Procedimento amministrativo – Provvedimento – Motivazione – Avviso di avvio del procedimento – Osservazioni – Omessa valutazione della p.A. – Conseguenze 

àˆ meritevole di sospensione il provvedimento del settore tributi e concessioni del Comune che risulti adottato in mancanza di apposita valutazione delle osservazioni presentate dal ricorrente in sede procedimentale e senza tener conto degli effetti prodotti sulla posizione del medesimo ricorrente dalle decisioni assunte dall’Amministrazione regionale nell’esercizio dei propri poteri in materia urbanistica.

N. 00310/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00646/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2013, proposto da:

Divertilandia Snc, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Calvani e Giulio Calvani, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia 37;

contro
Comune di Molfetta; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– delle note a firma del Dirigente del Settore Territorio “ad interim” del Comune di Molfetta, Ing. Enzo Balducci, n. 77090 e 77094 del 17.12.2012, successivamente conosciute;
– della nota a firma del Dirigente del Settore Tributi e Concessioni del Comune di Molfetta, dott. Giuseppe Lopopolo, n. 14165 del 26 febbraio 2012, successivamente conosciuta;
– della nota a firma del Dirigente del Settore Tributi e Concessioni del Comune di Molfetta, dott. Giuseppe Lopopolo, n. 54517 del 24 settembre 2012, successivamente conosciuta;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale a quello impugnato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Giulio Calvani;
 

Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare, l’istanza proposta appare meritevole di considerazione;
Considerato in particolare che l’impugnato provvedimento risulta innanzitutto viziato per difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione delle osservazioni prodotte dalla ricorrente in data 11/10/2012, nonchè sotto il profilo della falsa ed erronea presupposizione in relazione alla omessa valutazione degli effetti della mancata approvazione del predetto piano particolareggiato da parte della Regione Puglia e dei negativi rilievi espressi dal CUR con provvedimento n. 5 del 31/1/2008 e del conseguente arresto del procedimento relativo, stante l’assenza di provvedimento di riadozione dello strumento urbanistico;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Terza, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato diniego.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22/5/2014.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)