1. Contratti pubblici – Gara – Bando – Importo a base d’asta non remunerativo – Illegittimità 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Avverso procedura di gara – Presentazione della domanda di partecipazione alla stessa – Acquiescenza – Non sussiste – Ragioni 


3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Avverso procedura di gara – Aggiudicazione in favore del ricorrente – Improcedibilità  del ricorso  – Limiti

1. àˆ illegittimo il bando di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana nella parte in cui determina l’importo posto base d’asta secondo criteri incongrui e tali da non garantire una soglia di remunerazione congruente in favore della ditta aggiudicataria, dal momento che siffatta anomalia si traduce nella violazione della finalità  sociale cui deve essere orientata l’azione amministrativa, nonchè in una distorsione delle corrette dinamiche concorrenziali.


2. La presentazione della domanda di partecipazione ad una gara il cui bando sia stato impugnato da parte del concorrente, non costituisce acquiescenza ai provvedimenti gravati bensì, al contrario, è necessaria per radicare l’interesse dell’impresa alla suddetta impugnazione.


3. Ove la gara d’appalto il cui bando sia stato oggetto di tempestiva impugnazione da parte del concorrente, sia aggiudicata a quest’ultimo, il ricorso è colpito da improcedibilità  salvo che per le censure relative alle condizioni deteriori per il ricorrente, sotto il profilo economico, dell’affidamento. 
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Vedi Cons. St., sez. V, ric. n. 5525 – 2013, sentenza 9 aprile 2015, n. 1814 – 2015
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N. 00915/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Tra.De.Co S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Loiodice, Isabella Loiodice e Mariano Alterio, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, 29; 

contro
Comune di Altamura, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Bonelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari; 

nei confronti di
Si.Eco S.p.a.; 

per l’annullamento
della determinazione del Comune di Altamura n. 135 del 10 febbraio 2012, con cui si indice una procedura negoziata urgente per la gestione annuale del servizio di igiene urbana e dei servizi complementari;
dell’avviso di procedura negoziata del 10 febbraio 2012, della lettera d’invito del 22 febbraio 2012, del capitolato speciale d’appalto, della relazione tecnico-descrittiva, della nota dirigenziale n. 9462 del 13 febbraio 2012 e dell’ordinanza sindacale n. 24 del 16 febbraio 2012, della determina dirigenziale n. 156 del 16 febbraio 2012, contenente modifiche alla determina 135/12 e della lettera di invito prot. 10428 del 22 febbraio 2012;
della determinazione del 2 marzo 2012, avente ad oggetto il rinvio dell’apertura delle buste contenenti le offerte;
del verbale di aggiudicazione del 23 aprile 2012;
della determinazione dirigenziale n. 596 del 15 maggio 2012 (ed in particolare del punto 7.6 del dispositivo, nella parte in cui ordina l’esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto);
dell’ordinanza sindacale n. 105 del 5 settembre 2012;
delle determinazioni dirigenziali del 30 agosto 2012 e del 4 settembre 2012, nella parte in cui ordinano l’esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Francesca Petrucciani;
Uditi per le parti nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 i difensori avv.ti Marco Sabino Loiodice, per delega dell’avv. Aldo Loiodice, ed Emilio Bonelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La Tra.De.Co s.r.l. svolge da oltre dieci anni il servizio di igiene urbana nel Comune di Altamura, in virtù di contratto stipulato il 30 gennaio 2002. L’affidamento, scaduto il 17 febbraio 2012, è stato temporaneamente prorogato.
Con deliberazione del 19 gennaio 2012, il Consiglio comunale di Altamura ha approvato l’indirizzo per l’indizione di una gara, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il nuovo affidamento del medesimo servizio (di durata novennale). Il bando, tuttavia, non risulta ancora pubblicato.
Il Comune ha perciò indetto, nelle more, una procedura negoziata d’urgenza senza bando ai sensi dell’art. 57, secondo comma – lett. c), del D.lgs. n. 163 del 2006, con invito a cinque operatori economici (tra cui l’odierna ricorrente), per l’affidamento annuale del servizio, da aggiudicarsi al massimo ribasso sull’importo a base d’asta di euro 7.387.232,65.
La lettera d’invito ha fissato al 12 marzo 2012 il termine per la presentazione delle offerte.
Con verbale del 23 aprile 2012 e con successiva determinazione dirigenziale del 15 maggio 2012, il servizio è stato definitivamente aggiudicato alla Tra.De.Co s.r.l., unica delle imprese invitate ad aver presentato un’offerta valida, con un ribasso dello 0,001% sul corrispettivo a base d’asta.
Con il ricorso in esame, integrato da plurimi motivi aggiunti, la Tra.De.Co s.r.l. ha chiesto l’annullamento dell’avviso di gara, della lettera d’invito e dei relativi allegati, degli atti di gara e del provvedimento di aggiudicazione definitiva, anche nella parte in cui dispone la consegna anticipata del servizio, deducendo censure che possono essere riassunte come segue:
— quanto all’avviso di gara ed alla lettera d’invito:
A) violazione dell’art. 4 del contratto di appalto stipulato il 30 gennaio 2002, violazione dell’art. 4, comma 32-ter, del D.l. n. 138 del 2011 e violazione della delibera del Consiglio comunale del 19 gennaio 2012: in attesa dell’esperimento della gara per l’affidamento novennale del servizio secondo l’atto di indirizzo approvato dal Consiglio comunale, il Comune avrebbe dovuto disporre la prosecuzione della gestione alle precedenti condizioni contrattuali da parte della Tra.De.Co. s.r.l., la quale vi sarebbe tenuta sia per specifica clausola contrattuale, sia in base alla vigente normativa in materia di servizi pubblici locali; in merito all’estensione del servizio ed al corrispettivo da riconoscere, peraltro, sarebbe pendente e non ancora concluso un giudizio civile tra le parti;
B) violazione dell’art. 57, secondo comma – lett. c), del D.lgs. n. 163 del 2006, violazione dell’art. 204 del D.lgs. n. 152 del 2006 e violazione delle deliberazioni A.T.O. BA/4 n. 1/2010 e n. 1/2012: non vi sarebbe il presupposto dell’estrema urgenza, individuato dal Codice dei contratti pubblici per l’affidamento mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando;
C) violazione dell’art. 81 del D.lgs. n. 163 del 2006, violazione dell’art. 44 del D.l. n. 201 del 2011 ed eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, illogicità  e sviamento: il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso) e l’importo a base d’asta sarebbero erronei ed inadeguati alla complessità  del servizio ed ai costi che il concessionario dovrà  affrontare per il suo svolgimento; inoltre, il capitolato speciale assoggetterebbe a ribasso anche il costo per il personale;
— quanto alla procedura negoziata ed al provvedimento di aggiudicazione definitiva:
D) violazione del decreto presidenziale cautelare n. 151 del 28 febbraio 2012: il Comune avrebbe illegittimamente imposto la presentazione delle offerte e così dato corso alla gara, dopo che questo Tribunale aveva interinalmente accolto la domanda di sospensiva con provvedimento monocratico, senza attendere l’esito della camera di consiglio fissata per il 21 marzo 2012 (censura formulata con i primi motivi aggiunti avverso la “comunicazione di rinvio apertura buste offerte” del 2 marzo 2012);
E) violazione dell’art. 11 del D.lgs. n. 163 del 2006, violazione dell’art. 302 del D.P.R. n. 207 del 2010 ed eccesso di potere per falsa causa ed ingiustizia manifesta: il Comune avrebbe disposto l’aggiudicazione del servizio ignorando le condizioni apposte dalla Tra.De.Co s.r.l. alla propria offerta e ribadite a verbale nel corso della gara; inoltre, non vi sarebbero i presupposti indicati dal Codice e dal Regolamento dei contratti pubblici per l’esecuzione d’urgenza, nella more della stipula del contratto.
Si è costituito il Comune di Altamura, chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti in quanto inammissibili e comunque infondati.
Le istanze cautelari della ricorrente sono state respinte, con ordinanze di questa Sezione n. 201 del 22 marzo 2012 e n. 344 del 31 maggio 2012.
Alla pubblica udienza del 27 giugno 2012 la causa è passata in decisione.
Con sentenza n. 1579/2012 questa Sezione ha respinto il primo ordine di censure, rubricato sub A); dichiarato inammissibile il motivo riportato sub B), e disposto istruttoria, formulando con separata ordinanza i relativi quesiti, sui restanti motivi rubricati sub C), rivolti a contestare il criterio di aggiudicazione prescelto dal Comune di Altamura e, soprattutto, la congruità  dell’importo a base d’asta ed il contenuto del capitolato speciale, in relazione alla complessità  del servizio ed ai costi che il concessionario dovrà  affrontare per il suo svolgimento, riservando all’esito dell’istruttoria anche l’esame dei motivi sub D) ed E), che attengono ad una fase procedimentale successiva, vale a dire agli atti e provvedimenti adottati dalla stazione appaltante in attuazione dell’avviso pubblico e della lettera d’invito, rispetto ai quali assume carattere pregiudiziale la decisione sui motivi dedotti dalla ricorrente avverso il contenuto della lex specialis di gara.
Nelle more dell’istruttoria, in data 5 ottobre 2012 la Tra.De.Co ha stipulato con il Comune di Altamura il contratto di appalto per l’affidamento dei servizi di igiene urbana e complementari, formulando anche in tale sede le riserve collegate all’esito del presente ricorso.
Espletata l’istruttoria ed acquisita la relazione finale dei verificatori, alla pubblica udienza del 20 marzo 2013 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di inammissibilità  del ricorso sollevata dall’amministrazione intimata, che ha dedotto l’intervenuta acquiescenza manifestata dalla società  ricorrente partecipando alla gara ed accettando incondizionatamente le clausole della lex specialis, fino ad addivenire alla stipula del contratto a seguito dell’aggiudicazione.
Secondo consolidata giurisprudenza deve escludersi che la presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva possa sottendere una rinuncia implicita all’impugnativa del bando, mentre al contrario si configura come atto idoneo a radicare l’interesse al ricorso (cfr. T.A.R. Basilicata, 2 marzo 2006 n. 141; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 13 marzo 2006 n. 1918; 5 aprile 2007 n. 360). Nel caso di specie va poi anche rilevato che sia al momento della presentazione dell’offerta, che dell’aggiudicazione e della stipula del contratto, la ricorrente ha sempre espressamente formulato la riserva relativa all’impugnazione in questa sede degli atti di gara, di tal che non può dirsi perfezionata alcuna ipotesi di acquiescenza.
Va tuttavia rilevato, sempre in rito, che, a seguito dell’intervenuta aggiudicazione del servizio in favore della ricorrente e della conseguente stipula del contratto con il Comune di Altamura, residua l’interesse della ricorrente a far valere esclusivamente le illegittimità  che si riverberano nella traslazione di alcuni costi sull’aggiudicataria del servizio e che attengono, pertanto, alle asseritamente sfavorevoli condizioni economiche imposte dal Comune con gli atti impugnati (dedotte con i motivi sub C ed E – ovvero 6, 7 e 8 del ricorso, sviluppati ulteriormente nei motivi aggiunti).
àˆ invece venuto meno l’interesse a far valere i vizi, dedotti con il ricorso e con i motivi aggiunti, relativi all’indizione e allo svolgimento della procedura negoziata in via d’urgenza (riportati sub D), anzichè prorogare il servizio con il gestore uscente per poi avviare l’affidamento novennale del servizio; essendo risultata la ricorrente aggiudicataria, infatti, l’unico pregiudizio che la stessa potrebbe subire è proprio quello relativo alle condizioni deteriori, sotto il profilo economico, dell’affidamento, con riferimento alle quali è stata espletata l’istruttoria, con conseguente improcedibilità  delle altre censure.
A tali conclusioni, del resto, è addivenuta la stessa ricorrente fin dalla memoria depositata il 24 aprile 2012 (pag. 7).
In ordine alle censure relative alle condizioni di svolgimento del servizio previste dal Comune di Altamura, poi recepite dal contratto, con l’ordinanza n. 1645 dell’11 settembre 2012 questa Sezione ha incaricato i verificatori di determinare:
a) se nella relazione tecnico-descrittiva allegata all’avviso di gara siano stati correttamente calcolati i ricavi CONAI per la raccolta differenziata ed i correlati oneri che graveranno sull’affidatario del servizio per il conferimento agli impianti e per la lavorazione e selezione dei materiali;
b) se nella relazione tecnico-descrittiva allegata all’avviso di gara sia stata indicata in misura congrua l’incidenza delle spese generali d’impresa;
c) se nel capitolato d’appalto e nella relazione tecnico-descrittiva siano stati correttamente calcolati gli oneri di ammortamento per l’acquisto delle attrezzature aggiuntive e dei materiali di consumo;
d) se nel capitolato d’appalto e nella relazione tecnico-descrittiva siano stati correttamente calcolati gli oneri per la gestione degli automezzi (carburante, ricambi, manutenzione, tasse, etc.);
e) se nella relazione tecnico-descrittiva allegata all’avviso di gara siano state indicate in modo sufficientemente dettagliato le modalità  operative di gestione del servizio (ubicazione delle aree di raccolta, percorsi degli automezzi, collocazione dei cassonetti, tempi di raccolta);
f) se nel capitolato d’appalto e nella relazione tecnico-descrittiva siano state specificate le zone di spazzamento manuale, misto e meccanizzato;
g) se nel capitolato d’appalto e nella relazione tecnico-descrittiva sia stato specificato il contenuto dei servizi minori e complementari richiesti al concessionario;
h) se nella relazione tecnico-descrittiva e nel capitolato d’appalto siano state correttamente stimate le quantità  da conferire e siano stati correttamente calcolati i costi di conferimento per la frazione indifferenziata, da destinarsi all’impianto A.M.I.U. di Bari, tenuto conto delle tariffe correnti;
i) se il corrispettivo a base di gara (euro 7.387.232,65) sia in linea con il costo complessivo del servizio preventivato dall’A.T.O. BA/4, per il Comune di Altamura, nel piano d’ambito approvato per il 2011;
l) se in definitiva, tenuto conto del corrispettivo a base di gara e di tutti gli elementi di cui alle lettere precedenti, debba ritenersi probabile che l’aggiudicatario del servizio non possa coprire i costi di gestione e realizzare un utile d’impresa.
All’esito delle analisi effettuate i verificatori hanno evidenziato:
a) che i ricavi CONAI sono stati correttamente calcolati per la raccolta differenziata essendo in linea con l’Accordo Quadro ANCI-CONAI;
b) che l’ammontare delle spese generali complessivamente considerato è circa l’8% dell’importo a base d’asta e, pertanto, non sembra discostarsi molto dalle indicazioni generali fornite dall’ATO BA/4;
c) che la durata limitata del contratto non crea le condizioni minime indispensabili per l’applicazione dell’ammortamento, e che l’acquisto di nuovi mezzi non è oggetto dell’appalto, avendo il Comune chiesto l’utilizzo di automezzi che verosimilmente la ditta aveva già  adoperato nell’esecuzione del vecchio appalto durato 10 anni, per i quali l’ammortamento dei costi si era già  esaurito; nei costi di gestione è comunque compreso il costo per l’acquisto di nuove attrezzature nelle quantità  previste dal Capitolato speciale;
d) che il capitolato comprende gli oneri per la gestione degli automezzi calcolati sulla base del valore di mercato;
e) che il capitolato e la relazione descrittiva specificano le modalità  operative di gestione del servizio;
f) che il capitolato e la relazione descrittiva individuano le zone di spazzamento manuale, misto e meccanizzato;
g) che il paragrafo 8 della relazione descrittiva, distinto in 8 sottoparagrafi, ha previsto dettagliatamente i servizi complementari richiesti integrando la particolareggiata descrizione con alcuni articoli previsti nel capitolato speciale (pag 14 relazione).
Con riferimento a tali aspetti, quindi, alla luce delle acquisizioni della verificazione, da condividersi in quanto aderenti alle risultanze documentali e congruamente argomentate, le censure svolte dalla ricorrente non hanno trovato conferma.
Gli aspetti critici concernono, invece, i punti h), i) e l) del quesito posto.
Sotto il primo profilo, relativo alla stima delle quantità  di rifiuti da conferire e ai costi di conferimento della frazione indifferenziata da destinarsi all’impianto A.M.I.U. di Bari, i verificatori evidenziano che, a fronte di un conferimento in discarica, nell’anno 2011, di 25.250 tonnellate, il Comune di Altamura ha previsto, per l’anno 2012, di conferire 18.610 tonnellate, prevedendo di aumentare la raccolta differenziata di rifiuti dal 13,80% del 2011 al 35,23% per il 2012; tale ipotesi, seppur auspicabile, risulta secondo i verificatori quantomeno ardua sotto il profilo pratico anche alla luce della durata del contratto. Tale previsione esplica i suoi effetti anche sulla valutazione della tariffa poichè, nell’ipotesi in cui la società  non raggiungesse le quantità  di raccolta differenziata auspicate, i quantitativi maggiori di rifiuto differenziato dovrebbero essere smaltiti con oneri a carico dell’appaltatore, riducendo così il margine di guadagno di quest’ultimo.
Sul punto i), relativo al raffronto tra il corrispettivo a base di gara e il costo complessivo del servizio preventivato dall’A.T.O. BA/4 per il Comune di Altamura nel piano d’ambito per il 2011, la relazione di verificazione, rilevando una sostanziale differenza nelle premesse e negli obiettivi individuati, non ha riscontrato una sensibile divergenza tra le due previsioni, evidenziando che il maggiore importo previsto dall’A.T.O. è dovuto in parte alla ricomprensione nel piano di attività  non comprese nell’appalto e degli oneri di ammortamento che, per quanto sopra esposto, non rientravano nel contratto in esame.
L’ultima parte del quesito attiene alla correttezza della complessiva previsione del corrispettivo del contratto e della sua idoneità  a coprire i costi di gestione e a consentire anche la realizzazione di un utile d’impresa.
A tal proposito i verificatori hanno rappresentato che i singoli costi sono correttamente determinati se analizzati nel loro valore assoluto; tuttavia tale valore non può ritenersi più corretto ove si tenga conto della quantità  di rifiuti smaltiti.
Infatti, l’art. 18 del capitolato prevede che “ferme le quantità  previste nel progetto del servizio di rifiuti da avviare a trattamento e smaltimento le eventuali modificazioni delle tariffe che determinano variazioni degli oneri a carico della ditta comportano il conguaglio dei costi e dei risparmi”.
Alla luce di tale condizione, secondo la valutazione dei verificatori la società  è in grado di coprire i costi e ricavare un utile d’impresa pari all’8% fino a concorrenza di 18.610 tonnellate circa di rifiuto indifferenziato; tale situazione subisce però una sostanziale modifica nel caso in cui si superino le quantità  di rifiuto indifferenziato previste dal progetto.
La previsione progettuale, inferiore di circa 8.000 tonnellate rispetto allo smaltito dell’anno precedente, è collegata alla previsione dell’aumento dal 13,80% del 2011 fino al 35% per il 2012 della raccolta differenziata, ma tale risultato, rapportato alla durata annuale del contratto, si presenta difficile da raggiungere sul piano pratico, specie in assenza, come nel caso di specie, della raccolta porta a porta.
Tali considerazioni evidenziano la fondatezza delle censure svolte dalla ricorrente sotto il profilo della effettiva rimuneratività  dell’appalto affidatole: la stessa risulta infatti ancorata alla previsione di un dato quantitativo del tutto eventuale, la cui realizzazione si presenta, sulla base dei dati dell’anno precedente e quindi delle circostanze concrete di svolgimento del servizio, non solo eventuale ma del tutto inverosimile.
Ne consegue che l’importo previsto come corrispettivo dal Comune di Altamura risulta falsato, in quanto calcolato e stimato sulla base di un dato al momento non solo non verificato ma di ardua verificazione in concreto.
Giova a tale proposito rammentare che l’obbligo di assicurare nei pubblici incanti l’effettivo adeguamento ai valori di mercato correnti, non è un mero elemento di legittimità  della procedura di gara, ma è una sostanziale condizione di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa che trae fondamento dall’art. 97 della Costituzione (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 5 dicembre 2008 n. 2281; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 9 luglio 2007, n. 621).
La remuneratività  del corrispettivo previsto rappresenta non solo la condizione per l’effettività  e per la serietà  dell’offerta e, quindi, per la conseguente sostenibilità  dell’aggiudicazione dell’appalto, ma è la condizione, al contempo, a che le imprese possano concorrere liberamente ed effettivamente tra di loro.
Come già  affermato dalla giurisprudenza, infatti, l’utilizzo di corrispettivi non adeguati alle prestazioni da fornire penalizza più fortemente le imprese più concorrenziali, che sopportano i costi di una adeguata organizzazione del lavoro e competitività  del sistema produttivo (TAR Catania, I, 9 settembre 2008, n. 1648).
Dunque, benchè la stazione appaltante sia dotata di un’ampia discrezionalità , da esplicarsi nei limiti legalmente prestabiliti, nell’individuazione degli elementi caratterizzanti un qualsiasi appalto di servizi, in particolare le prestazioni che devono essere richieste agli offerenti, le loro modalità  di esecuzione e il prezzo che verrà  corrisposto per l’esecuzione dei servizi richiesti (Consiglio di Stato, IV, 15 settembre 2006, n. 5377), e ciò come diretta conseguenza, oltre che del potere discrezionale amministrativo, anche della circostanza che nessun operatore privato è obbligato a contrarre con l’ente pubblico interessato allo svolgimento del servizio, tuttavia il legislatore ha previsto dei temperamenti alla libertà  di scelta dell’Amministrazione appaltante sia per assicurare il rispetto di finalità  di carattere sociale – come la garanzia del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di categoria e la tutela della sicurezza dei lavoratori, il rispetto delle norme a tutela dei disabili, ecc. – sia per garantire le imprese operanti nel mercato, attraverso il mantenimento di una corretta dinamica concorrenziale.
Nel caso in esame, invece, dalle risultanze istruttorie sopra riportate emerge la non regolare individuazione, da parte della stazione appaltante, dei corretti criteri per la predisposizione del bando di gara, che ha determinato l’individuazione del prezzo posto a base d’asta in maniera del tutto incongrua.
Sostanzialmente la verificazione ha chiarito come il contratto in questione garantisce un margine di utile per l’impresa solo nell’ipotesi in cui si raggiunga il risultato, del tutto inverosimile alla luce dei dati relativi agli anni immediatamente precedenti, del 35% di raccolta differenziata.
Pertanto, deve ritenersi dimostrato come il parametro utilizzato nella redazione degli atti di gara impedisca di individuare una soglia di remunerazione congruente, come contestato nei motivi di ricorso sintetizzati al punto C).
Alla luce di tali conclusioni devono quindi essere accolti il ricorso e i motivi aggiunti in relazione alla contestazione dell’importo a base d’asta, con conseguente annullamento in parte qua degli atti di gara e di quelli ad essi necessariamente conseguenti.
Le doglianze sussunte sub E) risultano, invece, in parte assorbite dall’accoglimento parziale del ricorso, in parte divenute improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse attesa l’ormai conclusa fase dell’esecuzione d’urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto.
La reciproca soccombenza, con riferimento all’inammissibilità  di alcuni dei motivi del ricorso principale e dei motivi aggiunti, giustifica la compensazione parziale, nella misura della metà , delle spese di lite, che per la residua metà  si liquidano come in dispositivo; le spese della verificazione vengono poste fin d’ora a carico delle parti per metà  ciascuna e saranno liquidate con separato provvedimento previa presentazione della specifica dei compensi dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie in parte e per l’effetto annulla, nei sensi di cui in motivazione, gli atti impugnati;
dichiara per il resto improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti;
compensa per metà  le spese di lite e condanna il Comune di Altamura alla rifusione in favore della ricorrente della restante metà , che si liquida in euro 4.000 oltre accessori di legge;
pone a carico delle parti, per metà  ciascuna, le spese della verificazione, che saranno liquidate con separato provvedimento a fronte della presentazione della specifica dei compensi dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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