Commercio, industria, turismo – Autorizzazione realizzazione ed esercizio impianto distribuzione carburanti – Formazione silenzio-assenso – Assenza condizioni legali – Illegittimità  

Non si configura il perfezionamento del silenzio assenso per l’autorizzazione all’installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti e per il relativo permesso di costruire, qualora non sussistano tutte le condizioni legali necessarie per la sua formazione, tra le quali il rispetto delle norme del P.A.I., P.U.T.T. e del P.R.G., sicchè è illegittima l’autorizzazione petrolifera che si sarebbe  formata in siffatte condizioni.

N. 00974/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01674/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1674 del 2006, proposto da Pannarale Agostino, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto in Bari, via Amendola, 21; 

contro
Comune di Noicattaro; 

nei confronti di
Logroscino Antonella; 

per l’annullamento
del silenzio-assenso formatosi sulla domanda di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto di distribuzione carburanti per autotrazioni, presentata da Antonella Lagroscino al Comune di Noicattaro in data 30.1.2006 in virtù dell’art. 1, comma 3, e dell’art. 2, comma 2 bis, del d.lgs. n. 32/1998;
nonchè, in subordine, per l’accertamento della mancanza delle condizioni legali per la formazione del silenzio-assenso tacitamente formatosi sulla domanda di Logroscino Antonella, sia in ordine all’autorizzazione petrolifera sia in ordine alla richiesta di permesso di costruire, presentate con unica domanda in data 30 gennaio 2006.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Giuseppe Mariani;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Agostino Pannarale ha impugnato il silenzio-assenso formatosi sulla domanda di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto di distribuzione carburanti per autotrazioni, presentata dalla sig. Antonella Lagroscino al Comune di Noicattaro in data 30 gennaio 2006; ha chiesto, in subordine, che venga accertata la mancanza delle condizioni legali per la formazione del silenzio-assenso in ordine sia all’autorizzazione petrolifera sia al permesso di costruire sulle particelle nn. 509, 644 e 649 del foglio di mappa n. 15.
Tale autorizzazione preclude l’accoglibilità  dell’analoga istanza prodotta dal ricorrente in data 28 giugno 2006 (per mancato rispetto della distanza minima tra i due impianti).
In sintesi, denuncia l’interessato i vizi di cui è affetta la tacita autorizzazione petrolifera perchè illegittimo o nullo è il relativo permesso di costruire,
– per violazione dell’articolo 57, lett. f), e dell’articolo 60, comma settimo, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale in quanto l’intervento ricade in zona urbanistica F, destinata a parco urbano territoriale (in particolare le zone di rispetto delle lame per la profondità  di 200 m sono inedificabili);
– in quanto sono state violate le norme delle norme tecniche del P.U.T.T. (piano urbanistico territoriale per il paesaggio, approvato con la delibera della Giunta regionale 15 dicembre 2000 n. 1748) e, in particolare, gli articoli 2.02 (p. 1.3), 3.05 (p. 2.3), 03.08, trattandosi di area di preminente interesse naturalistico, ai margini della lama San Giorgio;
– in quanto non sono state seguite le norme tecniche di attuazione del piano di assetto idro-geologico, approvato dall’Autorità  di Bacino della Puglia, poichè le aree di pertinenza delle lame sono classificate a livello di pericolosità  alto.
Di tali circostanze il Comune non avrebbe tenuto conto, in contrasto con gli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Con ordinanza 6 dicembre 2012 n. 2157 sono stati richiesti chiarimenti all’Amministrazione municipale “in relazione all’ubicazione e destinazione urbanistica delle particelle nn. 509, 644 e 649 del foglio di mappa n. 15 di proprietà  della sig.ra Antonella Logroscino o suoi aventi causa”.
Il Dirigente del Settore Urbanistica ha depositato la propria relazione documentata, datata 22 gennaio 2013.
La causa, discussa all’udienza del 16 maggio 2013, dopo il rinvio disposto dalla citata ordinanza, è stata infine riservata per la decisione.
2. Le censure dedotte sono fondate, come emerge dalla documentazione prodotta dal Comune a seguito dell’ordinanza n. 2157/2012.
Dalla stessa e, in particolare, dalla cartografia allegata risulta incontestabilmente che i terreni sui quali s’intende realizzare il distributore di carburanti rientra nella fascia di rispetto della lama San Giorgio. Perciò, in virtù dell’articolo 35, quarto comma, dell’articolo 57, lett. f), e dell’articolo 60, comma settimo, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale e degli articoli 2.02, 3.03 e 03.08.03 del P.U.T.T., essi sono inedificabile (per la profondità  di 200 m dalla lama). Tale violazione comporta l’illegittimità  della concessione petrolifera, non potendosi predicare il perfezionamento del silenzio abilitante all’attività  in tali condizioni, perchè a ciò osta il combinato disposto dell’art. 1, comma terzo, e dell’art. 2, comma 2 bis, del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 e dell’art. 3 della L.R. 13 dicembre 2004 n. 23.
Gli aspetti anzidetti, come oggi si ricava dal materiale processuale, non sono stati peraltro esaminati nel corso della procedura sfociata nel contestato silenzio assenso, sicchè, anche sotto il profilo della carente istruttoria in relazione ai vincoli gravanti sull’area, i motivi di doglianza devono riportarsi fondati.
In conclusione, il ricorso è d’accogliere e, per l’effetto, va annullato l’atto contestato.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’Ente, mentre sussistono i motivi che giustificano la compensazione delle spese di giudizio nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il silenzio assenso impugnato.
Condanna il Comune di Noicattaro al pagamento delle spese di giudizio in favore del sig. Agostino Pannarale, nella misura di € 2.000,00, oltre CU, CPI e IVA, come per legge. Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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