1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Esperibile anche per sentenza di condanna spese di lite
2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza di condanna spese di lite – Diritti ivi liquidati e contributo unificato – Ammessa la ripetizione
1. àˆ suscettibile di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo anche il capo della sentenza recante la condanna della p.A. al pagamento delle spese di giudizio.
2. Nel giudizio di ottemperanza di una sentenza di condanna al pagamento delle spese di lite si devono riconoscere soltanto i diritti ivi liquidati e il contributo unificato, non anche i compensi e diritti maturati successivamente alla pubblicazione della sentenza de qua.
N. 00923/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2013, proposto da:
dott. Giuseppe Maralfa, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Calvani, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Scattarelli in Bari, alla piazza L. di Savoia n. 37;
contro
Ministero della Giustizia;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 349/2011 del T.A.R. Puglia Bari, Sez.II (nomina magistrato quale componente sottocommissione esami avvocato);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Nicola Calvani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 349 depositata in data 25 febbraio 2011, questo Tribunale accoglieva il ricorso del dott. Maralfa per l’accertamento del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di revoca della nomina a componente di sottocommissione degli esami di avvocato per l’anno 2010 presso la Corte di Appello di Bari; conseguentemente, condannava il Ministero della giustizia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi €1.500,00.
La sentenza veniva notificata in forma esecutiva in data 25 marzo 2011; ciononostante l’Amministrazione intimata non provvedeva alla liquidazione delle predette spese.
Il ricorrente, pertanto, adiva questo T.A.R. per l’ottemperanza alla menzionata sentenza, chiedendo la liquidazione della somma medio tempore maturata, che ha quantificato in complessivi €2.375,28.
Il ricorso è parzialmente fondato.
La domanda può essere accolta nei limiti della condanna contenuta in sentenza. La somma ivi indicata di €1.500,00 (millecinquecento) è stata invero complessivamente liquidata, sicchè deve intendersi comprensiva dei diritti; alla stessa deve essere sommato soltanto il contributo unificato ai sensi di legge. Tanto meno possono essere riconosciuti in questa sede i compensi e i diritti maturati successivamente alla pubblicazione della sentenza.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Ministero della Giustizia di pagare in favore del ricorrente la somme di cui alla sentenza n. 349/2011 di questo Tar maggiorata del contributo unificato versato, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della presente decisione.
Vanno, altresì, poste a carico del Ministero soccombente le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n.349/2011 nella parte in cui reca la condanna al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente, nei limiti di cui in motivazione e nel termine ivi indicato.
Condanna altresì il Ministero intimato alla rifusione in favore del ricorrente stesso delle spese del presente giudizio complessivamente liquidate in €1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)