1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Autorizzazione commerciale di attività in concorrenza – Rilascio di nuovo atto autorizzatorio – Mancata impugnazione – Sopravvenuta carenza di interesse – Improcedibilità del ricorso
2. Risarcimento del danno – Processo amministrativo – Prova del danno subìto – Insufficienza – Fattispecie
1. Va dichiarato improcedibile nella parte impugnatoria, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto avverso l’autorizzazione commerciale che sia stata completamente sostituita da un nuovo provvedimento autorizzatorio, avente il medesimo oggetto di quello gravato e relativo agli stessi locali commerciali; il ricorrente, invero, non trae alcuna utilità dall’accoglimento del gravame, essendo intervenuto un provvedimento idoneo a definire ex novo l’assetto delle posizioni giuridiche interessate.
2. La domanda risarcitoria relativa al danno subìto medio tempore tra il rilascio dell’autorizzazione impugnata e la tutela cautelare che ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato, non può essere accolta per difetto di prova del danno subìto, ove risulti versata in atti solo una dichiarazione di parte ricorrente inerente la riduzione del fatturato.
N. 00978/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2012, proposto da:
Megagest S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Muscatello, Massimo Poliseno, con domicilio eletto presso Massimo Poliseno in Bari, via Sparano n. 82;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Basile, con domicilio eletto presso Rosaria Basile in Bari, c/o Avv. ra Comunale via P.Amedeo n. 26;
Regione Puglia;
nei confronti di
Billa A.G. – Marchio Penny Market, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Aurelio Pappalepore, Aldo Russo, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, n.8;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Visago Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, n.25;
per l’annullamento
1. dell’autorizzazione amministrativa n. 116/2010 del 25.11.2010 rilasciata in favore della odierna controinteressata per l’apertura di una media struttura di vendita (m/1) in Bari, alla via Brigata Regina;
2. di ogni atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo, ivi compreso, il regolamento regionale n. 7 del 2009, in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Billa A.G. – Marchio Penny Market;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Francesco Muscatello, avv. Rosaria Basile, avv. Lorenzo Derobertis, su delega dell’avv. V.A. Pappalepore e avv. Saverio Profeta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente esercita un’attività commerciale di vendita al dettaglio.
Con autorizzazione n. 116 del 25.11.2010, il Comune di Bari ha autorizzato la Billa A.G. – Marchio Penny Market (una concorrente commerciale) ad aprire una media struttura di vendita, in locali adiacenti a quelli della società ricorrente.
Con varie doglianze, impugna il provvedimento autorizzativo del Comune di Bari, in ragione della riscontrata assenza dei prescritti requisiti di natura commerciale e urbanistico-edilizia.
Decisa la fase cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 16.5.2013
Deve rilevarsi la sopravvenuta improcedibilità del ricorso.
Infatti, in data 11.4.2013, l’Amministrazione resistente ha rilasciato una nuova autorizzazione commerciale n. 142, avente medesimo oggetto e relativa agli stessi locali commerciali.
In particolare, la nuova autorizzazione commerciale ha completamente sostituito quella gravata con il ricorso principale, sicchè dall’accoglimento del gravame, la ricorrente non trarrebbe alcuna utilità , essendo intervenuto un provvedimento idoneo a definire ex novo l’assetto delle posizioni giuridiche interessate.
Pur essendo indubitabile l’efficacia ex nunc del nuovo provvedimento, non residua interesse alla decisione neppure a fini risarcitori.
Orbene, com’è noto, la domanda risarcitoria potrebbe trovare fondamento nella sola ipotesi in cui il provvedimento sostituito abbia, medio tempore, prodotto effetti pregiudizievoli.
Nel caso di specie, tuttavia, deve rilevarsi, da un lato, che è tempestivamente intervenuta la tutela cautelare che ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato.
Per il tempo intercorrente tra il rilascio dell’autorizzazione impugnata e la concessione della domanda cautelare, invece, la domanda non può essere accolta per difetto di prova del danno subito (in atti risulta versata solo una dichiarazione di parte ricorrente inerente la riduzione del fatturato che, come già rilevato in fase cautelare, non può ritenersi sufficiente ai fini che interessano).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
In base alle suesposte considerazioni, il ricorso, nella parte impugnatoria, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, mentre va respinto in ordine alla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente.
Dato l’andamento complessivo della controversia, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
– dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, la domanda impugnatoria;
– rigetta quella risarcitoria.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)