Sanità  e farmacie – Autorizzazione provvisoria funzionamento RSSA – Proroga ex art. 49, comma 8°, L.R. n. 19/2006 (mod. art. 20, L.R. n. 19/2010) – Revoca – Illegittimità 

L’art. 49, comma 8°, L.R. n. 19/2006, come modificato dall’articolo 20, L.R. n. 19 del 31 dicembre 2010, non dispone un termine di scadenza al 6.2.2012 per le autorizzazioni provvisorie delle RSSA (residenza socio sanitaria assistenziale), quanto piuttosto prevede la proroga di un anno per il termine fissato dai Comuni ai sensi dei commi 5 e 7 per l’adeguamento agli standard normativamente richiesti per le strutture e i servizi che, entro il 6 febbraio 2011, dichiarino al Comune competente, con la necessaria documentazione a supporto, l’avvenuto avvio delle procedure per la realizzazione dei lavori di adeguamento; è conseguentemente illegittima la revoca dell’autorizzazione provvisoria all’esercizio di una RSSA – e i conseguenti atti regionali di cancellazione dal registro – fondata sulla considerazione che tale autorizzazione sarebbe ormai decaduta, essendo scaduti il 6.2.2012 i termini per la richiesta, allorquando la proroga sia stata tempestivamente richiesta mediante apposita istanza.

N. 00972/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01440/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1440 del 2012, proposto da: 
Congregazione Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore, nella persona del rappresentante legale Serafina Avigliano, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Galentino e Franco Piccolo, con domicilio eletto presso Franco Piccolo in Bari, corso Cavour, n.124; 

contro
Regione Puglia , rappresentata e difesa dall’avv. Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso Lucrezia Girone in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33;
Comune di Trani , n. c.;

per l’annullamento
a) della determina dirigenziale n. 136 del 12.06.2012, inserita nel registro raccolta generale dirigenziali del comune di Trani al n. 902 del 19.07.2012, del dirigente della V ripartizione del comune di Trani trasmessa alla ricorrente con nota prot. n. 26017 del 25.07.2012 e ricevuta il 31.07.2012, avente ad oggetto: <<revoca autorizzazione provvisoria al funzionamento della struttura “casa di riposo e protetta villa dragonetti” delle suore piccole operaie del sacro cuore di Trani >>;
b) della determina dirigenziale n. 691 del 13.06.2012 della dirigente del servizio politiche di benessere sociale e pari opportunità  della regione Puglia pubblicata all’albo della regione Puglia dal 13 al 26.06.2012 e trasmessa alla ricorrente con nota del 13.06.2012 prot. n. 6453 e ricevuta il 18.06.2012, con la quale, preso atto della revoca di cui all’atto della precedente lettera a, determinava, “di cancellare, ai sensi dell’art. 49, co.3 l.r. n. 19/2006 e dell’art. 38 del reg. reg. n. 4/07, dal registro regionale delle strutture e dei servizi e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività  socio-assistenziali destinate agli “anziani” di cui al comma 1 lettera c) dell’art. 53, la residenza protetta “villa dragonetti”, ubicata a Trani (bat) iscritta al relativo registro regionale il 19.12.2006 con provvedimento 515 (per n. 114 posti letto -n.d.r.) sulla base dell’autorizzazione del 17 novembre 2006 n. 1633, per effetto del provvedimento di revoca dell’autorizzazione provvisoria del 12.06.2012 con provvedimento n. 136 emesso dal comune di Trani (bat);
c) della determina dirigenziale n. 692 del 13.06.2012 della dirigente del servizio politiche di benessere sociale e pari opportunità  della regione Puglia pubblicata all’albo della regione Puglia dal 13 al 26.06.2012 e trasmessa alla ricorrente con nota del 13.06.2012 n. 6453 e ricevuta il 18.06.2012, con la quale, preso atto della revoca di cui all’atto della precedente lettera a, determinava , “di cancellare, ai sensi dell’art. 49, co.3 l.r. n. 19/2006 e dell’art. 38 del reg. reg. n. 4/07, dal registro regionale delle strutture e dei servizi e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività  socio-assistenziali destinate agli “anziani” di cui al comma 1 lettera c) dell’art. 53, la residenza protetta” villa dragonetti”, ubicata a Trani (bat) iscritta al relativo registro regionale il 19.12.2006 con provvedimento n. 514 (per n. 44 posti letto -n.d.r.) sulla base dell’autorizzazione del 17 novembre 2006 n. 1633, per effetto del provvedimento di revoca dell’autorizzazione provvisoria del 12.06.2012 con provvedimento n. 136 emesso dal comune di Trani (bat);
d) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anche se non conosciuto, in quanto lesivo dell’interesse agito con il presente ricorso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv.Franco Piccolo e avv. Lucrezia Girone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La congregazione religiosa ricorrente impugna l’atto del comune di Trani di revoca dell’autorizzazione provvisoria all’esercizio di una RSSA e i conseguenti atti regionali di cancellazione dal registro.
L’assunto da cui muove il comune è che la congregazione fosse titolare di un’autorizzazione provvisoria per i 138 p.l. complessivi.
Per soli 70 p.l. ha provveduto a richiedere (ottenendola) l’autorizzazione definitiva.
Per i restanti, invece, mancherebbe un qualsivoglia provvedimento autorizzativo a causa della mancanza:
– sia dell’autorizzazione definitiva
– sia di quella provvisoria, essendo quest’ultima ormai decaduta perchè mai formulata istanza di ulteriore proroga, i cui termini (per la richiesta) sarebbero scaduti il 6.2.2012.
Già  concessa la tutela cautelare all’udienza del 22.11.2012, la causa è stata tratta in decisione all’udienza pubblica del 23.4.2013.
In ricorso è fondato e, pertanto, va confermata la decisione assunta in fase cautelare.
Il Collegio rileva che, da un lato, errata in fatto è la asserzione del comune – espressa nel provvedimento di revoca- che sia mancata un’istanza di proroga, in quanto questa è stata prodotta con domanda protocollata il 7.2.2011 (v. all. 4 ricorso).
Dall’altro osserva che l’art. 49 co 8, come modificato dall’articolo 20 della L.R. n. 19 del 31 dicembre 20108, non pare affatto disporre un termine di scadenza al 6.2.2012 per le autorizzazioni provvisorie (come ritenuto dalla Regione, v. pag. 5 memoria di costituzione della Regione), quanto piuttosto prevede la proroga di un anno per il termine fissato dai comuni ai sensi dei commi 5 e 7 per l’adeguamento agli standard normativamente richiesti per le strutture e i servizi che, entro il 6 febbraio 2011, dichiarino al Comune competente, con la necessaria documentazione a supporto, l’avvenuto avvio delle procedure per la realizzazione dei lavori di adeguamento.
Deve ritenersi, pertanto, che i provvedimenti impugnati sono fondati su circostanze di fatto e di diritto erronee, con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione della non particolare chiarezza del dato normativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti indicati in epigrafe.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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