta con decreto dal Presidente del Tribunale non può essere considerata fonte di danno grave e irreparabile per i dipendenti che vi prestano servizio, tanto più se motivata con esigenze di funzionamento delle strutture in una situazione emergenziale.
N. 00315/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00655/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2013, proposto da Egidio Sarno, Augusto Bellino, Sergio Ruggiero, Gaetano Sassanelli, Marisa Savino, Lucia Annamaria Ieva, Colaleo Mario, Filippo Castellaneta, Luciano Marchianò, Guglielmo Starace, Carmelo Piccolo, Nicola Quaranta, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ascanio Amenduni e Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Sparano, 35;
contro
Ministero della Giustizia, Tribunale di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto n. 18 del 20 marzo 2013 con cui il Presidente del Tribunale di Bari, modificando il precedente decreto n. 10 del giorno 8 febbraio 2013, ha disposto che
“a) tutte le cancellerie penali della Sede Centrale sono aperte al pubblico dalle ore 9,30 alle ore 12,30 di ogni giorno lavorativo;
b) le cancellerie della Terza Sezione Penale – Tribunale del Riesame e Misure di Prevenzione- e della Sezione GIP – GUP sono aperte al pubblico anche dalle ore 15,00 alle ore 16,00 dei giorni di martedì e giovedì”;
– di ogni altro provvedimento presupposto e connesso, ivi compreso – ove occorra e per quanto d’interesse – il decreto n. 10 del giorno 8 febbraio 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di Tribunale di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Fulvio Mastroviti e Monica Intini, quest’ultima su delega dell’avv. Ascanio Amenduni, per il ricorrente, e avv. dello Stato Giovanni Cassano, per l’Amministrazione resistente;
Considerato che i danni lamentati non appaiono gravi ed irreparabili, anche nel bilanciamento con l’interesse pubblico al funzionamento delle strutture in una situazione emergenziale;
considerato pertanto che non si rinvengono nella fattispecie i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)