1. Processo amministrativo – Principi generali – Legittimazione a ricorrere e resistere – Successione fra Enti pubblici – Interruzione del processo – Esclusione
2. Processo amministrativo – Principi generali – Traslatio iudicii – Disciplina precedente alla L. n. 69/2009 – Applicazione
3. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Indennità di buonuscita – Prescrizione – Decorrenza – Principi
4. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Indennità di buonuscita – Benefici attribuiti al personale mutilato o invalido per causa di servizio – Istanza successiva al collocamento a riposo – Possibilità – Limiti
1. In caso di successione tra Enti pubblici in pendenza del giudizio amministrativo non si applica la disciplina dell’interruzione del processo di cui al c.p.c., che vale soltanto per le parti private: l’Ente successore, infatti, assume la legittimazione processuale passiva e l’onere di proporre le iniziative opportune per la tutela del pubblico interesse, sul quale il processo è destinato ad incidere, con la conseguenza che non sussiste l’onere, da parte del ricorrente, dell’integrazione del contraddittorio.
2. Anche prima dell’introduzione dell’istituto della traslatio iudicii con l’art. 59 della l. 69/2009 alla dichiarazione di difetto di giurisdizione poteva seguire, ad iniziativa di parte, il prosieguo della controversia avanti al giudice ordinario con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, secondo quanto stabilito dal giudice delle leggi (Corte Cost. n. 77/2007), dalla Suprema Corte (SS.UU. n. 4109/2007), e dal Consiglio di Stato (n. 3801/2007), a garanzia dell’applicazione dei principi del giusto processo.
3. àˆ principio generale che la prescrizione decorre solo dal momento in cui il relativo diritto può essere fatto valere (nel caso di specie l’indennità di buonuscita deve essere riconosciuta dal momento in cui la Prefettura di Foggia ha applicato al ricorrente i benefici attribuiti al personale invalido o mutilato per causa di servizio di cui alla L.n. 539/21950, riconoscendoglieli formalmente).
4. Il beneficio dell’aumento periodico biennale dello stipendio, attribuito agli invalidi di guerra dall’art. 44, R.D. n. 1290/1922 ed esteso dall’art. 1, L. n. 539/1950 agli invalidi per servizio dipendenti dello Stato e di Enti pubblici può utilmente essere domandato anche dopo il collocamento a riposo, purchè nel termine prescrizionale dal collocamento stesso, dato che gli stessi non attengono al riconoscimento di una qualifica superiore, ma riguardano una mera attribuzione economica alla quale l’istante ha diritto soltanto dopo che essa gli sia stata formalmente riconosciuta dalla Prefettura (momento in cui l’INPDAP viene investita dalla Prefettura della richiesta di effettuare i conteggi del maggior trattamento economico spettante all’istante).
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vedi Cons. St., sez. VI, sentenza 3 luglio 2014, n. 3369 – 2014; ric. n. 7464 – 2013
N. 00793/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01177/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2011, proposto da:
Biagio Testini, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Di Rella, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Trevi in Bari, via Tommaso Fiore, 62;
contro
INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Bove e Marcella Mattia, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Oberdan 40/U;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’accertamento e la condanna dell’amministrazione al pagamento
della maggiore indennità di buonuscita dovuta, in riassunzione del giudizio iniziato innanzi al Tribunale di Trani in funzione di Giudice del lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’INPDAP e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Francesca Petrucciani;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2013 per le parti i difensori avv.ti Pasquale Pellegrini, per delega dell’avv. Luigi Di Rella, Ilaria De Leonardis, per delega dell’avv. Marcella Mattia, e Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Biagio Testini, riassumendo il giudizio già iniziato innanzi al giudice ordinario conclusosi con sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, ha chiesto la condanna dell’INPDAP e del Ministero dell’Interno al pagamento in suo favore della maggiore indennità di buonuscita spettantegli, previo accertamento dell’esatto importo della stessa, con rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge.
Il ricorrente ha esposto che, con nota del 7 maggio 2008, la Prefettura di Foggia aveva comunicato all’INPDAP l’attribuzione del maggior stipendio liquidatogli con decreto del 27 agosto 2007, quale Ispettore di PS in quiescenza dal 1999, onde consentire all’ente di riliquidare l’indennità di buonuscita dovuta; con la nota del 29 settembre 2008 l’INPDAP aveva comunicato di non poter procedere alla riliquidazione dell’indennità in quanto prescritta ai sensi dell’art. 20 D.P.R. 1032/1973, essendo decorsi oltre cinque anni dalla data in cui il diritto era sorto; la Prefettura aveva rilevato, di contro, con la risposta del 9 ottobre 2008, che il diritto in questione era sorto solo in data 27 agosto 2007 per effetto del decreto di attribuzione prefettizio, ma l’INPDAP non aveva dato riscontro positivo alla richiesta.
Si sono costituiti l’INPDAP e il Ministero dell’Interno resistendo al ricorso ed eccependo l’estinzione del giudizio per la soppressione dell’INPDAP, la prescrizione del diritto azionato e l’improponibilità della domanda.
Alla pubblica udienza del 17 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di estinzione del giudizio con richiesta, in subordine, di interruzione dello stesso, per la soppressione dell’INPDAP, sollevata dalla difesa dell’ente, che deve essere disattesa in quanto infondata.
A seguito dell’entrata in vigore della l. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, che all’art. 21, comma 1, ha disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS dal I gennaio 2012, le relative funzioni sono state trasferite all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi.
La circostanza che l’INPDAP sia, nelle more del giudizio, confluito nell’I.N.P.S. non determina l’interruzione del processo, anche nell’ipotesi in cui si dovesse ravvisare un’ipotesi di estinzione dell’ente. Invero sul punto la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel senso che il rinvio alle disposizioni del c.p.c., in ordine alla interruzione del processo, valgono esclusivamente per le parti private e non per le amministrazioni o gli enti pubblici (C.d.S., sez. V, 7 settembre 2009, n. 5238; 15 luglio 2010 n. 4553; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, nn. 709/2012 e 320/2012). La successione fra enti pubblici determina, infatti, ipso iure a favore dell’Ente successore l’assunzione, ai fini del processo amministrativo, sia della legittimazione processuale passiva, sia dell’onere di assumere le iniziative opportune per la tutela del pubblico interesse, sul quale il processo incide, con la conseguenza che il ricorrente non ha l’onere di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente pubblico succeduto a quello intimato (T.A.R. Lazio, Roma, 26 luglio 2012 , n. 6980, C.d.S., sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465; T.A.R. Umbria, 14 luglio 1981, n. 254).
Anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inapplicabilità dell’istituto della traslatio iudicii, essendo stato il ricorso notificato in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 59 L. 69/2009, deve essere respinta.
Anche prima dell’introduzione di tale meccanismo ad opera del legislatore, infatti, in base ai principi sul giusto processo affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 77 del 2007), dalle Sezioni Unite (sentenza n. 4109/2007) e dal Consiglio di Stato (n. 3801/2007), alla dichiarazione di difetto di giurisdizione poteva seguire ad iniziativa di parte il prosieguo della controversia avanti al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda (cfr. Corte cost. n. 77/2007), e a tal fine le parti avevano l’onere di riassumere il giudizio dinanzi al giudice competente; tale regola è stata poi recepita dal legislatore con l’art. 59 L. 69/2009.
Del pari va respinta l’eccezione di improponibilità della domanda.
Nel caso di specie non può sostenersi, infatti, che non sia stata proposta la domanda di ricalcolo dell’indennità di buonuscita in sede amministrativa, in quanto con la nota del 7 maggio 2008, in atti, la Prefettura di Foggia ha inoltrato all’INPDAP la richiesta in questione, allegando i dettagliati conteggi del maggiore trattamento economico spettante da utilizzare come base per la riliquidazione dell’indennità ; sull’istanza l’ente si è pronunciato con la nota del 29 settembre 2008, recante il diniego di ricalcolo in considerazione della intervenuta prescrizione.
Di conseguenza il procedimento amministrativo avviato con la richiesta di riliquidazione dell’indennità si è regolarmente concluso con il diniego dell’INPDAP prima della proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Nè può essere accolta l’eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza, avendo il ricorrente sufficientemente specificato l’oggetto della propria pretesa ed allegato la documentazione relativa al maggiore trattamento retributivo applicatogli.
Va quindi esaminata l’eccezione di prescrizione.
Al riguardo deve rilevarsi che solo con il provvedimento del 27 agosto 2007 la Prefettura di Foggia ha applicato al Testini i benefici di cui alla L. 539/1950, con il conseguente aumento retributivo, di tal che, prima di tale data, il ricorrente non avrebbe potuto far valere il diritto alla maggiore indennità di buonuscita dovuta sulla base del maggiore trattamento economico spettantegli.
In applicazione dell’art. 2935 c.c., dunque, secondo il quale “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, nel caso in esame non può ritenersi compiuta la prescrizione quinquennale, decorrendo il relativo termine dall’agosto 2007 ed essendo stato notificato il ricorso introduttivo in data 6 novembre 2008.
Venendo all’esame del merito, il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Con la citata nota del 27 agosto 2007, infatti, la Prefettura di Foggia ha disposto l’applicazione in favore del ricorrente dei benefici di cui alla legge 539/1950.
I predetti benefici consistono in un incremento stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, spettante una sola volta in favore di coloro che, in costanza di rapporto di impiego, abbiano ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibili ad una delle categorie indicate nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. L’aumento è pari al:
a) 2,50 % dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;
b) 1,25 % dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.
I predetti scatti furono originariamente previsti dagli artt. 43 e 44, r.d. 30 settembre 1922, n. 1290 e poi rimodulati, per il personale militare, con gli artt. 117 e 120 del r.d. 31 dicembre 1928, n. 3458, riguardante disposizioni in favore del regio Esercito italiano.
Con gli artt. 1 e 3 della l. 15 luglio 1950, n. 539, vengono estesi a tutti i mutilati ed invalidi per servizio i benefici previsti in favore dei mutilati ed invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti per servizio quelli riservati ai congiunti dei caduti in guerra, ferme restando le peculiari disposizioni in materia previdenziale. La disposizione viene reiterata dall’art. 5 della l. 3 aprile 1958, n. 474 (recante provvedimenti di perequazione dei trattamenti agli invalidi per servizio).
Con riferimento all’applicazione di tali benefici la giurisprudenza ha affermato che gli stessi non attengono alla promozione ad una qualifica superiore, ma riguardano un’attribuzione economica; pertanto essi, in quanto riconosciuti nell’esclusivo interesse del dipendente, possono essere chiesti anche dopo il collocamento a riposo; a tal fine è sufficiente che il dipendente abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di mutilazioni o infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A allegata alla L. 19 febbraio 1942 n. 137, ancorchè non sia iniziato o condotto a termine il procedimento pensionistico o di equo indennizzo (T.A.R. Lazio Sez. II, n. 1172 del 18 febbraio 2003, n. 2243 del 21 marzo 2001; T.A.R. Bari, Sez. I, n. 240 del 7 aprile 1999; Cons. Stato, Sez. consultive, Ad. gen. n. 46 del 17 maggio 1993).
Nello stesso senso è stato precisato che il beneficio dell’aumento periodico biennale dello stipendio, attribuito agli invalidi di guerra dall’art. 44 R.D. 30 settembre 1922 n. 1290 ed esteso dall’art. 1 L. 15 luglio 1950 n. 539 agli invalidi per servizio dipendenti dello Stato e di enti pubblici, può utilmente essere domandato anche dopo il collocamento a riposo, purchè nel termine prescrizionale, occorrendo, all’uopo, distinguere tra la maturazione di fatto del presupposto del beneficio, in costanza del rapporto di lavoro, e la data del suo riconoscimento formale, così come della sua decorrenza giuridica, in epoca successiva. Se il secondo è effettuato – e anche domandato – dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il primo è pur sempre a quello imputabile, sicchè sarebbe irragionevole negarne la utilità riguardo al beneficio che solo ora può essere domandato (Cons. Stato, Sez. consultive, Sez. I, n. 1399 del 9 luglio 2009; Cons. Stato, Sez. I, 26 maggio 2004 n. 4703).
Tale era la situazione che si presentava all’INPDAP a fronte del riconoscimento dei benefici citati da parte della Prefettura di Foggia in favore dell’odierno ricorrente, di tal che, non essendo, per quanto sopra detto, decorso il termine di prescrizione, la pretesa di riliquidazione dell’indennità di buonuscita risulta fondata.
Il ricorso va quindi accolto, con accertamento del diritto del ricorrente a percepire la maggiore indennità di buonuscita dovuta a seguito della rideterminazione del trattamento economico spettante operata dalla Prefettura di Foggia con la nota del 27 agosto 2007 e condanna dell’ente resistente al pagamento delle somme dovute a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– accerta il diritto del ricorrente a percepire la maggiore indennità di buonuscita dovuta a seguito della rideterminazione del trattamento economico spettante operata dalla Prefettura di Foggia con la nota del 27 agosto 2007;
– condanna l’INPDAP al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a tale titolo;
– condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)