Istruzione pubblica – Piano regionale dimensionamento rete scolastica – Individuazione della sede amministrativa degli Istituti Comprensivi – Pregiudizio grave e irreparabile – Non sussiste 
 

 
L’individuazione della sede amministrativa degli Istituti comprensivi, costituiti con il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica, non è idonea, di per sè, ad arrecare pregiudizio grave e irreparabile per gli interessi del Comune ricorrente, nelle more della decisione del merito del ricorso. 
 

N. 00273/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00569/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2013, proposto da:

Comune di Binetto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Amendola 166/5;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, Lungomare Nazario Sauro 33; 
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Provincia di Bari, Comune di Grumo Appula, Istituto Comprensivo Devitofrancesco-Giovanni XXIII, Comune di Toritto, Istituto Comprensivo S. G. Bosco – A. Manzoni di Toritto-Binetto; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del “Piano Regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2013/2014”, nella parte in cui ha deliberato di procedere all’accorpamento delle scuole di Bitetto dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado all’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Grumo Appula, così come approvato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 18 gennaio 2013, pubblicata sul BUR Puglia n. 23 del 13 febbraio 2013, modificato con deliberazione di Giunta Regionale n. 53 del 29 gennaio 2013 e successiva deliberazione di Giunta Regionale 14 febbraio 2013, n.220;
di ogni altro atto alla stessa connesso, sia presupposto che consequenziale ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Francesca Petrucciani;
Uditi per le parti nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 i difensori avv.ti Felice Eugenio Lorusso, Grazia Matteo e Adriana Amodeo, per delega dell’avv. Vittorio Triggiani;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, in particolare sotto il profilo del periculum in mora;
Ritenuto, infatti, da un lato che l’individuazione della sede amministrativa da cui dipenderebbero i plessi scolastici del Comune di Binetto, contenuta nel provvedimento impugnato, non pare idonea, di per sè, ad arrecare pregiudizio grave e irreparabile per gli interessi del Comune ricorrente nelle more della decisione del merito del ricorso;
Ritenuto, altresì, che gli alunni della scuola primaria provenienti da Binetto, in numero di cinque, potranno essere iscritti non all’Istituto “Giovanni XXIII”, che comprende solo la scuola secondaria, ma all’Istituto “Devitofrancesco”, comprensivo anche della scuola primaria, con conseguente venir meno del pregiudizio agli interessi degli utenti, tenuto conto anche della minore distanza tra il Comune di Grumo Appula e quello di Binetto, rispetto a quello di Toritto;
Ritenuto che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)