Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza di annullamento del diniego autorizzazione unica -Avvio del procedimento per scadenza v.i.a. – Legittimità
A seguito della pronunzia di annullamento di un diniego di autorizzazione unica, sancente l’obbligo per la p.A. di rideterminarsi conformandosi alla sentenza, è legittimo l’operato della stessa p.A. che abbia avviato il procedimento per il rinnovo della v.i.a. che, nelle more, era scaduta (trattandosi, secondo il TAR, di attività d’integrazione documentale, che era stata auspicata nella sentenza oggetto d’ottemperanza e, in ogni caso, che era ormai necessaria in assenza della richiesta di proroga della v.i.a. da parte dell’impresa).
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vedi Cons. St., sez. IV, sentenza 26 maggio 2014, n. 2674 – 2014; ric. n. 6041 – 2013.
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N. 00925/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00344/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2013, proposto da Hieronymus s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Zonca, Arlette Cavalleri e Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma, 94;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonilde Francesconi e Maria Liberti, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura della Regione Puglia in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Comune di Volturara Appula;
per l’ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 14 giugno 2012, n. 1185;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 per le parti i difensori avv.ti Franco Gagliardi La Gala e Maria Liberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con determinazione dirigenziale del 26 luglio 2011 la Regione Puglia rigettava l’istanza di autorizzazione unica presentata dalla odierna ricorrente Hieronymus s.r.l. per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Volturara Appula.
Questo Tribunale con sentenza n. 1185/2012 annullava, su ricorso della stessa Hieronymus, la citata determinazione.
La società , pertanto, agiva in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza n. 1185/2012 (non impugnata).
Rilevava parte ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio che la comunicazione di avvio del procedimento dell’11 gennaio 2013 denota un comportamento della Regione elusivo del giudicato formatosi, facendo ripartire dall’inizio il procedimento amministrativo; che, al fine di raggiungere tale risultato, sarebbe stato sufficiente presentare una nuova istanza, senza avviare il giudizio amministrativo conclusosi con la sentenza favorevole n. 1185/2012; che secondo detta sentenza la Regione Puglia “¦ dovrà nuovamente provvedere sulla domanda della ricorrente conformandosi alle statuizioni contenute nella presente sentenza.”.
Si costituiva l’Amministrazione regionale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, la comunicazione di avvio del procedimento dell’11 gennaio 2013 si giustifica in ragione della circostanza della scadenza – ai sensi dell’art. 15, comma 3 legge Regione Puglia n. 11/2001 – del termine triennale di efficacia della precedente valutazione di impatto ambientale n. 1008 del 10 dicembre 2008.
E’ stato, pertanto, necessario procedere ad una attività di integrazione della documentazione, come del resto evidenziato nella stessa sentenza n. 1185/2012: “Le asserite carenze documentali (di cui, peraltro, neppure è stata fornita prova nel corso del giudizio dalla difesa regionale, che si è invece dilungata in ragionamenti giuridici intorno al contenuto del nuovo regolamento n. 24 del 2010 ed alla più recente giurisprudenza costituzionale in materia), quand’anche veritiere, avrebbero al più giustificato un ulteriore ritardo nel rilascio del titolo autorizzatorio, in attesa della pur doverosa attività di integrazione da parte della società richiedente.”.
Va, altresì, rimarcato che la società ricorrente non si è mostrata diligente, non risultando la presentazione, da parte della stessa, di alcuna istanza di proroga del termine di efficacia della VIA (ipotesi, peraltro, espressamente contemplata dall’art. 15, comma 4 legge Regione Puglia n. 11/2001).
In conclusione, non può sostenersi che la Regione sia rimasta inerte, essendo in corso l’attività amministrativa conformativa alle statuizioni contenute nella sentenza n. 1185/2012.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso per ottemperanza.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)