1. Edilizia e urbanistica – Piani urbanistici – Piano di lottizzazione – Formazione – Fattispecie disciplinata dalla L.R. n. 56/1980, art. 27  – Proposta di tutti i proprietari – Necessità 


2. Edilizia e urbanistica – Piani urbanistici – Piano di lottizzazione – Formazione – L.R.n. 22/2006 art. 37  – Proposta del 51 % dei proprietari – Preventiva approvazione del D.R.A.G.  – Necessità 


3. Edilizia e urbanistica – Piani urbanistici – Piano di lottizzazione – Inclusione di parco pertinenziale a villa esclusa dal comparto – Possibilità  Limiti 

1. Ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 56/1980 e degli artt. 27 L. 166/2002 e 16 L.R. n. 20/2001, la proposta di piano di lottizzazione deve provenire da tutti i proprietari degli immobili interessati.
 
2. L’art. 37 della L.R. n. 22/06, che ha esteso anche al procedimento di formazione dei piani urbanistici esecutivi l’applicazione dell’art. 16 L.R. n. 20/2001, con conseguente legittimazione dei proponenti del piano di lottizzazione che rappresentino almeno il 51% della proprietà , è subordinata all’intervento del documento regionale di assetto generale (DRAG).


3. à‰ illegittima l’inclusione all’interno di un piano di comparto di un’area pertinenziale ed asservita ad una villa esclusa dal medesimo piano, ove tale inclusione dell’area pertinenziale non sia stata preceduta da un’adeguata istruttoria e corroborata da una convincente motivazione (nella specie, risultava attestato in atti il pregio ambientale del parco in ragione delle sue peculiari essenze arboree e la necessità  che lo stesso fosse preservato, laddove il piano di comparto collocava, proprio all’interno del suddetto parco, capannoni e costruzioni industriali).

N. 00939/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01265/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2008, proposto da: 
Maria Jose’ Zagami, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Giacomo Valla in Bari, via Q.Sella, 36; 

contro
Comune di Molfetta in Persona del Sindaco P.T., Anas Spa; 

nei confronti di
Giovanni Tedeschi, Ilarione Tedeschi, Angela Marzocca, Giacomo Angione, Maria Giuseppa Campi, Rosa Mininni De Judicibus, Ompresa Edile Dott.Damiano Belgiovine & C. S.a.s.; 

per l’annullamento
della delibera consiliare n. 9 del 12.2.2008, di approvazione definitiva del piano urbanistico esecutivo del comparto n. 24 denominato (Corridoio mercantile 24); della delibera consiliare n. 16 del 19.3.2007 di adozione del citato p.u.e., nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Giacomo Valla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La ricorrente è proprietaria di una villa in agro di Molfetta, composta dal fabbricato e di un parco esteso circa mq 6500 (in catasto al fg. 7 p.lle 68 (fabbricato) e 69 (parco circostante)).
L’area risulta tipizzata dal vigente p.r.g. come D3 – zona produttivo urbana per attività  commerciali e risulta inserita nel comparto n. 24.
Su iniziativa di alcuni proprietari di aree ricomprese nel citato comparto è stato presentato un piano di lottizzazione convenzionata.
A tale iniziativa la ricorrente non ha mai inteso aderire, chiedendo invece lo stralcio integrale del suo immobile dal predetto piano di lottizzazione.
Con gli impugnati provvedimenti è stato adottato e, quindi, approvato in via definitiva il predetto piano urbanistico attuativo del comparto 24, denominato Corridoio mercantile 24.
A seguito della notificazione dell’avviso di avvenuta approvazione del piano, la ricorrente ha constatato che, a dispetto degli accordi e delle stesse previsioni programmatiche del progetto e in particolare dall’allegata relazione tecnica (pag. 3), risulta stralciato dal p.l.c. unicamente il fabbricato e una superficie di appena mq 395 della p.lla 69 (parco), con conseguente interessamento e coinvolgimento nel predetto piano esecutivo di quasi tutto il parco di pertinenza della villa.
La ricorrente chiede dunque l’annullamento degli atti deliberativi di cui in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di censura:
1) violazione dell’art. 7 n.t.a. del p.r.g.; eccesso di potere (irrazionalità  manifesta, contraddittorietà ; difetto di motivazione; difetto di istruttoria e omesso apprezzamento dei presupposti);
2) violazione dell’art. 27 l. 56/1980.- falsa applicazione degli artt. 27 l. 166/2002 e 16 l.r. 20/2001;
3) eccesso di potere (sviamento). Violazione dell’art. 27 l.r. 56/1980;
4) violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi generali in materia di imparzialità  dell’azione amministrativa. Eccesso di potere (sviamento).
Il Comune di Molfetta, nonchè i controinteressati, cui è stato ritualmente notificato il ricorso, non si sono costituiti in giudizio.
All’Udienza del 23 maggio 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è fondato e meritevole di accoglimento.
Risulta anzitutto fondato il primo motivo di censura con cui la ricorrente deduce violazione dell’art. 7 delle n.t.a annesse al p.r.g. vigente, nonchè eccesso di potere sotto i profili della irrazionalità  manifesta, contraddittorietà , difetto di motivazione e di istruttoria e falsa ed erronea presupposizione.
L’art. 7 delle n.t.a prevede infatti la possibilità  di esclusione dal piano di comparto delle aree già  occupate da immobili o comunque interessate da vincoli di asservimento connesse a precedenti titoli autorizzativi edilizi.
Nel caso in esame il parco di pertinenza della villa risulta oggetto di asservimento rispetto al fabbricato esistente ancorchè tale esclusione risulti prevista come mera possibilità , ed anzi proprio per questo, il Comune avrebbe dovuto, previa adeguata istruttoria e previa valutazione della situazione presupposta, supportare l’inclusione dell’area all’interno del piano di comparto di adeguata motivazione.
Tale obbligo di motivazione e, ancor prima, di adeguata istruttoria e valutazione dello stato dei luoghi, emerge in modo ancor più evidente alla stregua delle stesse valutazioni espresse dai soggetti proponenti il piano di comparto nella allegata valutazione tecnica.
Ed invero, in detta relazione alla pg. 3 si legge “quest’area, funzionalmente autonoma dalle attività  di comparto, è caratterizzata da una notevole presenza di specie floreali ed essenze autoctone che conferiscono ad essa un particolare pregio ambientale tale da suggerirne ai progettisti il suo stralcio. Essa costituirà  memoria storica delle nostre campagne e del loro utilizzo e non dovrà , se non per speciali e specifici motivi, essere edificata.
Non è avulsa dal progetto solo perchè non subirà  trasformazioni edilizie, ma invero, essa ne è parte essenziale e caratteristica paesaggistica ambientale di primaria importanza la cui manomissione dovrà  essere attentamente valutata per non sconvolgere quelle fragili peculiarità  che la assurgono a “vetrina” del verde agricolo molfettese all’interno del comparto”.
La stessa relazione tecnica annessa al progetto di piano di comparto rende evidente altresì i profili di illogicità  manifesta e di contraddittorietà , atteso che gli impugnati atti deliberativi non appaiono coerenti con una corretta ed adeguata valutazione dell’interesse pubblico che deve risultare prevalente rispetto ad interessi diversi.
Risulta peraltro evidente che il pregio ambientale del parco in ragione delle essenze arboree ivi presenti risulterebbe in tal modo, anche per la minima residua parte di poche centinaia di mq, del tutto azzerato alla stregua del contesto urbanistico che verrebbe a delinearsi per il caso di attuazione del piano di comparto, caratterizzato da capannoni e costruzioni industriali di altezza di circa 9 metri e per una superficie di circa mq 1.500, che risulterebbero localizzati proprio sul parco di che trattasi.
Risulta altresì fondato il secondo motivo di censura, con cui si deduce in particolare violazione dell’art. 27 l.r. 56/1980 e degli artt. 27 l. 166/2002 e 16 l.r. 20/2001, in relazione alla circostanza che, alla stregua della normativa su indicata, la proposta di piano di lottizzazione avrebbe dovuto provenire da tutti i proprietari degli immobili interessati, atteso che l’art. 37 della l.r. 22/06, che ha esteso anche al procedimento di formazione dei piani urbanistici esecutivi l’applicazione dell’art. 16 l.r. 20/2001, con conseguente legittimazione dei proponenti che rappresentino almeno il 51% della proprietà , risultava inapplicabile rationetemporis, sia perchè l’entrata in vigor di tale norma era subordinata all’intervento del d.r.a.g., nella specie intervenuta solo successivamente (approvato con delibera g.r. Puglia n. 1328 del 3.8.2007 e pubblicata nel b.u.r.p. n . 120 del 29.9.2007), sia perchè nel caso di specie la proposta di piano di comparto risale nel tempo all’anno 2004 e quindi nella vigenza della precedente disciplina, che richiede necessariamente il coinvolgimento di tutti i proprietari delle aree incluse nel comparto (in tal senso peraltro C.d.S. Sez. IV n. 269/2011 del 3.5.2011).
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti.
Restano assorbiti i restanti profili di censura.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre i.v.a., nonchè oltre la rifusione del c.u. ex art. 13 comma 6 bis n. 1 d.p.r. 115/2002, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del Comune di Molfetta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di cui in epigrafe.
Condanna il Comune di Molfetta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre i.v.a.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 comma 6 bis n. 1 d.p.r. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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