1. Commercio, industria, turismo – Pianificazione – Demanio – Porti – L. 84/1994 – Classificazione – Sede di Autorità  portuale – Requisiti


2. Commercio, industria,  turismo – Pianificazione – Demanio – Porti – D. Lgs. 112/1998 – Funzioni statali e regionali  – Riparto – Fattispecie


3. Commercio, industria, turismo – Pianificazione – Demanio – Porti – Modifica del Titolo V della parte II della Costituzione – Regioni – Competenza legislativa concorrente


4. Commercio, industria, turismo – Pianificazione – Demanio – Porti di categoria seconda, civili classe terza – Procedimento adozione piano regolatore portuale – L 84/94 art. 5 bis – Competenza regionale

 
1. La legge 28.1.1994 n. 84 ha distinto i porti  civili  in tre classi: la prima classe riguarda i porti di rilevanza economica internazionale, la seconda classe quelli  di rilevanza economica nazionale, la terza classe i porti di rilevanza economica regionale.  Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 4 della legge 28.1.1994 n. 84, tutti i porti sede di Autorità  portuale devono rientrare comunque in una delle prime due classi e hanno dunque rilevanza internazionale (prima classe) o nazionale (seconda classe). Ne discende che la Regione è competente a realizzare il piano regolatore  per i porti civili che  non ospitino  la sede dell’Autorità  portuale (sulla scorta di tale principio il TAR ha ricavato la natura di porto di rilevanza economica regionale del porto vecchio di Bari, in quanto non incluso nell’area di pertinenza dell’Autorità  portuale). 
 


2. Il D.Lgs. 112/1998 ha conservato allo Stato solo le funzioni concernenti i porti internazionali e nazionali, attribuendo viceversa alla Regione tutte le funzioni concernenti i porti regionali e introducendo, nel contempo, all’art.105, un ulteriore ed ampio, in quanto residuale,  trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni, anche in materia di concessione di beni del demanio marittimo (nella specie, la Regione aveva negato il rilascio di una concessione demaniale alla ricorrente in zona ricompresa nel porto vecchio di Bari, sul presupposto che non fosse competente ad approvare il piano regolatore portuale, cioè l’atto prodromico al suddetto rilascio; viceversa il TAR ha ritenuto che, sulla scorta della norma in epigrafe e considerando che il porto vecchio di Bari, in quanto escluso dall’ambito dell’Autorità  portuale,  non può rientrare nelle prime due classi della seconda categoria, bensì nella terza classe di competenza proprio regionale, ha annullato il diniego per vizio della motivazione e falsa presupposizione in diritto). 


3. Con la modifica del Titolo V della parte II della Costituzione, è stata prevista l’attribuzione alla Regione di competenza legislativa concorrente in materia di porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, comma 3, Cost.) e la generalità  delle funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, al fine di garantire unitarietà  e conformità  di esercizio, le stesse siano conferite a Province, Città  metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà , differenziazione e adeguatezza (art. 118, comma 1, Cost.).


4. L’art. 48 del D.L. 24.1.2012 n. 1, convertito nella legge n. 27/2012, ha introdotto nella L.n. 84/94 l’art. 5-bis, che al settimo comma prevede che “per i porti di categoria seconda cioè civili classe terza, cioè regionali, la Regione disciplina il procedimento di adozione del p.r.p., garantendo la partecipazione delle Province e dei Comuni interessati”.
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Vedi Cons. St., sez. IV, ric. n. 7238 – 2013; sentenza 14 luglio 2015, n. 3507 – 2015
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N. 00931/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01365/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1365 del 2012, proposto da: 
Società  Barivela S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Roselli, con domicilio eletto presso Antonella Roselli in Bari, via Dante, 25; 

contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso Leonilde Francesconi in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; Comune di Bari; 

per l’annullamento
delle note regionali A00_108 del 4.6.2012, prot. n. 0009598 e prot. n.0010515 del 19.6.2012, successivamente comunicate al difensore della ricorrente, con cui i responsabili del Servizio Demanio e Patrimonio ” Ufficio Demanio Marittimo della Regione Puglia hanno dichiarato di non poter proseguire l’iter istruttorio al fine del “rilascio dell’atto concessorio richiesto” dalla ricorrente e l’assoluta incompetenza della Regione “in merito all’adozione/approvazione del P.R.P.” Porto vecchio di Bari, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Capitaneria di Porto di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Antonella Roselli, Leonilde Francesconi e Grazia Matteo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Barivela s.r.l. in data 5.8.2005 ha proposto istanza alla Capitaneria di Porto di Bari per ottenere concessione demaniale di un’area, ricadente all’interno del bacino del porto vecchio di Bari e in parte su area adiacente, per la realizzazione di strutture funzionali all’esercizio di attività  nautica da diporto, consistenti nella realizzazione di un approdo turistico.
Ai sensi del d.P.R. 509/1997, la Capitaneria, con nota del 5.5.2006, ha comunicato l’avviso di pubblicazione dell’istanza, dandone avviso alla Regione Puglia e al Comune di Bari, con invito all’indizione di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d.P.R. citato.
Risultando il porto vecchio di Bari classificato come porto di seconda categoria prima classe ai sensi del r.d. 1514/1934 e rientrando pertanto – ai sensi della l. 98/1994 – nell’ambito dei porti di rilevanza economica internazionale, di competenza dell’Autorità  marittima statale, al fine di adeguare la classificazione normativa alla situazione di fatto il Genio civile Opere marittime, oggi SIII- Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Puglia e Basilicata aveva predisposto proposta di nuovo piano regolatore del porto vecchio di Bari, finalizzato anche alla sua riclassificazione come porto di seconda categoria terza classe, di rilevanza economica regionale e interregionale, destinato alla nautica da diporto e peschereccia.
Precisa la ricorrente di aver considerato tale proposta di modifica in itinere nella propria istanza di concessione demaniale, in attesa del perfezionamento dell’attività  di concerto tra Autorità  marittima e Comune di Bari e della definitiva approvazione da parte della Regione Puglia.
Nella situazione di stallo venutasi a determinare in conseguenza della mancata approvazione del piano regolatore del porto vecchio, anche in conseguenza dell’incertezza normativa in ordine alle competenze e della nuova normativa nel frattempo intervenuta, la ricorrente ha infine proposto formale diffida sia nei confronti dell’Amministrazione regionale che nei confronti dell’Amministrazione marittima, in ordine alla conclusione del procedimento finalizzato all’approvazione del piano de quo.
A tale diffida ha fatto seguito l’impugnato provvedimento della Regione Puglia prot. 0009598 del 4.6.2012, con cui la predetta Amministrazione ha rappresentato di non poter proseguire l’iter istruttorio sull’istanza di concessione demaniale in ragione della mancata adozione e approvazione del p.r.p., assumendo che la mancata adozione da parte dell’Autorità  marittima d’intesa con il Comune di Bari impedirebbe comunque la possibilità  di approvazione regionale.
Anche la Capitaneria di porto di Bari con nota del 7.6.2012 ha riscontrato la diffida di cui sopra ribadendo la competenza dell’Ente gestore (Regione Puglia – Comune di Bari) anche in ordine all’adozione del p.r.p.; tale nota è stata confermata con ulteriore nota della Capitaneria in data 11.6.2012.
Con nota prot. 0010515 del 19.6.2012, provvedimento impugnato con il ricorso in esame, la Regione Puglia ha invece ribadito la propria incompetenza in ordine all’adozione/approvazione del p.r.p. per le ragioni ivi indicate.
La ricorrente pertanto impugna tali provvedimenti della Regione Puglia e ne chiede l’annullamento, deducendone i seguenti motivi di censura:
1) violazione degli artt. 104 e 05 d.lgs. 112/1998; dell’art. 9 l. n. 88/2001 e dell’art. 127 d.lgs n. 163/2006. Eccesso di potere per erroneità  dei presupposti;
2) violazione ed erronea applicazione dell’art. 105 d.lgs. 112/1998 e dell’art. 9 l. n. 88/2001. Violazione della competenza. Eccesso di potere per erroneità  dei presupposti di fatto e di diritto e per contraddittorietà  con precedenti atti regionali e sviamento;
3) violazione ed erronea applicazione della l. n. 59/1997, dell’art. 105 d.lgs. 112/1998 come novellato dall’art. 9 l. n. 88/2001, nonchè dal’art. 1 l.r. 17/2006 anche con riferimento all’art. 5 bis co. 7 della l. 84/1994 e degli artt. 117-118 Cost. Violazione degli artt. 4 e 5 della l n. 84/1994. Eccesso di potere per erronea motivazione e travisamento;
4) violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 co. 1 e 2 della l. 84/1994. Eccesso di potere per erroneità  della motivazione;
5) violazione dell’art. 5 co. 1 e 2 bis l. n. 84/1994 e s.m. anche con riferimento al d.p.r. 509/1997. Eccesso di potere per erronea presupposizione;
6) violazione del combinato disposto di cui agli artt. 10 co. 5 della l.r. 17/2006 e 5, comma 10 e 6 comma 4 del d.p.r. 509/1994. Eccesso di potere per erronea motivazione;
7) violazione del principio di legalità . Violazione degli artt. 2 e 3 della l. 241/1990 e s.m. Eccesso di potere per erronea motivazione ed erroneità  dei presupposti;
8) violazione del principio leale collaborazione fra Stato e Regioni. Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 6 comma 2 del d.p.r. 509/1997 e 14 l. 241/1990 e s.m. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di semplificazione dell’azione amministrativa e dell’art. 1 comma 4 lettera d) della l.r. 17/2006. Eccesso di potere per erronea motivazione e contraddittorietà .
Si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia nonchè la Capitaneria di Porto di Bari – Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo il deposito di documentazione e memorie conclusive, all’Udienza del 10 maggio 2013, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva anzitutto il Collegio che il ricorso in esame si compone di una domanda di annullamento dei due provvedimenti di sostanziale diniego espressi dalla Regione Puglia, nonchè di una domanda risarcitoria, a sua volta articolata sia nella forma del risarcimento in forma specifica, chiedendo di ordinarsi alla Regione Puglia “di approvare il progetto di approdo turistico della Società  Barivela”, sia nella forma del risarcimento per equivalente.
Costituisce nodo centrale della presente controversa la questione relativa alla distribuzione della competenza in merito all’adozione del p.r.p. tra Stato e Regione, da valutarsi alla luce dell’evoluzione legislativa in materia di decentramento amministrativo e del diverso modello costituzionale delle autonomie introdotto nel 2001.
La valutazione e la definizione del thema decidendi, così come sopra circoscritto, in assenza di un’azione proposta avverso l’inerzia dell’Amministrazione in ordine alla definizione del procedimento pianificatorio, assume in questa sede rilievo solo in via indiretta e mediata, in quanto oggetto della motivazione di supporto degli impugnati provvedimenti e, quindi, solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
Nè lo svolgersi di specifico contraddittorio in ordine alla questione della competenza amministrativa nelle fasi di adozione e approvazione del p.r.p. può mutare i termini e ampliare surrettiziamente l’ambito del ricorso in esame, che deve esclusivamente essere individuato sulla base della combinata lettura del petitum formale e della causa petendi, come desumibili dall’atto di ricorso.
Ciò premesso, rileva il Collegio che il ricorso in esame è fondato solo in parte e nei limiti di seguito precisati.
La Regione Puglia ha espresso sostanziale diniego in ordine all’istanza di rilascio di concessione demaniale di che trattasi, in ragione dell’assenza dell’adozione/approvazione del nuovo p.r.p. del porto vecchio di Bari e in considerazione del fatto che lo stesso, ai sensi del r.d. 23.8.1934 n. 1514, risulta allo stato classificato, ai sensi della l. 28.1.1994 n. 84, come porto di rilevanza economica internazionale o nazionale (prima o seconda classe), classificazione non compatibile con la realizzazione dell’approdo turistico di cui trattasi e ritenendo la propria incompetenza in ordine all’adozione del p.r.p., competenza a suo dire riservata all’Autorità  marittima statale in ragione della classificazione vigente.
Occorre premettere una breve ricostruzione normativa della fattispecie.
Rileva il Collegio che un’organica disciplina dell’ordinamento e delle attività  portuali è stata introdotta con legge 28.1.1994 n. 84 – Riordino della legislazione in materia portuale, nella quale si rinviene una riclassificazione generale dei porti in relazione alla destinazione specifica e alla rilevanza economica.
L’art. 4 della citata l. 84/94 classifica i porti marittimi internazionali in due categorie, la prima militare, la seconda civile; nell’ambito della seconda categoria porti civili la richiamata normativa distingue i porti in tre classi: prima classe porti di rilevanza economica internazionale, seconda classe porti di rilevanza economica nazionale, terza classe porti di rilevanza economica regionale.
Ai sensi della legge citata il competente Ministero avrebbe dovuto adottare specifici decreti di classificazione dei singoli porti ai fini della loro sussunzione nelle categorie e classi di cui sopra.
Ai sensi del comma 1 bis dell’art. 4 tutti i porti sede di autorità  portuale rientrano comunque in una delle prime due classi e hanno dunque rilevanza internazionale (prima classe) o nazionale (seconda classe).
Successivamente è intervenuto il d.lgs. 112/1998, il quale ha conservato allo stato solo le funzioni concernenti porti internazionali e nazionali, attribuendo viceversa alla Regione tutte le funzioni concernenti i porti regionali, con esclusione della necessità  di acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (art. 104), introducendo nel contempo un ulteriore ed ampio trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni, anche in materia di concessione di beni del demanio marittimo (art. 105).
L’art. 9 della l. 88/2001 ha poi modificato l’ultima parte del richiamato art. 105, comma 2, lett. l), stabilendo che il conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni “non opera nei porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonchè nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con D.P.C.M. 21.12.1995”.
Tale norma dispone altresì che “nei porti di rilevanza economica regionale il conferimento decorre dall’ 1.1.2002”.
àˆ infine intervenuta la modifica del Titolo V della parte II della Costituzione, la quale ha previsto – da un lato – l’attribuzione alla Regione di competenza legislativa concorrente in materia di porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117 comma 3 Cost.), dall’altro – ha attribuito la generalità  delle funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, al fine di garantire unitarietà  e conformità  di esercizio, le stesse siano conferite a Province, Città  metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà , differenziazione e adeguatezza (art. 118 comma 1 Cost.).
In tale quadro si inserisce la normativa regionale che, nel rispetto dei principi delineati dalla normativa nazionale, disciplina i poteri di pianificazione e gestione da parte della Regione dei beni del demanio marittimo (l.r. 17/2006).
Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che la motivazione che supporta il sostanziale diniego di rilascio della concessione demaniale finalizzata alla realizzazione dell’approdo turistico risulta viziata sotto i profili del difetto di motivazione e dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per falsa ed erronea presupposizione in diritto.
Ed invero, come peraltro evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione statale, occorre considerare che il porto vecchio di Bari, specchio acqueo compreso tra il molo Sant’Antonio e la barriera prospicente Largo Giannella, già  classificato come porto di quarta classe, “fu considerato con r.d. 23.8.34 n. 1514 come parte integrante del nuovo porto di Bari, il quale con il medesimo r.d. fu inquadrato nella seconda categoria prima classe (porto civile di interesse internazionale)”.
Successivamente, all’atto dell’istituzione dell’Autorità  portuale di Bari, avvenuta con d.m. 6.4.1994, il porto vecchio di Bari – a dire della difesa erariale – non sarebbe stato tuttavia ricompreso nella competenza dell’Autorità  portuale, atteso che nel d.m. di cui sopra la circoscrizione e l’ambito territoriale dell’Autorità  portuale di Bari è stata individuata nelle aree demaniali marittime, opere portuali e antistanti spazi acquei “ricompresi nel tratto di costa che va dal molo San Cataldo incluso fino alla radice del nuovo molo foraneo, inclusa la nuova casa portuale”, con esclusione pertanto dell’area demaniale in cui ricade quella oggetto dell’istanza della ricorrente.
Alla stregua di quanto sopra, lo specchio acqueo ricadente nel bacino del porto vecchio di Bari e compreso tra il molo San Nicola e il Molo Sant’Antonio e aree adiacenti, sembrerebbe escluso dall’ambito territoriale relativo alla sede di Autorità  portuale, così come individuato nel citato d.m. 6.4.1994.
Poichè l’ambito territoriale di riferimento dell’Autorità  portuale rientra, ex art. 4 comma 1 bis legge citata, nell’ambito delle prime due classi della seconda categoria, l’esclusione dal predetto ambito territoriale non può che intendersi come idonea a determinare l’inclusione di tale bacino nell’ambito della residua terza categoria, ovvero in quella relativa ai porti di interesse regionale.
A norma della citata legge 84/1994 la competenza in ordine all’adozione del p.r.p. era riservata comunque all’Autorità  marittima previa intesa con il Comune, prevedendosi altresì il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la successiva approvazione da parte della Regione.
Con D.lgs. 112/1998 è stato disposto il trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni amministrative, relative sia all’attività  di gestione, sia alla programmazione, pianificazione, manutenzione dei porti di interesse regionale (art. 105, comma 2 lett. e), sia – infine – al rilascio delle concessioni sul demanio marittimo (art. 105 comma 2 lett. l).
L’ambito delle competenze devolute alle Regioni risulta ulteriormente definito dai successivi artt. 104 e 105 del d.lgs. citato.
L’art. 104 comma 1 prevede infatti una riserva allo stato per le funzioni relative “s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell’attività  portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale”.
L’art. 105 prevede che “sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità  portuali dalla legge 84/1994, e successive modificazioni e integrazioni”.
“Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle Regioni le funzioni relative ¦ e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, b bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell’attività  portuale”.
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, la competenza della Regione Puglia anche in ordine all’attività  pianificatoria, risulta evidente, attesa la natura generale e residuale delle competenze trasferite alla Regione, dalle quali sono escluse solo quelle espressamente e tassativamente indicate nel citato decreto legislativo.
Le competenze statali permangono pertanto solo con riferimento ai porti di seconda categoria, prima e seconda classe (internazionali e nazionali).
L’esclusione del bacino di cui trattasi dall’ambito territoriale dell’Autorità  portuale, giusta d.m. del 1994, comportando l’esclusione dell’area in questione dal novero dei porti di prima e seconda classe, determinerebbe automaticamente la sussumibilità  del bacino medesimo nell’ambito della restante terza classe (porti regionali) e, in virtù di quanto sopra, la piena ed esclusiva competenza dell’Autorità  Regionale anche con riferimento all’attività  di adozione e approvazione del p.r.p., previa intesa con il Comune di Bari e con gli Enti interessati.
Tale configurazione normativa deve ritenersi assorbente ed esaustiva, anche in relazione alle ulteriori innovazioni ordinamentali relative alla modifica dell’art. 117 Cost ex art. 3 l. Cost. 3/2001, secondo un orientamento interpretativo di cui alla sentenza Corte Cost. 89/2006 e 344/2007.
Peraltro, l’art. 48 del d.l. 24.1.2012 n. 1 convertito in l. 27/2012 ha introdotto nella l. 84/94 l’art. 5 bis, che al settimo comma prevede che “per i porti di categoria seconda cioè civili classe terza cioè regionali la Regione disciplina il procedimento di adozione del p.r.p., garantendo la partecipazione delle Province e dei Comuni interessati”.
Alla stregua delle considerazioni di cui sopra, gli impugnati provvedimenti non sembrano supportati da adeguata valutazione delle circostanze presupposte sia in fatto che in diritto, con conseguente vizio della motivazione di supporto.
Il ricorso va dunque accolto unicamente sotto tale profilo, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di adottare nuova determinazione in ordine all’istanza della ricorrente, previa verifica della non inclusione dell’area demaniale di che trattasi nell’ambito di quella più ampia individuata con il citato d.m. del 1994 come ambito territoriale della circoscrizione dell’Autorità  portuale di Bari, attesa la natura pregiudiziale di siffatto accertamento, anche e soprattutto ai fini della individuazione della competenza in ordine all’adozione del p.r.p. del porto vecchio.
Tale accertamento in fatto, in assenza di apposito decreto ministeriale di classificazione del porto vecchio, costituisce criterio esclusivo per la valutazione della sussumibilità  del porto vecchio nella classificazione seconda categoria terza classe, per il caso in cui l’area risulti esterna rispetto alla perimetrazione della circoscrizione territoriale dell’Autorità  marittima di cui al d.m. del 1994, ovvero – nel caso in cui il bacino del porto vecchio fosse ricompreso nella predetta perimetrazione – per la classificazione nella seconda categoria prima classe, con le conseguenti diverse competenze amministrative in ordine all’adozione del p.r.p..
Quanto alla domanda risarcitoria in forma specifica portata nella parte conclusiva del ricorso introduttivo, ovvero in quella relativa all’istanza di risarcimento, deve rilevarsi che la ricorrente chiede espressamente ed esclusivamente “che il T.A.R. ordini, in via risarcitoria specifica alla Regione Puglia di approvare il progetto di approdo turistico della società  Barivela s.r.l.”.
Tale petitum risulta chiaramente infondato atteso che l’approvazione del progetto di approdo turistico, rectius il rilascio di concessione demaniale per la realizzazione dell’approdo turistico presuppone la previa approvazione dl nuovo p.r.p., e la previa individuazione delle competenze a seguito dell’accertamento di cui sopra, con conseguente necessità  di ulteriore attività  amministrativa non esente da profili di discrezionalità , anche relativa alla compatibilità  dell’intervento proposto con la classificazione del porto, compatibilità  allo stato esclusa.
Non sussistono pertanto i presupposti per qualificare tale petitum come azione di adempimento, sia perchè non risulta attivata l’azione nei confronti dell’inerzia in ordine alla definizione del procedimento di pianificazione (che – si ripete – costituisce il presupposto indefettibile per la definizione del procedimento sull’istanza di concessione demaniale), sia perchè – a norma dell’art. 31 comma 3 c.p.a. – sempre in tema di azione avverso il silenzio – il Giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta solo per l’ipotesi di attività  vincolata.
Parimenti e conseguentemente infondata, oltre che ancor prima inammissibile, risulta la domanda risarcitoria in forma generica, sia in virtù di tutto quanto sopra evidenziato, sia in ragione dell’assoluta assenza di tutti i presupposti della fattispecie risarcitoria, oltre che per assoluto difetto del principio di prova.
Il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui sopra e fatte salve le ulteriori determinazioni da parte dell’Amministrazione regionale.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Le incertezze normative e la complessità  della questione, che ha richiesto infine l’intervento dirimente del legislatore (d.l. 1/2012 convertito in l. 27/2012 art. 48), giustificano ampiamente l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti regionali, per difetto di motivazione e fatte salve le ulteriori determinazioni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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