Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Trasferimento – Fruizione permessi ex L. 104/1993 – Compatibilità  

Il trasferimento di un dipendente ad altra sede appare compatibile con la fruizione dei permessi mensili, ex art. 33, co. 3, L. 104/1992, per assistere il congiunto portatore di handicap.

N. 00272/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00560/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2013, proposto da S., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Garofalo, con domicilio eletto in Bari, via Dante Alighieri, 396;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del dispaccio n. 54/092/6.17.4 del 29.1.2013 notificato in data 4.2.2013, con il quale il Ministero della Difesa ha disposto il trasferimento del ricorrente dal RE.CO.SU.TAT “Pinerolo” in Bari allo S.M.E. – IV Rep. L. Uf. Freq Org. Sviluppo in Roma;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 per le parti i difensori avv.ti Alessandro Del Vecchio, su delega dell’avv. Domenico Garofalo, e Grazia Matteo;
 

Rilevato che il contestato trasferimento del S. (da Bari a Roma) appare comunque conciliabile con la fruizione, dallo stesso ottenuta con provvedimento del 7.3.2013, dei permessi mensili (tre giorni al mese) ex art. 33, comma 3 legge n. 104/1992 per assistere il congiunto portatore di handicap;
Ritenuta, conseguentemente, l’insussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)