Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Termine – Decorrenza – Piena ed effettiva conoscenza del provvedimento – Irricevibilità – Sussiste
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 c. 1 lett. b) e 41 c. 2 c.p.a., la piena conoscenza dell’atto – intesa quale conoscenza del suo contenuto essenziale e dei suoi effetti lesivi – in qualunque modo acquisita dall’interessato, è equipollente alla notificazione o comunicazione dello stesso, pertanto, ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l’impugnazione di un atto innanzi al giudice amministrativo, ciò che rileva è la sua piena ed effettiva conoscenza, indipendentemente dal mezzo con cui la stessa sia stata acquisita, tant’è che la giurisprudenza, sul punto, ha più volte precisato che la parte che eccepisce la tardività del ricorso deve dare prova della diversa data in cui la parte ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto impugnato (nella specie, il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività in quanto l’impugnato provvedimento di decadenza dalla concessione per la raccolta di scommesse sportive era stato precedentemente conosciuto dall’amministratore giudiziario nominato a seguito di sequestro giudiziale e quest’ultimo era in grado di tutelare adeguatamente gli interessi della società , anche attraverso l’impugnazione di provvedimenti amministrativi pregiudizievoli).
N. 00898/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00230/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 230 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Paradisebet S.r.l. Unipersonale, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto in Bari, via Q. Sella n. 120;
contro
AAMS – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo n. 97;
nei confronti di
Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.;
per l’annullamento, previa sospensione:
– del provvedimento prot. n. 2011/6637/giochi/sco, emesso dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e trasmesso il 30.03.2011, con il quale è stata disposta la decadenza della società ricorrente dalla concessione sportiva n. 3620 per violazioni della normativa vigente;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche se non conosciuto dalla ricorrente;
e, con motivi aggiunti, per l’annullamento, previa sospensione:
– del provvedimento dell’AAMS prot. n. 2012/23554/Giochi/SCO del 24.5.2012, recante incameramento della cauzione costituita dalla ricorrente con polizza fideiussoria del 14.12.2007;
– di ogni atto connesso, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AAMS – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Luigi Paccione e avv. dello Stato F. Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 5.7.2011, la società ParadiseBet Srl Unipersonale, ha impugnato il provvedimento prot. n. 2011/6637/Giochi/SCO, con il quale l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha disposto la decadenza della ricorrente dalla concessione n. 3620 per la raccolta di scommesse sportive a seguito di violazioni della normativa vigente.
1.1. Alla data della notifica del provvedimento di decadenza dalla concessione (4.4.2011) la ricorrente era sottoposta a sequestro preventivo, disposto dal GIP del Tribunale di Bari ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 12-sexies D.L. 306/1992, convertito in legge dall’art. 1 L. 356/1992.
1.2. Il giudizio, originariamente incardinato presso il Tar del Lazio (già pronunciatosi nella fase cautelare in senso sfavorevole alla ParadiseBet Srl), è stato riassunto davanti a questo Tribunale in esecuzione dell’ordinanza n. 322/2012, emessa in sede di regolamento di competenza dal Consiglio di Stato – Sezione IV.
1.3. La ricorrente, censurando il provvedimento per eccesso di potere sotto diversi profili (ingiustizia manifesta; illogicità della statuizione; difetto di istruttoria ed erroneità nei presupposti; difetto di motivazione), ne ha chiesto l’annullamento previa sospensione cautelare.
1.4. Successivamente, con motivi aggiunti, ha impugnato, per vizi propri e derivati, anche il provvedimento prot. n. 2012/23554/Giochi/SCO del 24.5.2012 con cui, nelle more del giudizio di riassunzione, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha disposto l’incameramento della cauzione costituita con polizza fideiussoria del 14 dicembre 2007.
1.5. Si sono costituite in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato irricevibile perchè tardivo, o comunque rigettato nel merito perchè infondato.
1.6. Alle Camere di Consiglio del 12.7.2012 e del 13.9.2012 le istanze cautelari sono state accolte e con le Ordinanze nn. 539/2012 e 680/2012 è stata sospesa l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
1.7. Alla pubblica udienza del giorno 11.4.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso va respinto perchè proposto tardivamente.
Dopo attento riesame di tutti gli atti di causa, infatti, il collegio reputa di doversi discostare da quanto ritenuto nell’ambito della sommaria cognizione cautelare.
2.1. Risulta decisiva al riguardo la circostanza, documentalmente provata, che il dott. Fabrizio Colella – nominato amministratore giudiziario della società ParadiseBet Srl con provvedimento del GIP del Tribunale di Bari del 26.11.2009 e rimasto in carica fino al 19.5.2011 – ha ricevuto il provvedimento impugnato fin dal 4.4.2011, acquisendone in tal modo la piena conoscenza.
2.2. In quest’ottica, occorre preliminarmente chiarire quali siano i poteri attribuiti all’amministratore giudiziario a tutela degli interessi della società le cui quote siano sottoposte a sequestro preventivo.
2.2.1. Al riguardo il quadro normativo di riferimento è costituito dalle previsioni contenute nell’art. 12-sexies D.L. 306/1992, che richiama inoltre ratione temporis l’art. 2-sexies L. 575/1965. Ai sensi delle citate disposizioni l’autorità giudiziaria che, “nel corso del procedimento ¦ in applicazione dell’ art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca”, nomina un amministratore che “ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell’intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditivita’ dei beni medesimi”. L’amministratore giudiziario è, in altre parole, il soggetto cui è demandata, nell’ambito delle coordinate tracciate dalle disposizioni legislative sopra richiamate, la cura degli interessi della società le cui quote siano integralmente sottoposte a sequestro preventivo, eventualmente anche attraverso le iniziative giurisdizionali ritenute necessarie, inclusa l’impugnazione di provvedimenti amministrativi pregiudizievoli.
2.2.2. La società ParadiseBet Srl, pertanto, durante il periodo di sottoposizione a sequestro era in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi per il tramite dell’amministrazione giudiziario.
2.3. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso è tardivo, poichè l’impugnato provvedimento, prot. n. 2011/6637/giochi/sco, con il quale l’AAMS ha disposto la decadenza della società ricorrente dalla concessione sportiva n. 3620, è stato trasmesso all’amministratore giudiziario dott. Colella il 30.03.2011 e da questi ricevuto il 4.4.2011 (come da cartolina n. 764184751027 e relativa scheda di monitoraggio dal sito di Poste Italiane), mentre il ricorso è stato notificato alle amministrazioni resistenti il 5.7.2011, ossia ben oltre il termine decadenziale di 60 gg.
2.3.1. Non coglie nel segno l’obiezione della ricorrente, secondo cui la notifica effettuata presso lo studio privato dell’amministratore giudiziario contrasterebbe per ciò solo con le prescrizioni dell’art. 145 c.p.c. in punto di notificazione alle persone giuridiche. In disparte la questione se sia o meno ritualmente avvenuta la notificazione alla società , infatti, ciò che conta è che l’amministratore giudiziario, ricevendo il provvedimento impugnato il giorno 4.4.2011, ne ha acquisito in quella data la piena conoscenza ai sensi dell’art. 41 c.p.a.
2.3.2. Si evince dal combinato disposto degli artt. 40 c. 1 lett. b) e 41 c. 2 c.p.a. che la piena conoscenza dell’atto – intesa dal Collegio, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale prevalente (ex multis, C.d.S. Sez. IV, n. 925/2013; n. 3159/2012; Sez. VI, n. 1957/2012; n. 5116/2007; n. 2543/2007), quale conoscenza del suo contenuto essenziale e dei suoi effetti lesivi – in qualunque modo acquisita dall’interessato, è equipollente alla notificazione o comunicazione dello stesso. Ciò significa che ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l’impugnazione di un atto innanzi al giudice amministrativo ciò che rileva, qualora il predetto atto non sia stato notificato, è la sua piena ed effettiva conoscenza, indipendentemente dal mezzo con cui tale conoscenza sia stata acquisita, tant’è che la giurisprudenza, sul punto, ha più volte precisato che la parte che eccepisce la tardività del ricorso deve dare prova della diversa data in cui la parte ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto impugnato (ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 4526/2010; sez. IV, n. 6365/2008; n. 2236/2008; n. 8115/2004; sez. VI, n. 540/2007).
2.4. L’irricevibilità del ricorso originariamente proposto determina l’improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse, in quanto diretti a censurare un atto consequenziale a quello principalmente impugnato.
3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso va quindi dichiarato in parte irricevibile ed in parte improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
lo dichiara in parte irricevibile ed in parte improcedibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, liquidate nella misura di € 2000,00, oltre CU, CPA e IVA, come per legge a favore di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)