1. Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Alloggi popolari – Assegnazione e revoca – L.R. 54/1984 – Requisiti
2. Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Alloggi popolari – L.R. 54/1984 -Titolarità alloggio”adeguato” – Interpretazione
1. Dal combinato disposto del comma 1, lett. c) e del comma 2 dell’art.2 della l.r. n. 54/1984, emerge che tra i requisiti per l’assegnazione di una casa popolare figura il non essere titolare di proprietà , usufrutto, uso e abitazione di altro immobile, “adeguato” alle esigenze del nucleo familiare (“è adeguato l’alloggio la cui superficie utile ¦sia non inferiore ai 40 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone..”), nell’ambito territoriale cui il bando si riferisce; e che il requisito in questione – come anche gli altri requisiti previsti dalla stessa norma – deve permanere in costanza di rapporto.
2. Un’interpretazione logico-sistematica della L.R. 54/1984, che tra i requisiti per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica richiede la non titolarità di alloggio “adeguato”, coincide con la finalità di garantire una casa a chi non ne risulti già in possesso, e impone una verifica più estesa del concetto stesso di adeguatezza, che non sia solo limitata all’estensione dell’immobile e alla verifica della sussistenza formale dei titoli abilitativi.
N. 00905/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01591/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1591 del 2009, proposto da:
Raffaele Bruno, rappresentato e difeso dall’avv. Palma Lorusso, con domicilio eletto presso il Center Express in Bari, alla via Calefati n. 377;
contro
Comune di Altamura, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Basile, con domicilio eletto presso l’avv. Attilio Spagnolo in Bari, alla via Abbrescia n. 50;
I.A.C.P. Bari;
per l’annullamento
-del provvedimento notificato il 10/08/2009, a firma del Dirigente del VIII Settore del Comune di Altamura, contenente la dichiarazione di decadenza dalla assegnazione dell’alloggio ERP sito in Altamura alla Via Villa S. Giovanni n. 30 Pl. C int. 3, con conseguente risoluzione di diritto del relativo contratto di locazione dell’immobile ove stipulato e rilasciato immediato dell’immobile;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Nicola Lomonte, per delega dell’avv. Palma Lorusso; Tiziana Basile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe il sig. Raffaele Bruno, assegnatario di immobile in locazione di proprietà dello I.A.C.P. di Bari, ubicato in territorio comunale di Altamura, ha impugnato il provvedimento di decadenza dall’assegnazione – e conseguente risoluzione del contratto – adottato dal Dirigente comunale del Settore VIII.
La ragione sulla quale la decadenza si fonda è la proprietà di un immobile di 50 mq..
Oppone in punto di fatto il ricorrente che del suddetto immobile era già proprietario all’atto dell’assegnazione per averlo ereditato dal padre e di averlo ceduto ai propri figli nel 2009 (con atto di donazione del 17 febbraio) in un momento precedente l’adozione del provvedimento gravato (risalente al dicembre dello stesso anno).
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 6 marzo 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso va accolto sulla scorta del dedotto vizio di istruttoria.
Dal combinato disposto del comma 1, lett. c) e del comma 2 dell’art.2 della l.r. n. 54/1984, emerge che tra i requisiti per l’assegnazione di una casa popolare figura il non essere titolare di proprietà , usufrutto, uso e abitazione di altro immobile, “adeguato” alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito territoriale cui il bando si riferisce; e che il requisito in questione – come anche gli altri requisiti previsti dalla stessa norma – deve permanere in costanza di rapporto. Lo stesso art. 1 precisa – per quel che qui rileva – che “è adeguato l’alloggio la cui superficie utile ¦sia non inferioreai 40 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone..” .
L’Amministrazione intimata ha interpretato rigorosamente tale ultima disposizione, facendone discendere che l’estensione in sè dell’immobile, per una superficie superiore ai minimi di legge, determini una presunzione iuris et de iure di adeguatezza dell’immobile stesso alle esigenze abitative.
In realtà , un’interpretazione logico-sistematica più attenta alla ratio della norma, coincidente con la finalità di garantire una casa a chi non ne risulti già in possesso, impone una verifica più estesa dell’adeguatezza.
Venendo più in dettaglio con riferimento alla fattispecie che ci occupa, pur in disparte il rilievo che il sig. Bruno si sia anche formalmente spogliato dell’immobile in questione prima della dichiarazione di decadenza, facendo in ogni caso cessare la situazione di incompatibilità , deve rimarcarsi che l’alloggio di cui gli è stata contestata la proprietà è – a sua volta – una casa popolare, composta di piano terra, primo piano e piccola soffitta, senza ascensore; ciò che sarebbe in sè sufficiente a rendere tale immobile “soggettivamente” inidoneo all’utilizzo da parte dell’odierno ricorrente e di sua moglie, in quanto entrambi anziani e parzialmente disabili.
Tuttavia, quand’anche si voglia valutare l'”adeguatezza” da un punto di vista oggettivo, l’interpretazione restrittiva non può essere spinta fino a negare la necessità (rectius: doverosità ) di verificare le condizioni manutentive dell’immobile considerato che, nella specie, come attestato dalla perizia di parte, sembra necessitare di molteplici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi che peraltro i coniugi Bruno, sia per motivi fisici che economici, non sarebbero stati in grado di affrontare.
Appare pertanto palese l’assoluta inadeguatezza delle indagini condotte dall’U.T.C., limitate all’estensione dell’immobile e alla verifica della sussistenza formale dei titoli abilitativi.
3.- In conclusione, assorbita ogni altra censura il gravame va accolto e il provvedimento impugnato annullato per difetto di istruttoria. Considerata, tuttavia, la peculiarità della vicenda, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla il provvedimento gravato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)