Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Revoca misura di accoglienza – Omesso avviso di avvio del procedimento – Irrilevanza
Difettano i presupposti per l’accoglimento della misura cautelare avanzata dal soggetto che ha subito la revoca della misura d’accoglienza per motivi di ordine pubblico, considerando che in tal caso v’è il motivo d’urgenza che, ai sensi dell’art.7 e ss. della L.n. 241/1990, giustifica siffatta omissione procedimentale.
N. 00308/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00618/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2013, proposto da:
C. A., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Sforza, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;
contro
U.T.G. – Prefettura di Barletta Andria e Trani, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto n. 0000765 del Prefetto della Provincia di Barletta-Andria e Trani del 23 gennaio 2013, notificato il 18 febbraio 2013, avente ad oggetto la revoca della misura di accoglienza nei confronti dell’odierno ricorrente e dei sigg.ri Omissis;
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto
e per la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal ricorrente a causa della illegittima condotta dalla stessa assunta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Barletta Andria e Trani e di Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Vincenzo Sforza e Grazia Matteo;
Considerato che, sia pure nell’ambito della sommaria cognizione cautelare, non ricorrono i presupposti per concedere l’invocata tutela interinale;
considerato in particolare che:
la prevista collaborazione dei soggetti attuatori (nella specie della Regione Puglia) – anche con riferimento alla facoltà propositiva in ordine alla revoca della misura di accoglienza non può intendersi come una sottrazione della generale competenza in materia, riservata al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, quale Commissario delegato, che si avvale dei Prefetti, organi periferici dell’Amministrazione Centrale dell’Interno, sulla base della normativa di riferimento (D. Lgs. 286/98 e D. Lgs 140/2005, OPCM 3933/2011);
la dedotta violazione degli artt. 7 ss. Della L 241/90 non ricorre nella specie, sia in ragione della genericità degli assunti sostanziali posti a base della deduzione (inammissibilità ), sia in ragione della loro comunque manifesta infondatezza, atteso che l’individuazione del ricorrente, rinviene da atti fidefacenti fino alla querela di falso;
ricorre peraltro in re ipsa – in ragione della gravità e reiterazione dei fatti presupposti e del connesso pericolo per la pubblica incolumità – il requisito dell’urgenza che giustifica la pretermissione del sub procedimento di cui trattasi (Art. 7 ss l 241/90).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Terza – respinge l’istanza cautelare di che trattasi.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)