Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo  –  Contro A.S.L.  –  Art.1, comma 51 L. n. 220/2010 e s.m.i – Divieto di azioni esecutive  – Conseguenze – Domanda  inammissibile  

Nel ricorso proposto per ottenere l’ottemperanza a decreto ingiuntivo emesso contro un’Azienda Sanitaria Locale pugliese si ritiene applicabile la disposizione di cui all’art.1, comma 51, L. n. 220/2010, nel testo modificato dall’art.6 bis, comma 2, del D.L. n.158/2012, convertito con modificazioni dalla L. n.189/2012, che, includendo esplicitamente tra le azioni esecutive non consentite fino al 31/12/2013 anche i giudizi di ottemperanza, conduce ad escludere l’ammissibilità  di tale azione.
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vedi Cons. St., sez. III, sentenza 20 gennaio 2014, n. 265 – 2014 ric. n. 5082 – 2013, cfr. anche sentenza Tar Puglia – Bari, sez. II, n. 851/2013 impugnata con ricorso n. 5081 – 2013 
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N. 00850/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2013 REG.RIC.

 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2013, proposto da: 
Roche S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Bernasconi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Foggia; 

per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 628/2008 emesso dal tribunale di foggia per fornitura di medicinali, nella parte in cui è rimasto ancora ineseguito.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Sabino Liumi, su delega dell’avv. Stefano Bernasconi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 628/2008 emesso dal Tribunale di Foggia per fornitura di medicinali, nella parte in cui è rimasto ancora ineseguito.
In particolare, parte ricorrente, a fronte del mancato pagamento di alcuni residui importi, ha chiesto al Tar di disporre l’esecuzione del giudicato che discende dal predetto decreto ingiuntivo.
Nella mancata costituzione dell’ASL intimata, il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza dell’11.4.2013.
Deve premettersi che parte ricorrente dedica lunga parte del ricorso al confutare, in via preventiva la tesi dell’applicabilità  dell’art. 1, comma 51, legge n. 220 del 12.12.2010 anche al giudizio di ottemperanza.
Dal che si desume che ricorrono tutti gli ulteriori presupposti in fatto per l’applicazione della in esame.
Tanto premesso, viene in rilievo in senso ostativo all’ammissibilità  dell’azione, la disposizione di cui all’art. 1, comma 51, legge n. 220 del 12.12.2010, nel testo modificato dall’art. 6 bis comma 2 del DL 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, che così dispone: “Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonchè al fine di consentire l’espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario per le regioni già  sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già  commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche ai sensi dell’articolo 112 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2013. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, ancorchè effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono estinti di diritto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dalla medesima data cessano i doveri di custodia sulle predette somme, con obbligo per i tesorieri di renderle immediatamente disponibili, senza previa pronuncia giurisdizionale, per garantire l’espletamento delle finalità  indicate nel primo periodo”.
La disposizione, come novellata, include esplicitamente tra le azioni esecutive non consentite fino al 31.12.2013, anche i giudizi di ottemperanza.
La previsione del divieto di intraprenderle conduce ad escludere l’ammissibilità  delle stesse.
Allo stato, peraltro, pur a fronte di varie eccezioni di costituzionalità  di tale disposizione (in tal senso peraltro si è già  espresso il T.A.R. Salerno, Sez. I, con le ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale n.1479 ed n.1481 del 2011, nonchè il T.A.R. Napoli Sez. IV con ordinanza n. 5813 del 2011, ed il T.A.R Reggio Calabria con ord. n.42 del 2013), nessuna risposta è pervenuta ancora dalla Corte Costituzionale.
Nè parte ricorrente ha formulato alcuna richiesta di sospensione in attesa dell’esito del giudizio costituzionale.
Dunque, nella perdurante vigenza della disposizione sopraindicata, va adottata la pronuncia indicata in dispositivo.
Le spese possono essere integralmente compensate, stante la novità  delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), dichiara il ricorso inammissibile.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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