1. Giurisdizione – Criterio di riparto – Petitum sostanziale – Ridimensionamento tassazione comunale – Giudice tributario


2. Leggi, decreti regolamenti – Deliberazione di giunta comunale – Fissazione delle aliquote fiscali – Natura – Effetti

 
1. Non sussiste la giurisdizione del G.A. in ordine alla domanda sostanziale con cui si chiede –  seppur mediante l’annullamento della delibera di G.C. –  il ridimensionamento della tassazione comunale (ICI/IMU) la cui rilevanza si apprezza in via esclusiva nell’ambito del rapporto tributario e rispetto alla quale la delibera di G.C. si pone quale atto presupposto, suscettibile di disapplicazione, dato anche il carattere generale della giurisdizione tributaria in quanto estesa agli atti generali incidenti sul rapporto dedotto in giudizio suscettibili di cognizione incidentale e disapplicabili. 


2. La delibera di Giunta  comunale  di fissazione delle aliquote ICI/IMU, poichè atto amministrativo proveniente dall’organo esecutivo e non dal Consiglio comunale depositario del potere regolamentare, ha valenza di mero atto di indirizzo non idoneo a provocare una lesione.

N. 00810/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2013, proposto da: 
Teresa Capitanio, Tommaso Capitanio, Rosalba Capitanio, Maria Rosaria Colella, Angela Capitanio, Filomena Capitanio, Nicola Lisi, Giovanna Lisi, Comasia Zaccaria, Maria Colella, Caterina Galiano, Immobiliare Alò s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Sardano, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari ex art.25 c.p.a., alla piazza Massari; 

contro
Comune di Monopoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, alla via Dante n. 51; 

per l’annullamento
-della deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 20.11.2012, pubblicata il 21.11.2012, avente ad oggetto “determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili per il periodo 2007- 2012 ai fini dell’applicazione dell’imposta Comunale sugli immobili (ICI) e dell’imposta Municipale propria (IMU)”;
-di ogni atto presupposto e/o conseguente e connesso al predetto ancorchè non conosciuto,
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Alberto Sardano; Lorenzo Dibello;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
 

FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe, i ricorrenti impugnano la delibera di Giunta comunale di Monopoli con la quale è stato fissato il valore venale in commercio delle aree fabbricabili per il periodo 2007-2012, ai fini della applicazione dell’I.C.I. e dell’I.M.U.; sulla scorta di tali valori per alcuni dei ricorrenti risulta già  emessa cartella esattoriale.
Costituitosi in giudizio il Comune intimato ha – tra l’altro – eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale avuto riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi del presente giudizio, che ritiene evidentemente attinente ad un rapporto di natura fiscale-tributaria.
L’eccezione è fondata.
Per ormai costante orientamento della Corte di Cassazione, il giudice fornito di giurisdizione va individuato sulla scorta della domanda proposta, tenuto conto del petitum sostanziale in funzione della causa petendi e restando irrilevanti le prospettazioni delle parti (SS.UU, ord. 8.11.2005 n.21592; sentenze 8.11.2006 n.23733; 25.6.2010, n.15323; 3.11.2011, n.22730 e 11.10.2011, n.20902).
Nel caso di specie, la pretesa sostanziale azionata in giudizio è quella al ridimensionamento della tassazione comunale, la cui rilevanza si apprezza in via esclusiva nell’ambito del rapporto tributario e rispetto alla quale la delibera di Giunta gravata si pone quale atto presupposto, suscettibile di disapplicazione.
Peraltro, quand’anche si volessero in astratto ritagliare spazi di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a regolamenti o atti generali in materia tributaria, valorizzando il dato testuale dell’art. 7, comma 5 del d.lgs. n. 546/92 che – per inciso – ne fa salva “l’eventuale impugnazione nella sede competente”, in concreto non si configurerebbe nella fattispecie alcun interesse all’azione, con conseguente inammissibilità  del gravame (e in verità , anche astrattamente, sarebbe di difficile configurazione l’interesse del contribuente all’impugnazione dell’atto regolamentare indipendentemente dagli effetti sul rapporto tributario intercorrente con l’Amministrazione). Ed invero, richiamando ancora una volta un recente arresto della Suprema Corte, la delibera di fissazione delle aliquote che vengono qui in considerazione, poichè proveniente dall’organo esecutivo (la Giunta) e non dal Consiglio comunale depositario del potere regolamentare, ha valenza di mero atto di indirizzo, in quanto tale neanche suscettibile di provocare una lesione (cfr. ord. della Sez. V, 25.7.2012, n. 13105).
Ciò che rende oltremodo palese l’irrilevanza in particolare nel caso di specie della delibera di Giunta gravata rispetto alla sostanziale – e centrale – pretesa alla rideterminazione in ribasso delle aliquote incidenti sul quantum dei tributi, già  liquidati con riferimento alla maggior parte dei ricorrenti.
Del resto, dopo la riforma del processo tributario, nessuno dubita più del carattere generale della relativa giurisdizione, estesa anche agli atti generali incidenti sul rapporto dedotto in giudizio, suscettibili di cognizione incidentale e disapplicabili. Senza trascurare che la concentrazione delle tutele innanzi ad uno stesso giudice risponde al principio di effettività  della tutela giurisdizionale, di rilevanza costituzionale; principio che deve senz’altro guidarci nell’interpretazione della normativa vigente.
Il giudice fornito di giurisdizione rispetto alla fattispecie che ci occupa va quindi individuato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., nel giudice tributario territorialmente competente, con conseguente dichiarazione di difetto di giurisdizione del tribunale adito.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese relative a questa fase di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice tributario;
b) compensa tra le parti le spese di questa fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria