1. Accesso agli atti –  Dati sensibissimi – Riservatezza dei terzi – Interpello al controinteressato – Legittimità 


2. Accesso agli atti – Valutazione dei contrapposti interessi  – Legittimazione e interesse all’accesso – Requisiti – Fattispecie 

1. In materia di accesso a dati sensibilissimi, la valutazione dell’interesse antagonista deve essere estremamente rigorosa; è pertanto, legittimo l’interpello rivolto dall’Amministrazione nei confronti della controinteressata in ordine al rilascio di documentazione afferente a dati riferiti allo stato di salute.


2. Nella comparazione dei contrapposti interessi, l’interesse all’accesso non ha natura paritetica rispetto al contrapposto diritto alla riservatezza con riferimento a dati sensibilissimi, cosicchè nella valutazione della domanda di accesso occorre verificare l’essenzialità  della documentazione richiesta rispetto alla finalità  dichiarata (nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato che la cartella clinica della controinteressata, di cui è stata chiesta l’acquisizione, rivestisse carattere di essenzialità  rispetto alle domande di nullità  del matrimonio proposte in sede civile ed ecclesiastica, anche in considerazione dei poteri istruttori attribuiti al Giudice ordinario e al Tribunale ecclesiastico con riferimento alla valutazione di certa rilevanza di tale documentazione ai fini della decisione della causa).

N. 00785/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2013, proposto da: 
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Gerardo Grazioso, con domicilio eletto presso Gerardo Grazioso in Bari, via Calefati 228; 

contro
Presidio Ospedaliero “S. Camillo De Lellis” di Manfredonia, Regione Puglia; Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppina Norma Bortone, con domicilio eletto presso Raffaele Daloiso in Bari, via Abate Gimma N. 231; 

nei confronti di
OMISSIS; 

per l’annullamento
1.- Del provvedimento di diniego espresso con lettera del 24.01.2013 n. 8705-13 dal Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia – ASL provincia di Foggia al rilascio dl cartella clinica di pertinenza della controinteressata relativa al ricovero della predetta presso il Presidio ospedaliero chiamato, nei giorni 18/12//4/2012 della signora OMISSIS, poichè in contrasto con il combinato di cui agli artt. 22 della Legge 241/90, art. 13 c.p.v. 5, lett b), art.24 c.p.v. 1, lettera f) e art. 60 del D.Lgs. 196/2003;
nonche per la declaratoria
2- previo accertamento del diritto e del conseguente interesse legittimo del ricorrente, ad ottenere l’accesso e il rilascio di copia della cartella clinica della moglie OMISSIS a norma del combinato disposto ex artt. 22 della Legge n. 241/90 e art. 13 c.p.v. 5, lett b), art.24 c.p.v. 1, lettera f) e art. 60 del D.Lgs. 196/2003;
3- dell’illegittimità  dell’art. 11 del provvedimento organizzativo relat i vo alle modalità  e ai criteri di accesso ai documenti amministrativi adottato dalla Regione Puglia – Asl di Foggia con la delibera D.G. n.1754 del 06.10.2010 perchè in contrasto con le norme del combinato disposto ex artt. 22 della Legge n. 241 /90, art. 13 c.p.v. 5, lett b, art. 24 c.p.v. 1, lettera f) e art. 60 del D.Lgs. 196/2003;
4 – dell’errata applicazione e travisamento dell’art. 11 della delibera D.G. n. 1754 del 6.10.10 da parte del Presidio Ospedaliero, perchè in contrasto con le norme del combinato disposto ex artt. 13 c.p.v. 5, lett. b), art. 24 c.p.v. 1, lettera f) e art. 60 del D.lGS. 196/2003;
per l’ordine
di rilascio degli enti convenuti e in favore del ricorrente della predetta cartella clinica di pertinenza della sig.ra OMISSIS;
per la condanna
degli enti chiamati, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale ed a “contenuto esistenziale” derivato al ricorrente dal mancato rilascio in termini della predetta documentazione medica.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Gerardo Grazioso e Salvatore Basso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame OMISSIS le impugna il diniego di accesso ai documenti espresso dall’A.S.L. Foggia sull’istanza del ricorrente proposta da ultimo in data 18.12.2012, chiedendo altresì l’accertamento del proprio diritto di ottenere l’accesso alla documentazione richiesta (copia della cartella clinica della moglie), in relazione alla pendenza di giudizio per la declaratoria della nullità  del matrimonio, nonchè infine con richiesta di risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale cagionato dal ricorrente dal mancato tempestivo rilascio della predetta documentazione medica.
Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con OMISSIS, dapprima in forma civile in data 15.5.2003 e, successivamente, anche in forma religiosa in data 15.5.2004, assume di avere avviato – sia in sede ecclesiastica per il matrimonio canonico (libello depositato il 21.12.12 presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale di Bari), sia in sede civile (atto di citazione notificato il 27.12.12 presso il Tribunale di Bari) – azioni intendenti ad ottenere la nullità  dei medesimi.
Secondo quanto affermato in ricorso, il OMISSIS si sarebbe indotto ad intraprendere le predette azioni legali per avere appreso informalmente, in occasione di un breve ricovero della moglie presso il Presidio Ospedaliero di Manfredonia, che il predetto coniuge risulterebbe affetta da OMISSIS di OMISSIS.
Il ricorrente ha pertanto proposto accesso alla cartella clinica in date 14.11.2012, 22.11.2012 e, infine, 18.12.2012, cui ha fatto seguito l’impugnato diniego del 24.1.2013.
Il ricorrente, a fondamento della pretesa azionata, deduce i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 comma 7 l. 241/1990 e artt. 13, 24 e 60 e 60 del D.Lgs. 196/2003;
2) illegittimità  dell’art. 11 del provvedimento organizzativo relativo alle modalità  e ai criteri di accesso ai documenti amministrativi adottato dalla Regione Puglia – A.S.L. di Foggia con la delibera n. 1754/2010 perchè in contrasto con le norme del combinato disposto ex artt. 22 l. 241/1990, art. 13 co. 5 lett. b), art. 24 co. 1 lett. f) e art. 60 Dlgs. 196/2003;
3) travisamento e falsa applicazione della medesima norma da parte della Amministrazione interessata, anche per mancata applicazione, in contemperamento, della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003;
4) errata interpretazione, travisamento, mancata disapplicazione dell’art. 11 delibera D.G. 1754/2010 da parte della pubblica Amministrazione.
Si è costituita in giudizio la A.S.L. Foggia in persona del legale rappresentate pro tempore, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 10 maggio 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che l’accesso nei termini richiesti attiene alla sfera dei dati sensibilissimi, occorrendo pertanto procedere ad una valutazione comparativa rispetto alla consistenza dell’interesse antagonista all’accesso in termini estremamente rigorosi.
Deve anzitutto premettersi che sono infondati i motivi di censura con i quali il ricorrente contesta la legittimità  dell’interpello rivolto dall’Amministrazione nei confronti della controinteressata, atteso che la previa informazione risulta viceversa atto doveroso in particolare con riferimento alla natura di dati sensibilissimi propria della documentazione richiesta, non ricorrendo i presupposti per la deroga.
Sotto tale profilo, la condotta serbata dall’Amministrazione e il procedimento seguito che ha registrato la ferma opposizione della controinteressata in ordine al rilascio della documentazione richiesta appaiono del tutto legittimi ed immuni dai denunciati vizi, atteso che i dati di cui trattasi, in quanto dati sensibilissimi riferiti allo stato di salute, ricevono speciale protezione ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 22 del D.Lgs. 196/2003.
Quanto alla comparazione degli interessi in conflitto, rileva il Collegio che la costruzione della pretesa così come proposta dal ricorrente muove dall’erroneo presupposto del ritenere di per sè prevalente il proprio interesse all’accesso rispetto alla tutela del diritto alla riservatezza, nella specie relativo a dati sensibilissimi.
Proprio in ragione di quanto sopra rappresentato, appare legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione, non potendosi, ad avviso del Collegio, ritenere di natura paritetica gli interessi in conflitto, trattandosi di dati non ostensibili ai sensi dell’art. 22 commi 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003 se non previa rigorosa valutazione della domanda di accesso.
Non risulta invero dimostrata la pretesa essenzialità  di tale documentazione rispetto alle domande di nullità  del matrimonio proposte rispettivamente in sede civile ed ecclesiastica, in considerazione dei poteri istruttori attribuiti al Giudice Ordinario in materia, ivi compreso quello di cui agli artt. 210 e 213 c.p.c., nonchè della stessa attività  istruttoria demandata al Tribunale Ecclesiastico, quantomeno con riferimento ad una valutazione di certa rilevanza della documentazione di che trattasi ai fini della decisione della causa.
La domanda di accesso così come proposta appare invero finalizzata a perseguire interessi di carattere meramente esplorativo, risultando conseguentemente legittimo il rinvio operato dall’Amministrazione ad una previa valutazione di rilevanza ai fini del decidere o, comunque, ai fini istruttori da parte del Giudice investito dei rispettivi giudizi, al fine di evitare un uso strumentale e improprio di dati sensibilissimi.
Così ad esempio, ai fini del giudizio di rilevanza nonchè comunque ai fini di una concreta comparazione degli interessi in conflitto, il ricorrente non ha neanche ipotizzato che siffatta presunta infermità  del coniuge fosse sussistente alla data del matrimonio civile o del matrimonio canonico ovvero viceversa sopravvenuta, risultando in tal caso del tutto irrilevante ai fini della decisione dei giudizi proposti, atteso che dalla data dell’ultimo matrimonio alla data del ricovero risulta decorso circa un decennio.
Ed invero, trattandosi di giudizi volti alla declaratoria di nullità  del matrimonio e, quindi, con effetto ex tunc, non appare rilevante l’accesso a dati sensibilissimi che comproverebbe al più una situazione invece sopravvenuta a distanza di lungo tempo.
Il ricorso va dunque respinto sia con riferimento alla domanda di accesso, sia conseguentemente, con riferimento alla domanda risarcitoria, difettando tutti i presupposti della fattispecie risarcitoria e in assenza peraltro di un pur minimo assolvimento dell’onere di prova.
Ricorrono ragioni equitative per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
Il Collegio, in relazione ai contenuti della presente sentenza, dispone d’ufficio che sull’originale della sentenza sia apposta a cura della segreteria specifica annotazione volta a precludere in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità  di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità  e di altri dati identificativi degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Dispone, a cura della segreteria, l’oscuramento dei dati personali degli interessati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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