1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Concorso assegnazione nuove sedi farmaceutiche – Ricorso  – Rinnovazione bando concorso con effetti sostitutivi del precedente – Improcedibilità  per sopravvenuta carenza di interesse – Sussistenza


2. Sanità  e farmacie – Pianta organica – Istituzione nuove sedi farmaceutiche – Scelta di merito – Censurabilità  da parte G.A. – Limiti


3. Sanità  e farmacie – Pianta organica – Mancato esercizio potere pianificatorio Comune entro termine (perentorio) art.11, comma 9°, L. n. 27/2012 – Esercizio potere sostitutivo Regione – Legittimità 


4. Sanità  e farmacie – Pianta organica – Istituzione nuove sedi farmaceutiche – Sovrapposizione geografica e demografica con zone di pertinenza di farmacie già  esistenti – Ratio legis, art. 11, L. n. 27/2012 – Ammissibilità 

1. àˆ improcedibile per difetto d’interesse il ricorso giurisdizionale rivolto avverso il bando di concorso per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche, ove il suddetto bando sia stato successivamente rinnovato e sostituito integralmente.


2. La localizzazione di nuove sedi farmaceutiche, costituisce una scelta rimessa dal legislatore all’Amministrazione caratterizzata da ampia discrezionalità  e, come tale, non censurabile dal G.A. se non in presenza di evidenti indizi di difetto di istruttoria e illogicità .


3. àˆ legittimo l’esercizio del potere sostitutivo della Regione di identificare  nuove sedi farmaceutiche qualora il Comune abbia lasciato trascorrere il termine di cui all’art. 11, comma 9°, L. n. 27/2012, stante la perentorietà  dello stesso. 


4. La prescritta finalità  di garantire l’accessibilità  degli utenti al servizio distributivo farmaceutico non significa che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già  esistenti, essendo, invece, fisiologico e del tutto rispondente alla ratio della riforma di cui all’art. 11, L. n. 27/2012 l’eventualità  che le nuove zone istituite incidano sul bacino di utenza di una o più sedi preesistenti.

N. 00979/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01582/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1582 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Gloria Ponzio e Giuseppe Mummolo Nardulli, rappresentati e difesi dagli avv. Antonia De Lisio, Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi n.63; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Sabina Ornella Di Lecce, Maria Grimaldi, con domicilio eletto presso Maria Grimaldi in Bari, Sett. Legale Regione L. re N. Sauro, n.31; 
Comune di Gravina in Puglia; 
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita n.6; 

nei confronti di
Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari, Barletta-Andria-Trani; 

per l’annullamento
– della deliberazione di giunta regionale n. 1261 del 19.06.2012 (doc. n. 1), pubblicata sul b.u.r.p. n. 101 dell’11.07.2012, ad oggetto “adempimenti legge 27 del 24.03.2012 art. 11. identificazione zone nuove sedi farmaceutiche da istituire e relative zone di ubicazione”, segnatamente nella parte in cui, con riferimento alla città  di Gravina di Puglia, individua e colloca due nuove sedi farmaceutiche, di nuova istituzione, denominate “sede 12” e “sede 13”;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorchè non conosciuto, compresi, ove occorra:
– la determinazione del dirigente servizio programmazione assistenza territoriale e prevenzione della regione Puglia n. 206 del 22.06.2012, pubblicata sul b.u.r.p. n. 93 del 28.06.2012;
– la nota prot. n. aoo/152/7631 del 28.05.2012, a firma del dirigente servizio programmazione assistenza territoriale e prevenzione- ufficio politiche del farmaco della regione puglia, recante proposta di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche nel comune di gravina in puglia.
MOTIVI AGGIUNTI:
– della determinazione del dirigente servizio programmazione assistenza territoriale e prevenzione n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul b.u.r.p. n. 20 del 07.02.2013 (doc. n. 9), ad oggetto “indizione bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione (d.g.r. n. 1261/2012, d.g.r. n. 2154/2012, d.g.r. n. 36/2013) e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012, art. 11”;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto dalla ricorrente, compreso ove occorra:
– il “bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione puglia”;
gli atti testè epigrafati vengono gravati unicamente nella parte in cui bandiscono concorso pubblico per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione in Gravina di Puglia, denominate “sede 12” e “sede 13”.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Massimo F. Ingravalle, Maria Grimaldi, anche su delega dell’avv. O.S. Di Lecce e avv. Carmine Cagnazzo, su delega dell’avv. E. Trotta;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso principale e con quello per motivi aggiunti i ricorrenti, titolari di farmacie già  istituite nel comune di Gravina di Puglia, propongono rispettivamente tre identici motivi di ricorso.
In particolare, con il ricorso principale impugnano la deliberazione della G.R. n. 1261 del 2012 (nonchè la presupposta proposta dirigenziale), con cui sono state identificate le nuove sedi farmaceutiche da istituire e relative zone di ubicazione, in adempimento di quanto prescritto dall’art. 11, L. n. 27 del 24.03.2012 (di conversione del D.L. 1/2012), nella parte in cui, con riferimento alla città  di Gravina di Puglia, individua e colloca due nuove sedi farmaceutiche denominate “sede 12” e “sede 13”.
Impugnano parzialmente, inoltre, sempre con il ricorso principale, gli atti di indizione del conseguente concorso per l’assegnazione delle stesse.
Tale bando di concorso è stato poi superato e sostituito da quello impugnato con motivi aggiunti con cui, ferma restando l’impugnazione dell’atto di Giunta regionale di individuazione delle sedi, contestano, sempre per gli stessi motivi , la nuova procedura concorsuale.
Preliminarmente, stante la sopravvenienza di tale ultimo nuovo bando, integralmente sostitutivo del primo, deve dichiararsi la sopravvenienza di interesse alla decisione del ricorso principale avverso la determinazione del dirigente servizio programmazione assistenza territoriale e prevenzione della regione Puglia n. 206 del 22.06.2012, pubblicata sul b.u.r.p. n. 93 del 28.06.2012 (indizione primo bando di concorso)., con conseguente improcedibilità  parziale del ricorso principale nella parte in cui è rivolto avverso tale atto.
Venendo al merito delle doglianze, al fine di individuare sinteticamente il punto nodale della decisione, deve rilevarsi che esse si rivolgono essenzialmente avverso l’atto di individuazione delle sedi farmaceutiche.
Con i tre motivi di ricorso, in particolare, si contesta sia la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi, sia la ragionevolezza della scelta operata (mentre è incontestato è che le sedi da istituirsi siano 2, come effettivamente avvenuto).
Ciò che viene censurato è, dunque, l’esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione che ha ritenuto di discostarsi dall’individuazione operata da parte degli organi comunali (in particolare dal Commissario prefettizio, all’epoca insediato nel Comune).
Le censure sono infondate.
La norma che prevede i poteri sostitutivi è contemplata dall’art. 11, nono comma, del decreto legge n. 1 del 2012.
Il termine entro cui il Comune avrebbe dovuto esercitare e comunicare i propri poteri era il 24 aprile 2012, già  qualificato dalla Sezione, con sentenza n. 623/2013, come perentorio (a favore della perentorietà  milita, tra l’altro, il dato testuale).
La scelta Comunale è stata deliberata con nota prot. 15158 del 18.4.2012 (l’allegazione è di parte ricorrente), ma comunicata il 21.5.2012 (tale ultima allegazione in fatto, contenuta nella memoria della Regione depositata il 13.5.2013 non è contestata e può, pertanto, ritenersi pacifica).
Il termine perentorio non è stato, dunque, rispettato.
La Regione ha esercitato i poteri sostitutivi il 28.5.2012, richiedendo i prescritti pareri all’ordine farmacisti ed all’asl.
Quest’ultima ha reso parere favorevole alle scelte regionali operate, mentre l’ordine ha declinato il proprio parere , ritenendo il tempo a disposizione non sufficiente.
Pertanto, non vi è stata violazione delle competenze normativamente stabilite per l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche, ai sensi del secondo comma dell’art. 11 del decreto legge n. 1 del 2012, essendo provato che, entro il termine perentorio del 24.4. 2012, il Comune di Gravina non ha provveduto e che la Regione ha interpellato gli organi consultivi.
Quanto alla pretesa irragionevolezza ed erroneità  della localizzazione decisa dalla Regione, non possono accogliersi le doglianze formulate dai ricorrenti, che attengono a scelte di merito rimesse dal legislatore all’Amministrazione e caratterizzate da ampia discrezionalità , come tali sindacabili soltanto in presenza di evidenti indizi di difetto d’istruttoria ed illogicità , che nella specie non si ravvisano.
L’art. 11 del decreto legge n. 1 del 2012, nella parte che qui interessa, stabilisce, infatti, che ogni comune deve avere una farmacia ogni 3.300 abitanti e che, al fine di assicurare una maggiore accessibilità  al servizio farmaceutico, sentiti l’azienda sanitaria e l’ordine provinciale dei farmacisti, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità  del servizio farmaceutico anche ai residenti in aree scarsamente abitate.
La norma appare caratterizzata da una duplice finalità : quella di razionalizzare la rete distributiva dei farmaci, perseguendo l’interesse pubblico ad un’equa distribuzione nel territorio delle farmacie e ad una migliore accessibilità  del servizio per i residenti in aree scarsamente abitate (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 4 marzo 2013 n. 668) e quella, non secondaria, di dare attuazione ai principi costituzionali e comunitari di libertà  di iniziativa economica e di favore per lo sviluppo della concorrenza, rimuovendo le restrizioni all’ingresso di nuovi operatori sul mercato, curando, al contempo, di assicurare che il loro numero sia proporzionato alle dimensioni demografiche dei comuni interessati (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, 3 settembre 2012 n. 338).
La prescritta finalità  di garantire l’accessibilità  degli utenti al servizio distributivo non può significare che occorra procedere all’allocazione delle nuove sedi in zone disabitate o del tutto sprovviste di farmacie, nè può significare che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già  esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l’eventualità  che le nuove zone istituite dai comuni o dalle regioni incidano sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti.
In conclusione, va respinto sia il ricorso principale, in parte qua, sia – integralmente – quello per motivi aggiunti, con condanna dei ricorrenti al pagamento, nei confronti della Regione, delle spese processuali nella misura forfetaria indicata in dispositivo.
Le spese possono essere, invece, compensate, nei confronti dell’Asl, costituitasi con memoria di stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
– dichiara parzialmente improcedibile il ricorso principale;
– respinge per la restante parte il ricorso principale, nonchè integralmente quello per motivi aggiunti, per come precisato in parte motiva.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Puglia, nella misura di euro 5.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge se dovuti).
Compensa integralmente le spese nei confronti dell’ASL Ba.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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