Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Dipendente ASL – Art. 21 L. n. 833/1978 – Funzioni di vigilanza – Ufficiale di polizia giudiziaria – Qualifica – Revoca – Presupposti 

Lo svolgimento da parte del dipendente di una ASL di funzioni ispettive e di controllo in relazione all’applicazione della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce presupposto indefettibile – e non conseguenza- del conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 21 L. n. 833/1978. Pertanto, è legittimo il decreto prefettizio di revoca della suddetta qualifica, allorquando il dipendente sia stato destituito da tali funzioni e destinato ad altre attività .

N. 00889/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01384/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2012, proposto da: 
Eugenia Addorisio, rappresentata e difesa dagli avv. Ettore Sbarra e Federica Romani, con domicilio eletto in Bari, via Egnatia, n. 15; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto emesso dall’ecc.mo Prefetto della Provincia di Foggia del 20.9.2012, comunicato in data 8.10.2012, con cui alla ricorrente, dipendente della A.S.L. di Foggia, con funzioni di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, è stata revocata la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, concessa in data 30 gennaio 1997 ai sensi dell’art. 21 L. n. 833/1978
nonchè di ogni altro atto al predetto comunque connesso ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Federica Romani e avv. dello Stato F. Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, Eugenia Addorisio, dipendente della A.S.L. di Foggia, inquadrata come operatore professionale di VI livello, categoria D, ha rivestito dal 30.1.1997 la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, attribuitale dal Prefetto di Foggia con decreto prot. n. 1885/Pol.Amm.va, ai sensi dell’art. 21 L. 833/1978, su proposta del Presidente della Giunta Regionale, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo dalla stessa esercitate relativamente all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
1.1. Ha quindi svolto attività  di vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro presso lo SPESAL di Foggia per conto della Procura della Repubblica di Foggia e di Lucera e successivamente è stata autorizzata dall’ASL di Foggia a svolgere pratiche di polizia giudiziaria presso gli uffici della Procura, venendo poi applicata alla Sezione di Polizia Giudiziaria.
1.2. Il Direttore Generale della ASL di Foggia, il 21.12.2011, ha disposto il rientro in servizio della sig.ra Addorisio presso quella ASL, a far data dall’1.1.2012, assegnandola ad un consultorio familiare, con la qualifica di Collaboratore professionale-sanitario infermiera. Conseguentemente ha chiesto alla Prefettura UTG di Foggia la revoca del riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria attribuita alla ricorrente, attestandone la posizione di dipendente a tempo indeterminato dell’ASL Foggia con la predetta qualifica nonchè la carenza del titolo abilitante ai compiti propri del profilo professionale di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
1.3. La ricorrente ha impugnato il provvedimento di rientro in servizio disposto dall’Asl con ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Giudice del lavoro, il quale, con ordinanza dell’8.8.2012, ha accolto il ricorso sospendendo l’efficacia del provvedimento, ritenuto contrario ai doveri di buona fede e correttezza.
1.4. Il Prefetto di Foggia, in considerazione della natura vincolante della proposta proveniente dall’ASL di Foggia, con decreto Prot. 22193/Area I bis del 20.9.2012 ha revocato il precedente provvedimento del 30.1.1997.
1.5. La ricorrente impugna, con contestuale richiesta di misure cautelari, il provvedimento di revoca del Prefetto di Foggia con una serie di censure, alcune di carattere formale (violazione ed erronea applicazione degli artt. 21 octies, c. 2, 7 e 10 bis L. 241/90; violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio), altre di carattere sostanziale (nullità  per violazione ed elusione del giudicato civile; violazione o falsa applicazione dell’art. 21 L. 833/78, dell’art. 4 L. 42/99, dell’art. 21 quinquies L. 241/90, eccesso di potere sotto vari profili).
1.6. Si è costituita la Prefettura-UTG di Foggia, controdeducendo al ricorso e chiedendone l’integrale rigetto.
1.7. Nella camera di consiglio dell’8.11.2012 l’istanza cautelare è stata accolta, con la sospensione dell’impugnato provvedimento, in considerazione dell’apparente vizio di eccesso di potere come denunciato dalla parte ricorrente, in relazione alla sua intrinseca e obiettiva contraddittorietà  rispetto alla ordinanza adottata dal G.O. in data 8 agosto 2012, con cui – sospesa l’efficacia del provvedimento di trasferimento della ricorrente – si è confermata la precedente assegnazione alle funzioni di P.G.
1.8. L’ASL di Foggia ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso l’ordinanza dell’8.8.2012, innanzi al Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro. Il 21.1.2013 il reclamo è stato accolto e l’ordinanza del Tribunale in composizione monocratica è stata revocata in sede collegiale, sulla base dell’assunto che “la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria oggi non è più agganciata ad un esercizio del potere prefettizio di relativa attribuzione, bensì appare imprescindibilmente connessa al possesso del titolo di Tecnico della prevenzione di cui al D.M. n. 58/97, mentre il mantenimento di tale qualifica, a suo tempo attribuita con decreto del Prefetto, può avvenire, in via del tutto eccezionale, solo grazie al possesso di uno dei titoli di equipollenza indicati nella ¦ tabella sez. B del D.M. 27 luglio 2000, che valgano a salvaguardare in capo all’operatore la funzione ispettiva e di vigilanza”.
1.9. Alla pubblica udienza del giorno 11.4.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Rilievo decisivo riveste la tesi efficacemente sostenuta dall’amministrazione resistente, secondo la quale “il riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria non è il presupposto per lo svolgimento dell’attività  ispettiva, che la ricorrente rivendica; semmai ne è la conseguenza e trova nella prima un presupposto indefettibile”. In tal senso va inteso il disposto dell’art. 21 L. 833/78, a tenore del quale “spetta al Prefetto stabilire, su proposta del Presidente della Regione, quali addetti ai Servizi di ciascuna Unità  Sanitaria Locale, nonchè ai Presidi e Servizi di cui al successivo art. 22 assumano, ai sensi delle leggi vigenti, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro”.
2.1.1. Il Prefetto di Foggia, quindi, non ha fatto altro che applicare correttamente la predetta disposizione allorquando, su proposta del Direttore Generale dell’Asl, venuto a conoscenza che la ricorrente non era più adibita all’esercizio delle funzioni di attività  ispettiva e di vigilanza negli ambienti di lavoro (senza peraltro conoscere l’esistenza della causa innanzi al Tribunale del lavoro), ha revocato l’atto di riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Non hanno pregio pertanto le censure (n. 3 del ricorso) relative alla violazione della normativa speciale di cui all’art. 21 L. 833/78 e all’art. 4 L. 42/99, dell’art. 21 quinquies L. 241/90 nè quelle di eccesso di potere.
2.2. Sono palesemente infondati anche gli ulteriori motivi di ricorso.
2.2.1. Quanto al primo motivo è sufficiente rilevare la natura vincolata del provvedimento impugnato, con conseguente applicabilità  dell’art. 21 octies c.2 L.241/90.
2.2.2. La censura di nullità  per contrasto con il giudicato (motivo sub 2), invece, va respinta perchè l’ordinanza del Giudice del lavoro dell’8.8.2012, coinvolgendo solo le parti, è rivolta all’ASL di Foggia, non certo alla Prefettura UTG, assolutamente estranea a quel giudizio.
In ragione delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.
2.3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, attesa la particolarità  e novità  della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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