1. Pubblico impiego – Concorso – Attività  valutativa commissione – Ricostruzione iter logico – Legittimità  


2. Pubblico impiego – Concorso  – Valutazione titolo di studio superiore – Criterio dell’assorbimento – Limiti

1. Deve ritenersi legittimo l’operato della Commissione esaminatrice di un concorso pubblico ove, dalla disamina della tavola sinottica allegata al verbale di seduta concorsuale, sia possibile ricostruire l’iter logico seguito dall’organo esaminante nell’esprimere il giudizio comparativo sui candidati, consentendo loro  di vagliare la legittimità  dello stesso. 


2. Il possesso di un titolo di studio superiore consente la partecipazione ai concorsi a pubblici impieghi per i quali sia richiesto un titolo inferiore solo quando il primo possa ritenersi assorbente di quello inferiore, perchè le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo.

N. 00976/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Antonietta Amoruso, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice e Pasquale Procacci, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29; 

contro
Comune di Manfredonia, rappresentato e difeso dall’avv. Adriana Amodeo, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

nei confronti di
Antonio Manzella, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23; 
Marco Ferrara, rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Ferrara, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

per l’annullamento
della determinazione del Segretario generale del Comune di Manfredonia n. 95 del 10.12.2010, avente ad oggetto: “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di 1 posto di “Capo Servizio – Ingegnere o Architetto” – Cat. 03 – Approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice e graduatoria finale di merito – Assunzione vincitore – Impegno di spesa”;
– della delibera della Giunta comunale di Manfredonia n. 418 del 10.11.2010;
– dei verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della Commissione giudicatrice;
– della delibera della Giunta comunale di Manfredonia n. 500 del 29.12.2010, recante previsione dell’assunzione di un ulteriore Capo servizio Ingegnere tramite scorrimento della graduatoria degli idonei approvata con determina dirigenziale n. 95 del 10.12.2010;
– del provvedimento di assunzione del vincitore, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
– del provvedimento di assunzione del secondo classificato, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
– di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia, di Antonio Manzella e di Marco Ferrara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Francesco Muscatello, su delega dell’avv. Aldo Loiodice, avv. Adriana Omodeo, anche su delega dell’avv. Lucio Ferrara, e avv. Luigi D’Ambrosio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. L’ing. Antonietta Amoruso ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Capo Servizio Ingegnere o Architetto – Cat. D, indetto con delibera di Giunta del Comune di Manfredonia n. 637 del 4 novembre 2002.
Con determina n. 95 del 10 dicembre 2010, il Segretario Generale del Comune di Manfredonia approvava i verbali della commissione giudicatrice e la graduatoria finale, nella quale l’ing. Antonietta Amoruso si classificava al terzo posto con il punteggio (comprensivo di valutazione di prove e titoli) di 47,023, ovvero a soli 0,078 punti dal secondo classificato, arch. Antonio Manzella.
Gli atti della selezione vengono impugnati alla stregua dei seguenti motivi:
1) violazione di legge – violazione degli artt. 16 e 18 del regolamento comunale di Manfredonia recante “Nuova disciplina per le assunzioni” – violazione del bando di concorso per la copertura di un posto di capo servizio ingegnere o architetto del giorno 11 dicembre 2002 – eccesso di potere – illogicità  ed erronea presupposizione – disparità  di trattamento – ingiustizia manifesta;
2) violazione di legge – violazione dell’art. 26 del regolamento comunale di Manfredonia recante “Nuova disciplina per le assunzioni” – violazione del bando di concorso – eccesso di potere – carenza di motivazione – violazione del principio di trasparenza – contraddittorietà  – ingiustizia manifesta;
3) violazione di legge – violazione degli artt. 15 e 26 del regolamento comunale di Manfredonia recante “Nuova disciplina per le assunzioni” – eccesso di potere – violazione del principio di trasparenza – violazione del principio di imparzialità  – difetto di motivazione – ingiustizia manifesta.
Sostanzialmente l’interessata lamenta che il titolo di specializzazione universitaria in “Infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo e terrestre”, da lei conseguito presso l’Università  degli Studi di Napoli Federico II, non sia stato valutato nell’ambito dei titoli di studio, come imposto dal bando, ripetitivo dell’art. 18 dell’apposito regolamento comunale recante la “Nuova disciplina per le assunzioni”. Ai titoli di studio dei candidati infatti potevano attribuirsi massimo 5 punti, ripartiti tra il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso e gli altri titoli di studio.
Con i motivi aggiunti depositati il 6 aprile 2011 vengono impugnati anche gli atti successivi, compresi lo scorrimento della graduatoria e l’assunzione dell’arch. Manzella, per illegittimità  derivata. Viene altresì contestata la valutazione dei titoli di servizio del secondo classificato, con censure formulate a seguito della conseguita conoscenza della domanda e della documentazione prodotte dal controinteressato.
Secondo la tesi della ricorrente, il secondo classificato non avrebbe potuto ottenere punti 0,425 in quanto il periodo valutabile era molto più limitato di quello preso in considerazione e coincideva con il contratto a tempo determinato presso il VII settore dal 30 novembre 1998 al 30 giugno 2000. L’ulteriore periodo indicato nel curriculum dell’arch. Manzella consisteva invece in collaborazioni, in assenza di un contratto a tempo determinato o indeterminato. Di tale periodo, perciò, non si poteva tenere conto.
Si sono costituiti il Comune di Manfredonia, l’ing. Marco Ferrara, primo classificato, e l’arch. Manzella, chiedendo la reiezione del gravame.
Sulle conclusioni delle parti, sviluppate anche in memoria, la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 16 maggio 2013.
2. Innanzitutto deve essere respinto il rilievo in ordine alla carenza di motivazione in ordine alle operazioni concorsuali. àˆ vero che la tavola sinottica allegata al verbale n. 4 del 6 settembre 2010 non consente di ricostruire nel dettaglio l’attività  valutativa della commissione. Essa però rende possibile comunque ricostruire l’iter logico seguito e consegue l’effetto suo proprio di permettere ai concorrenti di difendersi, formulando pertinenti contestazioni contro la graduatoria del concorso, come conferma in concreto il tenore delle difese della ricorrente.
La questione centrale d’affrontare è quella relativa alla valutabilità  della specializzazione universitaria in “Infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo e terrestre” come titolo di studio compreso nell’ambito dell’articolo 18 del regolamento sulle assunzioni, che conviene riportare integralmente: “1. Il titolo di studio, conseguito con votazione minima, e l’eventuale abilitazione o titolo professionale in ogni caso richiesto per l’ammissione al concorso, non sono suscettibili di valutazione. Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, conseguito con votazione superiore alla minima, è valutato in proporzione al punteggio riportato, fino ad un massimo di 2/3 del punteggio di tale categoria” [ovvero massimo 2/3 di 5].
“2. Sono altresì valutati fino ad un massimo di 1/3 del punteggio della stessa categoria ulteriori titoli di studio e/o professionali di livello pari o superiore a quello richiesto per l’ammissione al concorso” [ovvero massimo 1/3 di 5]. “Non è valutabile il titolo di studio superiore qualora lo stesso sia dichiarato o presentato in luogo di quello richiesto per l’ammissione al concorso”.
Dev’essere subito chiarito che, in base all’art. 11 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, non si può negare al diploma di specializzazione la qualifica di titolo di studio.
Secondo la norma invero “I corsi di studio delle scuole di specializzazione sono corsi ufficiali universitari.
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all’anno di corso successivo. La commissione d’esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all’anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività  pratiche prescritte per l’anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l’anno di corso una sola volta.
Superato l’esame teorico-pratico dell’ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.
A coloro che abbiano superato l’esame finale viene rilasciato il diploma di specialista”.
In realtà , però, il dato non è risolutivo per affermare che tale titolo di studio sia “di livello pari o superiore a quello richiesto per l’ammissione al concorso”.
Rispetto a tale aggettivazione la commissione ha optato (in mancanza di precisazioni nel bando) per un’interpretazione restrittiva e funzionale della locuzione, intesa nel suo contesto, comprendente la puntualizzazione finale che “Non è valutabile il titolo di studio superiore qualora lo stesso sia dichiarato o presentato in luogo di quello richiesto per l’ammissione al concorso”. Essa rinvia implicitamente a quell’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale Il possesso di un titolo di studio superiore consente la partecipazione ai concorsi a pubblici impieghi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, solo quando il primo possa ritenersi assorbente di quello inferiore, perchè le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo (ad esempio, questo assorbimento è stato riconosciuto alla laurea in architettura rispetto al diploma di geometra e alla laurea in scienze biologiche rispetto al diploma di tecnico di laboratorio) (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2000, n. 931; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 21 giugno 2007, n. 1063; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 9 maggio 2008, n. 463; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 17 gennaio 2012 n. 159).
La scelta ermeneutica e applicativa della commissione di considerare quali titoli di studio superiori solo quelli individuabili come requisiti di ammissione e “assorbenti”, sempre se presentati autonomamente, non si presenta ingiustificata, così come, di conseguenza, si rivela non illogica la valutazione della specializzazione in “Infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo e terrestre” (che non possiede queste caratteristiche), come concretamente effettuata.
Ciò comporta il rigetto del ricorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti (anch’essi da respingere per tutta la parte relativa ai motivi d’illegittimità  derivata), essi si soffermano sull’erroneo computo del servizio prestato presso il Comune dall’arch. Manzella, laddove vengono considerati anche i periodi successivi al rapporto a tempo determinato presso il VII settore intercorso dal 30 novembre 1998 al 30 giugno 2000.
Occorre precisare che il punteggio assegnato corrisponde al criterio secondo il quale sono d’attribuire punti 0,0125 per ogni mese di servizio prestato in posizione o qualifica inferiore a quello del posto messo a concorso (che, nel concreto, era per il Manzella la posizione di geometra).
La documentazione processuale ha però smentito gli argomenti della ricorrente, secondo la quale solo per il primo periodo e non per i successivi era intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Su tali risultanze non incide la tardività  del deposito dei contratti di lavoro da parte dell’Amministrazione municipale (2 maggio 2013), perchè il dato emerge dalla certificazione rilasciata dal Servizio Personale il 6 febbraio 2003 e prodotta dall’arch. Manzella che attesta appunto i vari periodi di lavoro a tempo determinato.
In conclusione anche i motivi aggiunti sono infondati.
Il complesso della vicenda giustifica l’integrale compensazione della spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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