1. Procedimento amministrativo – Istanza di parte – Assenza della sottoscrizione dell’interessato – Nullità domanda
2. Procedimento amministrativo – Istruttoria – Attività strumentale e prodromica – Eccesso di potere – Inconfigurabilità
1. Nell’ambito di un procedimento ad istanza di parte, l’assenza di sottoscrizione dell’interessato in calce alla domanda integra ipotesi di radicale assoluta nullità della stessa, rilevabile pertanto da chiunque vi abbia interesse e in qualunque stato del procedimento amministrativo (nella specie trattavasi dell’istanza per l’assegnazione di un alloggio di ERP).
2. L’attività istruttoria costituisce attività priva di contenuti negoziali, trattandosi di attività strumentale e prodromica rispetto alle finali determinazioni di competenza della p.A, con conseguente inconfigurabilità del profilo di eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità avverso la stessa.
N. 00938/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2011, proposto da:
Franco Di Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Paglia, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;
contro
Istituto Autonomo Case Popolari di Foggia, Comune di Foggia, Regione Puglia;
per l’annullamento
della graduatoria definitiva per la Provincia di Foggia del Bando di Concorso Generale alloggi E.R.P. n. 5 indetto per l’anno 2004 dal Comune di Foggia – Ufficio Case e Cooperazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Vincenzo Paglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame Di Francesco Franco impugna la graduatoria definitiva per la Provincia di Foggia, relativa all’assegnazione di alloggi E.R.P. di cui al bando n. 5/04, dalla quale il ricorrente è stato escluso in quanto la sua domanda di partecipazione risultava priva di firma.
Il ricorrente, dopo aver prodotto la domanda di assegnazione di alloggio nei termini, è stato invitato ad integrare la documentazione, adempimento al quale ha provveduto in data 8.2.07.
Incluso in un primo tempo nella graduatoria provvisoria con punti 10, il ricorrente ha proposto reclamo avverso l’elenco provvisorio, rivendicando la spettanza di punti 12.
All’atto tuttavia della pubblicazione della graduatoria definitiva in data 28.2.2010, il ricorrente è stato escluso per il motivo sopra evidenziato.
Deduce il seguente articolato motivo di censura:
1) illogicità e contraddittorietà della motivazione.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’Udienza del 23 maggio 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
àˆ invero infondato l’unico articolato motivo di censura dedotto dal ricorrente, il quale deduce illogicità e contraddittorietà del provvedimento di esclusione con riferimento al pregresso inserimento nell’elenco provvisorio nonchè con riferimento alle successive richieste dell’Amministrazione di integrazione documentale, nonchè infine con riferimento alla ritenuta ammissibilità del reclamo proposto dallo stesso ricorrente nei confronti della graduatoria provvisoria.
Deve infatti in contrario evidenziarsi che l’attività istruttoria costituisce attività priva di contenuti negoziali, trattandosi di attività strumentale e prodromica rispetto alle finali determinazioni di competenza della Commissione, con conseguente inconfigurabilità del denunciato profilo di eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità .
Rileva inoltre il Collegio che l’assenza di sottoscrizione in calce alla domanda integra ipotesi di radicale assoluta nullità della stessa, rilevabile pertanto da chiunque vi abbia interesse e in qualunque stato del procedimento amministrativo.
Il ricorso va dunque respinto.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)