1. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Commissione giudicatrice –  Valutazione dell’offerta – Discrezionalità  tecnica-  – Sindacabilità  del GA – Limiti – Fattispecie


2. Risarcimento del danno  – Gara – Aggiudicazione – Commissione giudicatrice – Valutazione dell’offerta  – Discrezionalità  tecnica- Sindacabilità  del GA – Limiti –  – Effetti

1. Le valutazioni della Commissione di gara in ordine alle anomalie delle offerte economiche dei partecipanti, in quanto espressione di una lata discrezionalità  tecnica, sono sindacabili in sede giurisdizionale nelle sole ipotesi di macroscopica illegittimità , non essendo consentito al giudice amministrativo un controllo giurisdizionale che realizzi, di fatto, una sostituzione della stazione appaltante nella valutazione del merito delle offerte presentate dall’impresa partecipante. (Nel caso di specie è stato ritenuto  inammissibile il ricorso con cui  l’istante non deduce profili di irragionevolezza, arbitrarietà  e illogicità  delle valutazioni in esame, limitandosi a contestare l’idoneità  e la qualità  dei progetti dell’aggiudicataria e della seconda classificata, tanto più che il disciplinare di gara non vincolava i concorrenti alla soluzione progettuale suggerita dall’amministrazione, ma contemplava la possibilità  di proposte migliorative preordinate e rafforzare le condizioni di sicurezza progettuale).
 
2. L’insindacabilità  giurisdizionale delle valutazioni comparative compiute da una Commissione di una gara d’appalto sui progetti tecnici presentati dai concorrenti  esclude la configurabilità  di un danno ingiusto risarcibile.

N. 00808/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01304/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2012, proposto da: 
De Marco s.r.l., in proprio e nella sua qualità  di mandataria dell’A.T.I. con Campanale Giovanni & C. s.n.c. e Co.S.M. s.r.l., in persona dell’Amministratore unico p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Cafagna, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al viale della Repubblica n.16; 

contro
Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario Puglia (A.DI.SU. Puglia), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dalla prof. avv. Anna Maria Nico, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Putignani n. 168; 

nei confronti di
Edil Alta s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con la società  D’Attolico Paolo a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Nardelli, in persona dell’Amministratore unico p.t., con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al viale Quinto Ennio n.33; L’Internazionale Società  Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Alberto Clarizio e Anna Del Giudice, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, alla via Vito Nicola De Nicolò n.7; 

per l’annullamento
-del provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria ed aggiudicazione definitiva, dichiarato efficace con deliberazione del c. d. a. dell’A.DI.S.U. n.39 del 9 agosto 2012, comunicata con nota prot. n. 570 del 10/08/2012;
-dei verbali della commissione di gara contenenti le valutazioni tecniche ed economiche delle offerte dei concorrenti, e segnatamente:
a) del verbale della commissione di gara n. 5 del 21 giugno 2012;
b) del verbale della commissione di gara n. 6 del 22 giugno 2012;
c) del verbale della commissione di gara n. 7 del 29 giugno 2012;
d) del verbale della commissione di gara n. 8 del 2 agosto 2012 ore 11:002;
e) del verbale della commissione di gara n. 9 del 2 agosto 2012 ore 15:45;
-di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale;
per la declaratoria
di inefficacia del contratto ove medio tempore concluso e subentro della ricorrente nell’esecuzione;
nonchè per il conseguente risarcimento del danno;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Diritto allo Studio Universitario Puglia (A.DI.SU. Puglia), dell’Ati Edil Alta s.r.l. – D’Attolico Paolo s.r.l. e dell’Internazionale Società  Cooperativa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Paolo Cafagna; Anna Maria Nico; Anna Rita Lorusso, per delega dell’avv. Giovanni Nardelli; Luca Alberto Clarizio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- La presente controversia concerne la gara indetta dall’ADISU Puglia, con bando pubblicato sulla GUUE del 3 febbraio 2012, per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della Casa dello studente di Largo Fraccareta in Bari, per un importo a base d’asta pari a €12.280.209,33, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
All’esito della procedura è risultata aggiudicataria l’ATI Edil Alta s.r.l. – D’Attolico s.r.l.; al secondo posto si è classificata L’Internazionale società  cooperativa; al terzo l’odierna ricorrente.
Il gravame, articolato in un unico motivo di ricorso, è incentrato sulla contestazione della valutazione delle offerte tecniche effettuata dalla Commissione di gara.
Si sono costituite in giudizio l’aggiudicataria e la seconda classificata, nonchè la stazione appaltante, eccependo l’inammissibilità  e, comunque, l’infondatezza del ricorso.
All’udienza del 6 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione
2.- Il ricorso va in effetti dichiarato inammissibile sulla scorta di un’eccezione preliminare assorbente, formulata da ognuna delle parti costituite: le valutazioni tecniche compiute in sede di gara sono insindacabili da parte del giudice, salvo che non risultino viziate da illogicità  o irragionevolezza manifesta.
Ed invero, per costante e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’ambito del controllo giurisdizionale in materia di appalti non può essere esteso al merito amministrativo, non essendo consentito al giudice di sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione afferente il merito delle offerte presentate dall’impresa partecipante, ciò comportando un’illegittima invasione degli spazi riservati all’Amministrazione (cfr. da ultimo Sez.V n.1583/2012; in termini, sez. III, 28 marzo 2011, n. 1862).
Più precisamente, “in sede di valutazione comparativa delle offerte tecniche presentate nelle gare d’appalto le valutazioni¦caratterizzate dalla complessità  delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità  dell’esito della valutazione, sfuggono al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, se non vengono in rilievo specifiche censure circa la plausibilità  dei criteri valutativi o circa la loro applicazione”; sicchè alle “¦valutazioni della Commissione di gara in ordine all’idoneità  tecnica delle offerte dei vari partecipanti…non possono essere contrapposte le valutazioni di parte circa la (in)sussistenza delle prescritte qualità , trattandosi di questioni afferenti al merito delle suddette valutazioni tecnico-discrezionali, non sindacabili se non sotto il profilo dei criteri” (cfr. C.d.S., Sez. V, 8 marzo 2011, n. 1464). E ancora: “nell’ambito di una procedura….condotta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione in ordine all’idoneità  ed alla qualità  di un progetto costituisce espressione paradigmatica di lata discrezionalità  tecnica, con conseguente insindacabilità  del merito di dette valutazioni ove non inficiate da profili di erroneità , di illogicità  e di sviamento.”(stessa quinta Sezione del C.d.S., sentenza n.282 del 21 gennaio 2009).
A tale consolidato orientamento ha aderito anche questa Sezione (cfr., tra le altre, sentenze nn. 693 e 1244 del 2011).
Le suesposte riflessioni non escludono, tuttavia, qualsiasi forma di controllo giurisdizionale. Le valutazioni espresse dalla Commissione di gara devono tenere sotto il profilo della logicità , ragionevolezza e proporzionalità , essendo consentito l’intervento del giudice in ipotesi di illegittimità  macroscopiche. Ciò che resta escluso è il riesame comparativo dei contenuti dei progetti medesimi (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2009, n. 837).
Orbene, nel caso di specie tutto il ricorso è incentrato sulla denunzia di presunte deficienze strutturali dei progetti dell’aggiudicataria e della seconda classificata nonchè sulla previsione di utilizzo da parte di entrambe delle cd. FRP (fibre di carbonio in matrice epossidica) nella realizzazione degli interventi di ristrutturazione oggetto dell’appalto per cui è causa; utilizzazione ritenuta dalla società  ricorrente sconsigliabile per strutture sottoposte a rischio di incendio.
Tali contestazioni, tuttavia, non supportate peraltro da idonei elementi di prova ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 1 cod. proc. amm., si sostanziano in un tentativo di sostituzione dei giudizi tecnici già  motivatamente espressi dalla Commissione, verosimilmente nel rispetto dei criteri dettati dalla disciplina di gara e dalla normativa di settore (cfr. in particolare il D.M. 14 gennaio 2008). Non vengono dedotti nè emergono- profili di manifesta irragionevolezza, illogicità  e arbitrarietà  delle valutazioni cui la Commissione stessa è approdata all’esito del procedimento di verifica comparativa.
Del resto, le offerte dovevano essere valutate alla stregua dei criteri indicati all’art.9 del disciplinare, il quale non vincolava i concorrenti alla soluzione progettuale suggerita dall’Amministrazione ma contemplava la possibilità  di proposte migliorative preordinate a rafforzare le condizioni di sicurezza strutturale; con ciò stesso dilatando ulteriormente i margini di discrezionalità  valutativa che già  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa presuppone, sganciato com’è da parametri prettamente matematici sì da rimettere alla Commissione la scelta del contraente sulla scorta di una proposta più complessa. E l’art.9 in questione non è stato oggetto di impugnazione.
3.- L’insindacabilità  del potere esercitato in concreto dalla stazione appaltante esclude in radice la configurabilità  di un danno ingiusto risarcibile; sicchè l’azione risarcitoria proposta congiuntamente a quella di annullamento degli atti di gara va respinta per assenza dei presupposti.
Considerata, tuttavia, la complessità  della vicenda sottesa al presente giudizio, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria