1. Ambiente ed ecologia – Impianti di depurazione – L. r. n. 18/2012 – Autorizzazione allo scarico – Rilascio – Competenza – Regione – Sussiste
2. Giurisdizione – Sanzioni amministrative ex art.133 D.Lgs. n.152/2006 – Irrogazione – Potere del G.A. – Esclusione
1. Nella Regione Puglia la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione è assegnata, in deroga a quanto disposto dall’art.124 del Codice dell’ambiente, alla Regione e non già alle Province (fattispecie di diniego al rinnovo dell’autorizzazione opposto illegittimamente dalla Provincia resistente, in quanto la legge regionale n.18/2012, all’art.22, comma 2, dispone che sono conclusi dalla Regione i procedimenti di autorizzazione che risultano già avviati alla data della sua entrata in vigore).
2. Sussiste il difetto di giurisdizione del G.A. in merito alla domanda di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art.133 del Codice dell’ambiente, spettando il relativo potere all’Autorità amministrativa e non a quella giudiziaria.
N. 00921/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01736/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2012, proposto da Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Martellino e Maria Rosaria Mola, con domicilio eletto presso la sede dell’Acquedotto Pugliese in Bari, via Cognetti, 36;
contro
Provincia di Barletta Andria Trani;
Regione Puglia;
Comune di Trinitapoli;
Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
Autorità Idrica Pugliese;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Società Pura Depurazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Martellino e Maria Rosaria Mola, con domicilio eletto presso la sede dell’Acquedotto Pugliese in Bari, via Cognetti, 36;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione prot. n. 57303 dell’8 ottobre 2012, emessa dal Dirigente del Servizio Ambiente, Energia ed Aree Protette della Provincia BAT, comunicata alla ricorrente in data 11 ottobre 2012;
– nonchè per l’annullamento di ogni atto ad essa connesso conseguente e/o presupposto, ancorchè non conosciuto;
per la condanna della Provincia BAT risarcimento del danno consequenziale;
e per la condanna alle sanzioni di cui all’art. 133 dlgs n. 152/2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’atto di intervanto ad adiuvandum di Società Pura Depurazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2013 per la parte ricorrente il difensore avv. Maria Rosaria Mola, anche in sostituzione dell’avv. Giorgio Martellino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Acquedotto Pugliese s.p.a. provvede alla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Puglia.
Tra le opere gestite da AQP vi è il depuratore di acque reflue urbane a servizio della fognatura comunale di Trinitapoli.
Si tratta di un impianto autorizzato più volte in passato dalla Provincia di Foggia.
Con la gravata determinazione dirigenziale prot. n. 57303 dell’8 ottobre 2012 la Provincia BAT negava il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico.
Acquedotto Pugliese s.p.a. impugnava con l’atto introduttivo del presente giudizio la citata determinazione dirigenziale.
Chiedeva, inoltre, la condanna della Provincia BAT al risarcimento del danno consequenziale patito e l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 133 dlgs n. 152/2006.
Tra le varie doglianze, deduceva il difetto di competenza dell’Amministrazione provinciale ad adottare il provvedimento in esame.
Interveniva nel presente giudizio a sostegno della posizione di AQP la Società Pura Depurazione che, correttamente, fondava la propria legittimazione sull’essere detta società interamente controllata da AQP e sulla circostanza di essere deputata a provvedere alla conduzione, custodia e manutenzione di impianti depurativi di acque reflue urbane per effetto della convenzione del 30 settembre 2008 (tra dette opere rientra il depuratore posto a servizio del Comune di Trinitapoli).
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che la domanda impugnatoria contenuta nel ricorso introduttivo sia fondata.
Va accolta la censura relativa al difetto di competenza dell’Amministrazione provinciale ad adottare il provvedimento in esame.
Invero, ai sensi dell’art. 124, comma 7 dlgs 3 aprile 2006, n. 152 tutti gli scarichi debbono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia, fatta salva una differente disciplina regionale.
Tuttavia, come esattamente sostenuto da AQP e dall’interventore ad adiuvandum Società Pura Depurazione, in virtù dell’art. 22 legge Regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18 l’autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione è rilasciata dalla Regione.
In forza della citata disposizione i procedimenti di autorizzazione avviati alla data di entrata in vigore della legge regionale sono conclusi dalla stessa Regione (cfr. art. 22, comma 2).
Va, altresì, rimarcato che, con riferimento a tale previsione normativa, la Regione Puglia con nota prot. n. 3492 del 30 luglio 2012 ha invitato tutte le Amministrazioni provinciali (compresa la Provincia BAT) a trasmettere entro il termine di sette giorni la documentazione inerente i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle Acque.
Si deve, quindi, ritenere che la competenza a rilasciare (ovvero a rinnovare) le autorizzazioni allo scarico è stata trasferita dalle Province alla Regione Puglia.
Ciononostante, la Provincia BAT ha comunicato con la gravata nota prot. n. 57303 dell’8 ottobre 2012 il diniego di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico richiesto da AQP per il depuratore di Trinitapoli, esercitando un potere che le era stato sottratto dalla menzionata legge regionale n. 18/2012.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento della domanda impugnatoria contenuta nel ricorso introduttivo e, per l’effetto, l’annullamento della determinazione prot. n. 57303 dell’8 ottobre 2012 emessa dal Dirigente del Servizio Ambiente, Energia ed Aree Protette della Provincia BAT.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Non può essere accolta la domanda risarcitoria azionata da AQP s.p.a. in mancanza di adeguato supporto probatorio.
Quanto alla domanda volta alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 133 dlgs n. 152/2006, deve essere dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Infatti, non spetta all’Autorità giudiziaria, bensì alla Amministrazione il potere di adottare sanzioni amministrative.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie la domanda impugnatoria contenuta nel ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla la determinazione prot. n. 57303 dell’8 ottobre 2012 emessa dal Dirigente del Servizio Ambiente, Energia ed Aree Protette della Provincia BAT;
2) respinge la domanda risarcitoria;
3) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 133 dlgs n. 152/2006.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)