1. Processo amministrativo – Principi generali – Motivi di ricorso – Motivi generici – Eccezione di inammissibilità – Fattispecie
2. Pubblico impiego – Concorso – Commissione giudicatrice – Discrezionalità – Sindacabilità – Limiti – Fattispecie
3. Pubblico impiego – Concorso – Commissione giudicatrice – Obbligo di astensione di un componente della Commissione – Nel caso di pubblicazione con uno dei candidati di una o più opere – Non sussiste
4. Pubblico impiego – Concorso – Commissione giudicatrice – Obbligo di astensione di un componente della Commissione – Requisiti di cui art. 51 c.p.c.
1. Non sussiste inammissibilità del ricorso per genericità delle censure nel caso di giustapposizione delle situazioni accademiche dei candidati, qualora le contestazioni tendano a dimostrare i vizi logici da cui sarebbe affetta l’attività docimologica della Commissione, comportanti al contempo il mancato rispetto dei criteri fissati dal bando.
2. Le valutazioni delle Commissioni di concorso, pur non qualificabili come ponderazione di interessi, rappresentano l’espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale ovvero attitudinale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (nel caso di specie, è stato ritenuto ammissibile il vaglio del Tribunale in quanto le censure formulate erano finalizzate ad evidenziare illogicità ed errori in cui sarebbe incorsa la Commissione).
3. Secondo l’univoca giurisprudenza il concorso a cattedre universitarie, investendo settori ristretti della comunità scientifica e vista la frequenza e la rilevanza delle pubblicazioni congiunte e dei gruppi di ricerca, non può sottostare a regole restrittive in tema di neutralità della selezione; conseguentemente, non comporta l’obbligo di astensione di un componente la Commissione giudicatrice la circostanza che vi sia un rapporto di personale conoscenza tra il commissario ed uno dei candidati o che questi abbiano pubblicato insieme una o più opere, presentate come titoli nell’ambito della selezione stessa.
4. La collaborazione tra commissario e candidato comporta l’obbligo di astensione, in applicazione dell’art. 51 c.p.c., soltanto laddove essa implichi comunanza di interessi economici con carattere di sistematicità , stabilità e continuatività tali da dar luogo, da un lato, ad un vero e proprio sodalizio professionale e dall’altro, da far ingenerare il sospetto che il giudizio sul candidato sortisca da conoscenza personale con il commissario e non da risultanze oggettive della procedura.
N. 00817/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01673/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2010, proposto da Marcello Migliore, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;
contro
Università degli Studi di Foggia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Federico Venuta, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;
Francesco Sollitto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
per l’annullamento
– del D.R. n. 678 – 2010, prot. n. 11596-VII/4 del 27.5.2010 (conosciuto a mezzo della nota prot. 12875-VII-1 del 21.06.2010, ricevuta in data 28.6.2010), recante l’approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per il S.S.D. MED/21 – Chirurgia Toracia, con dichiarazione di idoneità dei candidati Francesco Sollitto e Federico Ventura, unitamente agli atti concorsuali;
– ove intervenuti, dei provvedimenti recanti la chiamata dei vincitori della procedura concorsuale de qua, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia e/o altre Università , ancorchè allo stato non conosciuti nei loro estremi e contenuti, con riserva espressa di motivi aggiunti;
– ove intervenuti, dei provvedimenti recanti la presa di servizio dei vincitori presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia e/o altre Università , ancorchè allo stato non conosciuti nei loro estremi e contenuti, con riserva espressa di motivi aggiunti;
– di ogni atto, provvedimento o verbale della commissione giudicatrice;
– ove occorra e nei limiti degli interessi dedotti dal ricorrente con il presente gravame, del bando di concorso e dei criteri di valutazione;
– di ogni altro atto a questi connesso, conseguente o presupposto, ancorchè, allo stato, non conosciuto dalla ricorrente;
– nonchè per l’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati;
– nonchè per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere valutato correttamente e, cioè, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri fissati dalla commissione giudicatrice;
– nonchè per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato vincitore della valutazione comparativa de qua, alla luce della circostanza che la valutazione dei titoli scientifici dei candidati risultati vincitori è, ictu oculi, manifestamente illogica, essendo stata operata in violazione dei criteri di massima fissati dalla commissione nella prima riunione, nonchè della normativa vigente;
– nonchè per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere una nuova valutazione, da parte di una commissione diversa;
– nonchè per il riconoscimento al ricorrente del risarcimento dei danni in dipendenza dei provvedimenti impugnati, e, quindi, anche per perdita di chance, con la condanna dell’Ente al pagamento anche delle spese tutte sostenute in relazione partecipazione al concorso, al procedimento ed al presente giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Foggia, di Federico Venuta e di Francesco Sollitto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Carlo Loiodice, su delega dell’avv. Aldo Loiodice, avv. dello Stato Ines Sisto, avv. Maurizio Di Cagno, su delega dell’avv. Gianluigi Pellegrino, e avv. Enrico Follieri;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, professore associato di chirurgia toracica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania e (dopo l’indizione del concorso) Direttore della Scuola di Specializzazione in chirurgia toracica istituita presso la medesima Università , partecipava al concorso ad un posto di professore ordinario bandito dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia per il S.S.D. MED/21 – chirurgia toracica.
All’esito dello stesso, ha impugnato il decreto rettorale n. 678-2010, prot. n. 11596-VII/4 del 27 maggio 2010, recante l’approvazione degli atti della procedura e la dichiarazione d’idoneità dei candidati Francesco Sollitto e Federico Venuta, unitamente agli atti concorsuali, nonchè, ove intervenuti, dei provvedimenti di chiamata dei vincitori e di presa di servizio degli stessi. Ha avanzato altresì domanda risarcitoria dei danni (ivi compresi quelli per perdita di chance) provocatigli dall’azione dell’Università .
Deduce il seguente, articolato motivo:
violazione, erronea e falsa applicazione di legge – violazione di ogni principio in materia di valutazione dei titoli – violazione, erronea e falsa applicazione del bando di concorso e del criteri fissati dalla commissione – eccesso di potere – incoerenza, illogicità ed irragionevolezza delle valutazioni – disparità di trattamento fra i candidati – difetto di motivazione – erronea presupposizione -ingiustizia manifesta.
In sostanza l’interessato denuncia che i giudizi, espressi dalla commissione giudicatrice, palesano l’assoluta irragionevolezza ed incoerenza delle valutazioni, nonchè l’indebita disparità di trattamento fra i candidati, in quanto, mentre i propri titoli sono stati sistematicamente e macroscopicamente sviliti, quelli dei prof. Francesco Sollitto e Federico Venuta sono stati sovrastimati.
Si sono costituiti l’Università degli Studi di Foggia e i controinteressati, eccependo sotto vari profili l’inammissibilità del gravame e contestando nel merito le tesi attoree.
Infine sulle conclusioni delle parti, sviluppate anche in memoria, la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 26 marzo 2013.
2.a. Occorre innanzi occuparsi delle sollevate eccezioni d’inammissibilità del ricorso, sollevate dal prof. Sollecito e (per quanto riguarda la seconda) anche succintamente dal prof. Venuta.
Quella relativa alla denunciata genericità delle censure, perchè formulate come mera giustapposizione delle situazioni accademiche del prof. Migliore e dei due idonei, senza evidenziare alcun parametro di legittimità alla stregua del quale sindacare la validità dell’atto che si assume come lesivo, non può essere accolta. àˆ chiaro infatti che le contestazioni tendono a dimostrare i vizi logici da cui sarebbe affetta l’attività docimologica della commissione, comportanti al contempo il mancato rispetto degli stessi criteri fissati dal bando (costituito dal decreto del Rettore 22 febbraio 2008, prot. n. 6761-VII/1, rep. D.R. n. 300-2008) e dal D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.
Quanto al rilievo secondo il quale la domanda, come articolata, comporterebbe la sostituzione del giudizio del Tribunale a quello della commissione, attraverso una valutazione nel merito (preclusa in sede di giurisdizione di legittimità ), occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, le valutazioni delle commissioni di concorso, pur non qualificabili come ponderazione di interessi, rappresentano pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ne consegue che il giudice non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; Sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6037).
L’eccezione dev’essere allora letta alla luce di questo pacifico orientamento: di conseguenza, si deve ritenere che le censure formulate dal ricorrente, attraverso l’esposizione di tutta una serie di circostanze riguardanti i titoli dei partecipanti alla selezione, siano dirette in definitiva non tanto a provocare un’inammissibile ripetizione delle valutazioni da parte del giudice, quanto finalizzate ad evidenziare l’illogicità e i macroscopici errori nei quali sarebbe incorsa la commissione; per tale ragione e nei suddetti limiti, le contestazioni mosse quindi possono e debbono essere vagliate dal Tribunale.
2.b. Ai fini dell’esame nel merito, conviene premettere che il giudizio d’idoneità è stato formulato sulla base delle indicazioni del decreto del Rettore 22 febbraio 2008 (che non è stato impugnato) e, in particolare dell’art. 5, commi secondo e terzo (che riproducono l’art. 4 , commi secondo, terzo e quarto, del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117), secondo il quale “Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:
a. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b. apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c. congruenza del!’ attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico – disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
d. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica e. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.
Per i fini di cui sopra la Commissione farà anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:
l. l’attività didattica svolta, anche all’estero;
2. i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
3. l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri;
4. i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca; soprattutto nelle valutazioni comparative a posti di professore associato;
5. il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’art. 3, comma 2, del D.L. 27.07.1999, n. 297;
6. l’attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motori e, in campo tecnico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico- disciplinari in cui siano richieste specifiche competenze;
7. l’organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca;
8. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale”.
In concreto, a conclusione delle operazioni è stato formulato il seguente giudizio sul ricorrente, prof. Migliore:
“Carriera iniziata in Chirurgia Generale e poi virata in Chirurgia Toracica. Formazione articolata in vari ambienti, con punte di eccellenza presso Istituzioni estere. Attività didattica ed assistenziale buona. Attività di ricerca ottima. La Commissione, all’unanimità , esprime un giudizio di BUONO”.
Lo stesso Organo collegiale invece, nei confronti del prof. Sollitto, nei cui riguardi si appuntano prevalentemente le critiche dell’istante, si è così espressa:
“La carriera è interamente accademica, progressiva e nell’ambito della Disciplina della presente valutazione comparativa. L’attività didattica è notevole e non comune. L’attività clinico-assistenziale è rimarchevole, comprovata dai dettagliati ruoli rivestiti e dalla casistica operatoria ben documentabile. L’attività scientifica, pur essendo prevalentemente su riviste nazionali, abbraccia tutti gli argomenti della Disciplina. La Commissione, all’unanimità , esprime un giudizio di LODEVOLE”.
A tal punto conviene chiarire che il curriculum del prof. Venuta (e correlativamente il giudizio d’idoneità ) si presenta immediatamente dotato di spessore diverso dagli altri due concorrenti, tant’è che l’istante si limita ad avanzare solo alcuni dubbi, tra i quali appaiono pertinenti (ma, invero, non risolutivi) quelli sulle circostanze che il medesimo non abbia mai ricoperto il ruolo di Responsabile di Unità operativa e che non abbia alcun’esperienza come chirurgo indipendente. In realtà , egli, oltre ad essere dirigente di I livello presso l’Unità complessa di chirurgia toracica del Policlinico Umberto I di Roma, vanta un’attività chirurgica completa e rilevante, che, proprio per la complessità delle operazioni, l’ha visto agire in queste occasioni prevalentemente inèquipe come primo operatore ovvero tutor, come riportato nel profilo del candidato.
Per quanto concerne invece il raffronto tra il professor Migliore e il professor Sollitto, dalla documentazione emergono fattori oggettivi che giustificano le conclusioni della commissione e che depongono nel senso che la relativa valutazione non sia stata inficiata d’alcun vizio logico o disparità di trattamento.
In primo luogo, i titoli che il ricorrente ritiene sottostimati o addirittura ignorati dalla commissione invero, in alcuni casi, non sono documentati e a volte addirittura dichiarati in modo approssimativo. Ciò vale per una serie di elementi sui quali si soffermano le deduzioni del ricorrente, come, ad esempio, il premio per il miglior ricercatore europeo assegnato dalla Società europea di chirurgia cardio-toracica, la cosiddetta abilitazione europea in chirurgia toracica, le esperienze all’estero (sia sotto l’aspetto accademico sia sotto quello assistenziale), le quali, per alcuni periodi, soprattutto in America) paiono essere più che altro assimilabili alla frequenza di un dottorato o ad una borsa di ricerca; analoghe lacune si rinvengono a proposito della dimostrazione dell’attività assistenziale svolta (sia in Italia, sia all’estero), mentre tali caratteristiche non sono affatto riscontrabili nell’ambito delle precise attestazioni e delle meticolose dichiarazioni del professor Sollitto.
In secondo luogo, l’argomento relativo all’impact factor e agli altri indici usati dalla comunità scientifica internazionale, su cui si fonda sostanzialmente la censura relativa alla valutazione delle pubblicazioni, oltre ad essere in sè contestato in fatto dalle controparti, non convince.
Questi indici infatti (perlomeno prima dell’indizione dell’abilitazione unica nazionale) non rivestivano nella procedura, in base del bando, un ruolo predominante, coerentemente a quanto affermato in giurisprudenza, per la quale l’impact factor “rappresenta uno dei criteri di valutazione, ma non certo l’unico o principale criterio al quale la commissione debba attenersi” dovendo, ai sensi del medesimo art. 4 del D.P.R. n. 117 del 2000, essere espresso “un giudizio sulla qualità intrinseca delle pubblicazioni che non può determinarsi solo sulla base di un fattore astratto quale l’impact factor” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 giugno 2010, n. 3561; 29 aprile 2013, n. 2330).
In terzo luogo, è innegabile il dato che, nella prima fase della sua carriera, il ricorrente si sia occupato di chirurgia generale e che comunque nel tempo il suo interesse si sia focalizzato prevalentemente sull’esofago. Le conclusioni che da tali premesse ne traggono i commissari non sono in sè illogiche, per cui a tale limite deve arrestarsi l’esame del Collegio, riguardante valutazioni di carattere prevalentemente tecnico.
In questo contesto deve inquadrarsi il dottorato di ricerca (in fisiopatologia chirurgica) del Migliore, attinente in realtà al settore della chirurgia generale.
Infine, per completezza, deve chiarirsi la portata della circostanza, riportata nell’atto introduttivo del giudizio (ma poi non sviluppata propriamente come motivo di gravame), che con il membro (segretario) della commissione, professor Michele Loizzi, il professor Sollitto abbia collaborato e abbia redatto gli articoli sottoposti alla verifica concorsuale.
Si deve rammentare al proposito che la giurisprudenza è univoca nel senso che, investendo la procedura settori ristretti della comunità scientifica e vista la frequenza e la rilevanza delle pubblicazioni congiunte e dei gruppi di ricerca, il concorso a cattedre univeristarie non può sottostare a regole restrittive in tema di neutralità della selezione. In particolare, la presenza nella commissione esaminatrice di componenti che abbiano personale conoscenza, o rapporti di collaborazione, con taluni candidati, o abbiano redatto con gli stessi pubblicazioni, presentate come titoli nell’ambito della selezione stessa non incide in sè sulla legittimità della procedura comparativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 gennaio 1999, n. 8; 5 maggio 2001, n. 2707; 15 marzo 2004, n. 1325; 29 luglio 2008, n. 3797; 26 gennaio 2009, n. 354; 17 marzo 2010, n. 1567; 28 giugno 2010, n. 4145; 18 agosto 2010, n. 5885). Naturalmente ferma restando, a quest’ultimo riguardo, la necessità d’individuare l’apporto personale del candidato e la salvaguardia delle situazioni d’incompatibilità , connesse a rapporti di parentela o alle altre ragioni, di cui all’art. 51 del codice di procedura civile, fra le quali quella della collaborazione che presenti una comunanza di interessi economici, con carattere di sistematicità , stabilità , continuatività ed intensità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 maggio 2001, n. 2589; 31 maggio 2012, n. 3276).
In ogni caso, ove l’interessato fosse stato a conoscenza di fatti specifici potenzialmente idonei a pregiudicare l’imparzialità del membro della commissione (fatti che comunque non ha indicato neppure in sede processuale) avrebbe dovuto avanzare formale istanza di ricusazione entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina, come prescritto dall’art. 6, comma secondo, dell’avviso.
In conclusione il ricorso va respinto, mentre il complesso della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)