Leggi, decreti, regolamenti – Autorizzazione giochi con vincita in denaro – Controversie – Art.135, c. 1, lett. q-quater, c.p.a. – TAR Lazio – Competenza funzionale inderogabile –  Dubbio di legittimità  costituzionale – Sussiste 

Non appare manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 125 (istituzione del sistema di giustizia amministrativa su base regionale) Cost., la questione di legittimità  costituzionale dell’art.135, comma 1, lett. q-quater, del c.p.a., che devolve alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio le controversie aventi ad oggetto le autorizzazioni per l’esercizio di attività  di giochi e scommesse con vincita in denaro rilasciate ai sensi dell’art.88 del T.U.L.P.S..

N. 00942/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2013, proposto da:

Francesco Pennuzzi, rappresentato e difeso dagli avv. Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio eletto presso Paola Loiacono in Bari, via Abate Gimma N.147;

contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del decreto di rigetto DIV. PAS – Cat.11.A3/2013 avente ad oggetto l’istanza di rilascio dell’autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S., reso dalla Questura di Bari l’ll febbraio 2013 notificato al signor Pennuzzi il 22 febbraio 2013;
– nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bari e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Federico Rutigliano e Grazia Matteo;
 

– premesso che:
il ricorrente impugna il diniego di rilascio di autorizzazione ex art. 88 TULPS, per l’esercizio di attività  di giochi e scommesse con vincita in denaro;
– costituitesi in giudizio, le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di competenza di questo TAR, per essere la questione devoluta alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 135 co. 1 lett. q-quater) c.p.a;
– rilevato che questo TAR, con distinte ordinanze nn. 813-814-815-816/2013, emesse nell’ambito di altrettanti giudizi aventi il medesimo oggetto di quello in esame, ha sollevato questione di legittimità  costituzionale dell’art. 135 co. 1 lett. q-quater) c.p.a, in riferimento agli artt. 3-125 Cost;
– ritenuta pertanto la natura pregiudiziale della suddetta questione, necessaria ai fini della risoluzione dell’odierna controversia;
– ritenuto, per tali ragioni, di sospendere l’odierno giudizio, sino alla definizione del rilevato incidente di costituzionalità ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
visti gli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c,
sospende il presente giudizio, sino alla definizione della rilevata questione di legittimità  costituzionale.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)