1. Commercio, industria, turismo – Titoli abilitativi – Autorizzazione esercizio attività  portuale – Diniego – Requisiti soggettivi e oggettivi – Erronea presupposizione in fatto – Illegittimità 


2. Commercio, industria, turismo – Titoli abilitativi – Autorizzazione esercizio attività  portuale – Esame – Valutazione sull’organigramma e sull’impegno all’assunzione di personale – Illegittimità 


3. Commercio, industria, turismo – Titoli abilitativi – Autorizzazione attività  portuale – Esame istanza – Esercizio in regime di concorrenza – Favor

1. Merita accoglimento l’istanza di sospensione del diniego di autorizzazione all’esercizio dell’attività  di impresa portuale ove la p.A., in contrasto con il parere di un’apposita commissione consultiva,  abbia erroneamente ritenuto insussistenti l’idoneità  del legale rappresentante dell’impresa ricorrente e i requisiti di capacità  tecnico-organizzativa della stessa.


2. In sede d’esame di una istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività  portuale, risultano illegittime le valutazioni espresse dalla p.A. in relazione all’organigramma dei dipendenti dell’impresa istante e alla ritenuta insufficienza del mero impegno ad assumere personale qualificato, trattandosi di nuovo accesso sul mercato in fase di autorizzazione, rispetto alla quale l’effettiva assunzione del personale non può che porsi in un momento successivo.
 
3. L’esame di una istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività  portuale deve tener conto dell’interesse pubblico a favorire l’espletamento della stessa in regime di concorrenza.
*
Vedi Cons. St., sez. IV, ordinanza 11 settembre 2013, n. 3436 – 2013; ric. 5851 – 2013
*

 
N. 00309/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00628/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 628 del 2013, proposto da:

Antonia Lanza, rappresentata e difesa dall’avv. Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso Piero Lorusso in Bari, via P. Amedeo, 234;

contro
Capitaneria di Porto di Molfetta e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del diniego comunicato con nota prot. 16.03.08/2963 del 28.2.2013 dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività  portuale nel Circondario marittimo di Molfetta a firma del Comandante della Capitaneria di Porto di Molfetta, notificato in data 1.3.1013;
– ove occorra della nota prot. 16.03.08/2087 del 12.2.2013 notificata il 12.2.13 con la quale la Capitaneria di Porto di Molfetta preannunziava il diniego e concedeva termine per deduzioni;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale, ancorchè non conosciuto
nonchè per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio dei provvedimenti denegati e quindi l’autorizzazione per l’anno 2013 all’esercizio dell’attività  di impresa portuale nel Circondario marittimo di Molfetta
per il risarcimento del danno per non aver la ricorrente potuto esercitare l’attività  di impresa portuale nell’anno 2013 e sino all’effettivo rilascio, anche per effetto della tutela cautelare dell’Ecc.mo T.A.R. adito, nella misura di € 5.000,00 per ogni mese di inattività , salvo diversa determinazione;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Molfetta e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Nicolò Mastropasqua e Grazia Matteo;
 

Considerato che, sia pure nei limiti della sommaria cognizione, l’istanza cautelare appare meritevole di considerazione;
Considerato in particolare che l’istanza di autorizzazione proposta dalla ricorrente ha conseguito parere favorevole al rilascio da parte dell’apposita Commissione consuntiva nella seduta del 24/1/2013, previa verifica dell’attendibilità  delle prospettive di movimentazione merci così come proposta;
Considerato che la fattispecie in esame presenta presupposti differenti rispetto ai precedenti richiamati dalla difesa dell’amministrazione, in particolare con riferimento all’idoneità  professionale del legale rappresentate, che ha ricoperto per un biennio la carica di amministratore unico di società  esercenti attività  di impresa portuale nel porto di Barletta, nonchè con riferimento alla circostanza dei requisiti di capacità  tecnica organizzativa connessi alla documentata disponibilità  di mezzi tecnici necessari all’esercizio dell’attività  di che trattasi;
Considerato che le valutazioni operate dall’amministrazione e che hanno supportato l’impugnato diniego, non sono immuni dai denunciati profili di illegittimità  in relazione alla erronea presupposizione in fatto, nei termini sopra evidenziati nonchè con riferimento alle soggettive valutazioni relativi al programma operativo proposto, nonchè con riferimento alla valutazione della capacità  finanziaria, trattandosi di ditta individuale, non soggetta all’adempimento di cui all’art. 2345 c.c.;
Considerato infine che non appaiono conformi ad una corretta valutazione dell’interesse pubblico le valutazioni espresse in relazione all’organigramma dei dipendenti e alla ritenuta insufficienza del mero impegno ad assumere personale qualificato, trattandosi di nuovo accesso sul mercato in fase di autorizzazione, rispetto alla quale l’effettiva assunzione del personale non può che porsi in un momento successivo;
Ritenuto infine non adeguatamente valutato l’interesse pubblico a favorire, sia pure nei limiti connessi alla particolare natura dell’attività , l’espletamento della stessa in regime di concorrenza, evitando situazioni di monopolio o oligopolio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari – Sezione Terza, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato diniego.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)