Edilizia e urbanistica – Piano di lottizzazione – Proposta – Aree già  interessate da progetto di ampliamento del PIP – Rigetto – Legittimità 

Deve ritenersi legittimo il diniego espresso dal Comune sulla proposta di lottizzazione avanzata da alcuni privati, qualora le medesime aree siano interessate da procedimento, avviato dallo stesso Ente, finalizzato all’attuazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica in ampliamento al già  esistente piano per gli insediamenti produttivi; in tal caso vi è la prevalenza degli interessi pubblici sottesi all’ampliamento del PIP rispetto a quelli di natura privatistica di cui sono portatori i proponenti la lottizzazione.

N. 00278/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00258/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Gianvito Notarnicola, Vincenzo Pietroforte, Domenico Ferrulli, Vito Ferrulli, Maria Giovanna Galasso, Vittorio Turco, rappresentati e difesi dall’avv. Raffaele Gargano, con domicilio eletto presso Raffaele Gargano in Bari, via P.Amedeo 190;

contro
Comune di Acquaviva delle Fonti, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota del Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Acquaviva delle Fonti dell’11/1/2013 – prot. n. 787, con la quale si comunicava l’impossibilità  del servizio facente capo alla Ripartizione Tecnica del predetto Comune di procedere all’istruttoria della proposta di piano di lottizzazione della maglia di zona “D2 Industriale Artigianale” del vigente P.R.G.;
della delibera della Giunta Comunale del 28/12/2012 affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 16/1/2013, con la quale si emanava atto di indirizzo, disponendo che il contributo di euro 40.000 concesso dal Ministero delle Finanze il 28/10/2010 fosse utilizzato per il finanziamento di “interventi propedeutici alla stesura del progetto denominato distretto produttivo culturale-acqua-salute-cultura” finalizzando dette somme alla predisposizione di relazione geologica-idrogeologica necessaria per l’attuazione del piano particolareggiato relativo all’ampliamento del P.I.P., e della valutazione ambiantale strategica del P.R.G. del Comune di Acquaviva delle Fonti “necessario all’approvazione di piani e/o progetti, ai sensi della circolare n. 1/2008 della Regione Puglia”;
nonchè della delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 15/10/2004 recante l’approvazione del piano particolareggiato relativo all’ampliamento del P.I.P. in variante al P.D.F. adottato con delibera n. 41 dell’11/5/2004 ed, ove occorra, anche di quest’ultima;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Acquaviva delle Fonti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Raffaele Gargano e Angelica Passarella;
 

Considerato che – sia pur nei limiti della sommaria cognizione cautelare – non ricorrono i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare, attesa la pendenza del procedimento finalizzato all’attuazione del piano particolareggiato adottato e approvato dal Comune nel 2004, nonchè la prevalenza rispetto agli interessi di natura privatistica di cui sono portatori i ricorrenti;
Considerato altresì che le censure proposte relativamente agli atti di adozione approvazione del p.p. del 2004 non appaiono sorrette da un giudizio prognostico favorevole;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Terza – respinge l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)