Edilizia e  urbanistica –
Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Esonero dal contributo di
costruzione ex art. 17 comma 3 D.P.R. n. 380/01 – Requisito della
funzionalizzazione alle esigenze del fondo – Necessità 

In tema di diniego dell’esonero dal contributo per il  rilascio del permesso di costruire, va ritenuta
l’insussistenza del fumus di
fondatezza della domanda cautelare, laddove, in relazione alla tipologia della
costruzione realizzata e della sua superficie, risulti alquanto improbabile la
funzionalizzazione della stessa alle esigenze del fondo, requisito, questo ultimo, che
giustifica l’esonero dal contributo di costruzione.
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Vedi Cons. St. sez. IV, ordinanza 11 settembre 2013, n. 3482 – 2013; ric. n. 5827 – 2013
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N. 00277/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00539/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2013, proposto da:

Elia Di Pietro, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Ordine, con domicilio eletto presso Mario Ronzini in Bari, via Fornari n. 15/A;

contro
Comune di Cerignola, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Paradiso, Giuliana Nitti, con domicilio eletto presso Francesco De Robertis in Bari, via Davanzati n.33; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. 3675 del 12.2.2013, emesso dal Dirigente del Settore Edilizia ed Ambiente del Comune di Cerignola e dal Responsabile del procedimento, pervenuto per posta racc. A/R al ricorrente in data 19.2.2013, con cui si è respinta la richiesta di esonero dal contributo per il rilascio del permesso di costruire n. 13/D/2012 del 6.12.2012, rilasciato dal Dirigente settore Urbanistica, P.R.G., Patrimonio ed Edilizia del Comune di Cerignola, esclusivamente nella parte in cui prevede l’onerosità  dell’intervento edilizio e l’obbligo del ricorrente di corrispondere il contributo di costruzione in modo rateale , nonchè di tutti gli atti ad essi connessi, correlati e consequenziali e di essi presupposto, ancorchè non conosciuti ed inoltre,
per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente all’esonero dal contributo di costruzione, determinato dal Comune di Cerignola in € 20.420, 43, per il rilascio del permesso di costruire un fabbricato rurale in agro di Cerignola;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cerignola;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Gianfranco Ordine e Angela Paradiso;
 

– ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda, avuto riguardo alla tipologia di costruzione realizzata dal ricorrente, nonchè alla sua superficie, che rende alquanto improbabile la sua funzionalizzazione alle esigenze del fondo, requisito, quest’ultimo, che giustifica l’esonero dal contributo di costruzione;
– ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge la domanda di tutela cautelare.
Spese di fase compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)