1. Giurisdizione – Giurisdizione ordinaria – Revoca  o decadenza  finanziamento per inadempimento – Sussistenza


2. Commercio, industria e turismo –  Contributi e sovvenzioni pubblici – Natura posizioni giuridiche –  Fase successiva all’attribuzione  beneficio – Diritto soggettivo

1. Qualora si controverta sulla legittimità  della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già  erogati, in ogni caso per motivi attinenti all’inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.


2. In materia di sovvenzioni da parte della pubblica Amministrazione la posizione del privato, nella fase successiva all’attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità  della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla p.A. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell’attuazione del fine che si è voluto agevolare; ciò perchè, in tal caso, si tratta non di effettuare una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato (come quando si deve decidere se concedere o non il finanziamento), ma di valutare l’osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all’erogazione.

N. 00954/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 559 del 2013, proposto da: 
Sporting Club Corallo di Liuzzi Domenico, in persona del titolare, sig. Cosmo Domenico Liuzzi, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Campese, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Giacomo Matteotti, n. 3; 

contro
Regione Puglia – non costituita; 

nei confronti di
Unicredit s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, n. 114; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia e della concessione della misura cautelare anticipatoria “inaudita altera parte”,
“- della Determinazione del Dirigente di Servizio n. 26 del 11.01.2013, (notificata alla ditta odierna ricorrente in data 01.02.2013), avente ad oggetto la revoca del finanziamento concesso alla struttura alberghiera con determinazione dirigenziale del Settore Turismo n. 374 del 04.08.2006 pubblicata sul B.U.R.P. n. 67 del 01.06.2006, per un importo di € 302.980,00;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
nonchè
– per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente da liquidarsi in via equitativa, stante l’oggettiva difficoltà  di quantificazione”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Unicredit s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto n. 247 del 7 maggio 2013, con il quale il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche, proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 56 c.p.a., e fissato la camera di consiglio del 6 giugno 2013 per l’esame collegiale dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Francesco Verdebello e Michele Cristoni;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 2 aprile 2013 e depositato in data 2 maggio 2013, lo Sporting Club Corallo di Liuzzi Domenico ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 26 dell’11 gennaio 2013, notificata in data 1° febbraio 2013, avente ad oggetto la revoca del finanziamento concesso alla struttura alberghiera con determinazione dirigenziale del Settore Turismo n. 374 del 4 agosto 2006, pubblicata sul B.U.R.P. n. 67 del 1° giugno 2006, per un importo di € 302.980,00, nonchè il risarcimento del danno subito da liquidarsi in via equitativa, stante l’oggettiva difficoltà  di quantificazione;
CONSIDERATO che il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione, sollevata dalla Unicredit s.p.a., di difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario;
RITENUTA l’eccezione fondata e meritevole di essere accolta;
RITENUTO di confermare l’orientamento assunto nel decreto presidenziale n. 247 del 7 maggio 2013, di rigetto dell’istanza di misure cautelari monocratiche, proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;
RITENUTO, infatti, di aderire alla prevalente giurisprudenza amministrativa, già  fatta propria da questa Sezione, secondo cui: “In materia di sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione la posizione del privato, nella fase successiva all’attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità  della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla Pubblica amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell’attuazione del fine che si è voluto agevolare; ciò perchè, in tal caso, si tratta non di effettuare una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato (come quando si deve decidere se concedere o non il finanziamento), ma di valutare l’osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all’erogazione; ne deriva che, qualora si controverta sulla legittimità  della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già  erogati, in ogni caso per motivi attinenti all’inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario” (cfr. da ultimo, TAR Umbria 15 marzo 2013 n. 170, nonchè, ex multis, Cons. St. Sez. VI, 20 dicembre 2012 n. 6575; T.A.R. Salerno, Sez. I, 4 dicembre 2012 n. 2226 e T.A.R. Bari, Sez. III, 28 novembre 2012 n. 2007, n. 683 del 5 aprile 2012, n. 518 dell’8 marzo 2012), giurisprudenza che il Collegio ritiene di tenere ferma anche dopo l’ordinanza n. 517 del 28 gennaio 2013, con la quale la VI Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso la questione inerente la giurisdizione all’Adunanza Plenaria;
RITENUTO che nella fattispecie oggetto di gravame, come espressamente indicato nel provvedimento impugnato, la determinazione dirigenziale di revoca oggetto di gravame è stata adottata ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Regionale n. 21/2005, per inadempienze successive alla concessione del finanziamento per cui è causa;
RITENUTO, conseguentemente, che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario;
RILEVATO che la riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
RITENUTO quanto alle spese che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario innanzi al quale la causa dovrà  essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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