1. Procedimento amministrativo – Provvedimento  -Avviso di avvio del procedimento – Osservazioni – Omessa valutazione della p.A.  – Illegittimità 


2. Risarcimento del danno – Danno patrimoniale – Prova del danno – Carenza – Inammissibilità  della domanda

1. àˆ illegittima per violazione dell’art. 3 L.n. 241/90 la revoca dell’autorizzazione di polizia che risulti adottata in mancanza del preventivo esame delle osservazioni presentate dal ricorrente in sede procedimentale. 


2. In caso di accoglimento della domanda di annullamento della revoca di un’autorizzazione di polizia per difetto di motivazione, deve essere respinta la domanda risarcitoria pure proposta dal ricorrente ai fini del ristoro del danno ingiusto subito a seguito dell’illegittimo esercizio del potere di autotutela, allorquando la predetta domanda non risulti supportata da adeguati elementi di prova in ordine al danno subito, senza che a tale carenza possa ovviarsi mediante l’ammissione di CTU, costituendo essa un ausilio valutativo del giudice che non esonera la parte dall’onere di fornire la prova dei fatti dedotti in giudizio.

N. 00957/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 540 del 2013, proposto da: 
Consorzio La Vigile Rurale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 172; 

contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, Questura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, Via Melo, n. 97;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“- del decreto del Prefetto della Provincia di Bari prot. n. 29175/16A/O.P. 1Bis del 13.2.13, notificato il 19.2.13, di “revoca della licenza ex art. 133 T.U.L.P.S.” rilasciata in favore del consorzio “con provvedimento prefettizio del 12.3.1946” nonchè della presupposta nota del 18.11.11 di asserita “comunicazione dell’avvio del procedimento”;
– di tutti gli atti istruttori, ivi inclusi il “parere assolutamente negativo” del Commissario di P.S. di Bitonto di cui alla (mai comunicata e/o conosciuta) nota del 30.1.2013; la “segnalazione” dei “competenti organi di polizia”; la mai conosciuta “proposta di revoca della licenza dei competenti organi di polizia”; la altrettanto mai conosciuta comunicazione dei “competenti organi di polizia” in merito alle osservazioni” presentate dal consorzio ricorrente rispetto alla proposta di revoca della licenza;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, se lesivo della sfera giuridica del ricorrente, ivi incluse le note istruttorie della Prefettura di Bari prot. n. 277 del 2.10.2007, prot. n. 29175 del 15.11.2010, prot. n. 3806 del 31.5.2011, prot. n. 29175 dell’8.8.2011, prot. n. 29175 del 18.11.2011, prot. n. 29175 del 29.2.2012 e prot. n. 10100 del 23.10.2012.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Gabriele Bavaro e l’avv. dello Stato Lucrezia Principio;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 22 aprile 2013 e depositato il 26 aprile 2013, il Consorzio La Vigile Rurale, consorzio di vigilanza campestre con guardie giurate istituito con decreto del Prefetto di Bari del 12 marzo 1946 che opera, da tale data, nella custodia dei campi e delle aziende agricole siti nell’agro di Bitonto, e parte anche in Palo del Colle, ha chiesto l’annullamento del decreto prot. n. 29175/16A/O.P. 1Bis del 13 febbraio 2013, notificato il 19 febbraio 2013, con il quale il Prefetto della Provincia di Bari ha disposto la revoca della suddetta licenza ex art. 133 del T.U.L.P.S., rilasciata in favore del consorzio, nonchè della presupposta nota del 18 novembre 2011 di asserita “comunicazione dell’avvio del procedimento” e di tutti gli atti istruttori del relativo procedimento specificati in epigrafe;
RILEVATO che, a sostegno del gravame, parte ricorrente, con due motivi di ricorso, ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 136 del T.U.L.P.S. in materia di revoca delle autorizzazioni di polizia, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed omessa considerazione di presupposti, illogicità  ed ingiustizia manifesta, evidente sproporzionalità , violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, difetto assoluto di motivazione, in subordine motivazione generica, incongrua, illogica ed erronea, violazione del principio di buon andamento dell’attività  amministrativa ex art. 97 Cost.; 2) eccesso di potere per ulteriore difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento, illogicità  manifesta, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione, in subordine motivazione generica, assurda inadeguata, erronea ed irreale, violazione dei principi del giusto procedimento, di trasparenza, di non aggravamento e di buon andamento dell’attività  amministrativa ex art. 97 Cost., sviamento;
RILEVATO che il Consorzio La Vigile Rurale ha chiesto altresì la condanna al pagamento di una somma risarcitoria da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo di apposita consulenza tecnica d’ufficio per tutti i danni cagionati dal provvedimento di revoca, ivi inclusa una somma forfettaria a titolo di danno all’immagine;
VISTA la costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, che ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto;
VISTA la documentazione prodotta da entrambe le parti;
RITENUTO che deve ritenersi fondata la domanda demolitoria ed il ricorso deve, pertanto, essere accolto in parte qua in quanto colgono nel segno le censure con le quali parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione;
RITENUTO che l’atto impugnato si appalesa illegittimo per non avere parte resistente data ragione nella motivazione in ordine alle osservazioni presentate dalla ricorrente, peraltro già  precedentemente rappresentate;
RILEVATO, infatti, che risulta in atti che parte ricorrente ha analiticamente controdedotto, con nota ricevuta dalla Prefettura di Bari in data 12 dicembre 2011, alla nota del 18 novembre 2011, qualificata dalla Prefettura medesima quale “comunicazione di avvio del procedimento di revoca” nello stesso provvedimento impugnato, ma che tali controdeduzioni, richiamate quali osservazioni prodotte in seguito alla ricezione della citata comunicazione, non risultano sostanzialmente esaminate, nè tantomeno controdedotte, nè parte resistente dà  conto di quanto rappresentato nelle ulteriori note ad essa prodotte dallo stesso Consorzio La Vigile Rurale, atti con i quali l’odierno ricorrente ha contestato la sussistenza dei rilievi mossigli;
RITENUTO che i suillustrati profili di illegittimità  abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicchè la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento della domanda demolitoria dell’odierno ricorso, con l’assorbimento degli ulteriori motivi d’impugnazione, e, conseguentemente, l’annullamento del decreto prot. n. 29175/16A/O.P. 1Bis del 13 febbraio 2013 del Prefetto della Provincia di Bari di revoca della licenza rilasciata in favore del Consorzio La Vigile Rurale;
RITENUTO invece di respingere la domanda di condanna al risarcimento dei danni asseritamente provocati dall’illegittimo esercizio del potere amministrativo, sia perchè l’effetto ripristinatorio della presente sentenza comporta di per sè la reintegra in forma specifica, sia poichè parte ricorrente ha completamente omesso di fornire prova, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2697 c.c., dell’esistenza del danno, di cui è pacificamente onerata (ex multis Consiglio Stato, sez. V, 11 maggio 2010, n. 2819, T.A.R. Bari, Sez. III n. 184 del 13 gennaio 2012), anche in riferimento al danno all’immagine lamentato, che deve essere anch’esso puntualmente dedotto e dimostrato (cfr. T.A.R. Bari, Sez. III n. 52 del 14 gennaio 2013), nonchè della sua quantificazione che la Consorzio La Vigile Rurale si è peraltro riservata di quantificare in corso di causa, anche a mezzo di apposita consulenza tecnica d’ufficio;
RITENUTO inoltre di dover precisare che la consulenza tecnica d’ufficio ha la funzione di fornire all’attività  valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche da lui non possedute, ma non è destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti da essa dedotti e posti a base delle sue richieste, che devono essere dimostrati alla stregua dei criteri di ripartizione dell’onere della prova posti dall’art. 2697 c.c. (cfr. T.A.R. Bari, Sez. III n. 491 del 25 marzo 2011, Consiglio di Stato, Sezione VI n 5864 del 29 settembre 2009);
RITENUTO quanto alle spese che, in considerazione del principio della soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda demolitoria e per l’effetto annulla il decreto prot. n. 29175/16A/O.P. 1Bis del 13 febbraio 2013 del Prefetto della Provincia di Bari.
Respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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