Ambiente ed ecologia – Autorizzazione integrata ambientale – Previsione dell’obbligo di prestare garanzia finanziaria – Questione di legittimità  costituzionale della norma fonte – Sussistono i presupposti per la sospensione del provvedimento

Sussistono i presupposti per disporre la sospensione del provvedimento con cui la Regione Puglia ha concesso l’AIA subordinando i relativi effetti alla accettazione della garanzia finanziaria prevista dal R.R. 18/2007, dal momento che il regolamento presupposto è stato adottato in esecuzione dell’art. 22, comma 2, L.R. n. 39/2006 rispetto al quale è stata già  sollevata questione di costituzionalità , sicchè occorre scongiurare il danno grave ed irreparabile che deriverebbe dall’automatica attivazione della procedura di revoca dell’autorizzazione in caso di mancato rispetto delle condizioni e obblighi indicati nel medesimo provvedimento gravato.

 
N. 00307/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00663/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 663 del 2013, proposto da Recuperi Pugliesi s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giampaolo Sechi, con domicilio eletto in Bari, via Camillo Rosalba, 47/Z;

contro
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Piergiuseppe Otranto, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo, 164;
Regione Puglia;

per l’annullamento,
previa concessione di misura cautelare,
– della determina n. 313 del 29.3.2013, adottata dal Dirigente del Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente della Provincia di Bari, conosciuta in data 5.4.2013 (e della relativa nota di trasmissione del 4.4.2013 prot. n. 0062027), con la quale è stata concessa l’A.I.A. a determinate condizioni e prescrizioni, limitatamente alla parte in cui, ai sensi del regolamento regionale n. 18 del 16.7.2007, ne subordina l’efficacia all’accettazione delle garanzie finanziarie (determinandone l’importo in € 10.859.230,00);
– del regolamento regionale n. 18/2007;
– della deliberazione della Giunta provinciale di Bari n. 107 del 27.7.2007;
– di ogni altro atto, presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Vista la domanda di concessione di misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 per le parti i difensori avv.ti Giampaolo Sechi e Piergiuseppe Otranto;
 

Rilevato che con ordinanze di questo T.A.R. n. 1010/2012, n. 1011/2012, n. 1012/2012 e n. 1013/2012 è stata sollevata questione di costituzionalità  – peraltro riproposta da parte ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio – dell’art. 22, comma 2 legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (disposizione che ha legittimato la Regione Puglia alla adozione del gravato regolamento regionale n. 18/2007);
Ritenuto che sussiste il pregiudizio grave e irreparabile evidenziato dalla ricorrente nella istanza cautelare, atteso che la Provincia di Bari con l’autorizzazione integrata ambientale n. 313/2013 ha obbligato la società  ricorrente alla prestazione della garanzia finanziaria di cui al regolamento regionale n. 18/2007, stabilendo l’attivazione della procedura di revoca dell’autorizzazione concessa e l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 24 quaterdecies dlgs n. 152/2006 in caso di mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui al provvedimento;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende la gravata determina n. 313 del 29.3.2013 nella parte in cui richiede la prestazione della garanzia finanziaria di cui al regolamento regionale n. 18/2007.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)