1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Eccezione di tardività  – Prova – Necessità  


2. Enti e organi della p.A. – Aeronautica Militare – Provvedimento di sgombero di alloggi di servizio – Valutazione precisa dello stato degli  immobili – Necessità  – Conseguenze

1. L’onere della prova della tardività  di un’impugnativa incombe costantemente sulla parte che la eccepisce, che deve conseguentemente fornire in giudizio ogni utile e congruo elemento a dimostrazione del proprio assunto.


2. àˆ illegittimo il provvedimento di sgombero di una serie di alloggi di servizio dell’Aeronautica Militare che offra una motivazione stereotipata, in quanto riferita alla generalità  degli immobili (costituenti un villaggio), senza individuare le presunte carenze  igienico sanitarie e strutturali con riferimento a ciascuno di essi.

N. 00916/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Vincenzo Raucci, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Ciconte, con domicilio eletto presso l’avv. Manuel Costantino in Bari, alla via Crisanzio n.32; 

contro
Aeronautica Militare – Comando Scuole/3^ Regione Aerea e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n.97; Aeronaeutica Militare – 32° Stormo; 

per l’annullamento
-del provvedimento del 18 gennaio 2012, prot. n.M_DABA001. 0002629, del Comando Scuola/3^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare;
-del provvedimento del 31 gennaio 2012, prot.n. M_DAFG001.0002550, dell’Aeronautica Militare – 32° stormo;
-della nota M_DAFG001 0028719 del 15.12.2011;
-della nota Geniodife prot.n. M_D/GGEN/416826/264/G.19-78/09;
-della nota Avvocatura generale dello Stato prot.n.4989 dell’8.1.2010 CS40708/09 Sezione V;
-della nota Avvocatura generale dello Stato prot.n.222806 del 7.7.2010 CS40708/09 Sezione V;
-di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque agli stessi connesso;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Aeronautica Militare – Comando Scuole/3^ Regione Aerea e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Nicola Ciconte; Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Parte ricorrente occupa un alloggio di servizio di proprietà  del Ministero della Difesa, sito in Foggia, al Villaggio Azzurro “Gino Lisa”, in origine oggetto di regolare provvedimento di concessione.
Precisa che in tale villaggio vivono attualmente dieci famiglie e che tutte, contemporaneamente, hanno ricevuto dal Comando Scuola/3^ Regione area dell’aeronautica militare provvedimenti individuali ma di analogo contenuto, attraverso i quali è stato intimato il rilascio dell’alloggio “con carattere di immediatezza”, pena l’immediato sgombero forzoso.
A fondamento di tali provvedimenti vengono richiamate asserite criticità  e problematiche riscontrate sugli alloggi stessi.
Nel caso in esame, più precisamente, si sarebbero verificate rilevanti problematiche igienico- sanitarie ed impiantistico infrastrutturali, non sanabili con i normali interventi manutentivi e tali da da indurre a ritenere sussistenti concreti pericoli di crollo.
Tale provvedimento, unitamente all’intimazione successiva, è stato impugnato con il ricorso introduttivo notificato in data 22.2.2012; ulteriori censure sono poi state articolate con successivi motivi aggiunti, notificati in data 21 maggio 2012, all’esito dell’esame di nuova documentazione, in parte depositata nel presente giudizio e in parte acquisita per effetto di specifica istanza di accesso, principalmente costituita dalla relazione tecnica e dai verbali di sopralluogo sulla cui scorta l’Amministrazione è pervenuta alla valutazione di criticità  delle condizioni degli alloggi in questione.
Costituitesi in giudizio le Amministrazioni intimate, giusta atto depositato in data 7.3.2012, hanno eccepito l’inammissibilità  e, comunque, l’infondatezza del gravame.
All’udienza del 20 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Vanno prioritariamente esaminate le eccezioni preliminari di inammissibilità  dell’atto introduttivo del giudizio, opposte dalla difesa erariale: a) per esser stati impugnati atti endoprocedimentali, in quanto tali non lesivi; b) per genericità  delle censure.
Entrambe le eccezioni non possono trovare accoglimento.
Sotto il primo profilo, deve osservarsi che il rilievo può al più valere con riferimento ad alcuni soltanto degli atti impugnati; circostanza che tuttavia non compromette la complessiva ammissibilità  del gravame, restando ferma la lesività  degli atti di intimazione dello sgombero con effetto immediato, adottati all’esito delle verifiche tecniche e nei quali sono confluiti i risultati degli accertamenti.
Sotto il profilo dell’asserita genericità  delle censure proposte con il ricorso introduttivo, deve invece rilevarsi che, in disparte ogni altra considerazione, l’eccezione appare certamente superata dagli ulteriori, effettivamente più puntuali, rilievi contenuti nei motivi aggiunti, con particolare riferimento al dedotto vizio di difetto di istruttoria.
Ancora la difesa erariale ha eccepito la tardività  dell’atto di motivi aggiunti notificato il 22 maggio 2012, sul presupposto che i nuovi documenti sarebbero stati visionati il 23 marzo 2011, come parte ricorrente stessa avrebbe dichiarato a pag. 2 dell’atto in questione (cioè oltre un anno prima!).
In realtà , nell’atto di motivi aggiunti, non si rinviene alcun riferimento all’anno di acquisizione della documentazione ulteriore ma soltanto al giorno e al mese (23 marzo); ed anzi, dal preciso riferimento alla circostanza che i predetti documenti si siano potuti visionare solo “successivamente alla presentazione del ricorso emarginato in epigrafe” (notificato – si ribadisce – il 22 febbraio 2012), non può dubitarsi che il riferimento fosse al 23 marzo dell’anno 2012.
Evidentemente, quindi, la prova dell’asserita tardività  dei motivi aggiunti non può ricondursi – come la difesa erariale vorrebbe – al tenore dello stesso atto.
In assenza di prova diversa, l’eccezione di tardività  va dunque respinta.
3.- Veniamo quindi al merito della controversia.
Il gravame può essere accolto sulla scorta del dedotto vizio di difetto di istruttoria.
Assume invero parte ricorrente che le verifiche effettuate dall’Amministrazione militare si sarebbero risolte in una “passeggiata nel sedime” e non sarebbero supportate da alcun esame tecnico che possa giustificare conclusioni così drastiche e decisive per la vita delle dieci famiglie, colpite dai provvedimenti di sgombero.
Sembrerebbe in effetti emergere dai verbali che i sopralluoghi non abbiano riguardato i singoli alloggi ma il villaggio nel suo complesso e, in generale, il sedime sul quale gli alloggi stessi ricadono; non vi è, cioè, alcuno specifico riferimento ad ispezioni condotte all’interno degli immobili in questione, sicchè non è dato comprendere l’iter logico attraverso il quale l’Amministrazione sia pervenuta alle valutazioni finali di pericolosità  degli immobili stessi, a prescindere da specifiche indagini.
Di contro, la perizia esibita da parte ricorrente perviene a conclusioni differenti sulla base di accertamenti tecnici che sembrano aver riguardato lo specifico alloggio esaminato.
Del resto, la stessa identità  di conclusioni alle quali l’Amministrazione è pervenuta indifferentemente per tutti gli alloggi ricompresi nell’area in esame (inagibilità  e pessime condizioni igieniche), a prescindere dal tipo di criticità  riscontrata, conduce sul piano logico a dubitare della puntualità  degli accertamenti condotti; tanto più che non si tratta di appartamenti ubicati nello stesso fabbricato, bensì di edifici singoli ad un piano, dislocati anche ad una certa distanza l’uno dall’altro.
Da ultimo deve rimarcarsi, con particolare riferimento all’alloggio occupato dall’odierno ricorrente, che il contestato giudizio espresso sulle condizioni dell’immobile appare in contraddizione con le risultanze della scheda tecnica predisposta un anno prima dalla stessa Amministrazione, prodotta in giudizio, dalla quale emerge inequivocabilmente che l’immobile in questione era stato ritenuto in “discrete condizioni”; e ciò a prescindere dalla valutazione, contestualmente espressa, di maggiore convenienza della demolizione piuttosto che della ristrutturazione.
E sul punto nulla obietta la difesa erariale.
4.- Il ricorso deve dunque essere accolto sulla scorta del dedotto vizio di difetto di istruttoria, assorbita ogni altra censura.
Considerata, tuttavia, la peculiarità  della vicenda e – -allo stato – la irrisolta contraddittorietà  tra le molteplici valutazioni tecniche, il Collegio ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria