1. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Anomalia – Giustificazioni – Modificabilità – Limiti
2. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Anomalia – Giustificazioni – Costo personale – Costo medio – Tabelle ministeriali – Deroga – Possibilità – Discrezionalità della p.A. – Sussiste
3. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Anomalia – Giustificazioni – Costo personale – Stima ora annue mediamente non lavorate – Tabelle ministeriali – Previsioni statistiche e prudenziali – Deroga – Possibilità – Limiti
1. In una gara per l’affidamento di un contratto pubblico è possibile che il concorrente abbia a modificare le giustificazioni all’anomalia dell’offerta, dovendo ritenersi ammissibili le giustificazioni sopravvenute, le compensazioni tra sovrastime e sottostime e un limitato rimaneggiamento di alcuni elementi delle giustificazioni stesse, purchè l’offerta risulti, nel suo complesso, affidabile e non alterata.
2. Premesso che il giudizio favorevole di non anomalia espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti di un’offerta presentata da un concorrente ad una gara d’appalto è connotato da ampia discrezionalità e non può essere sindacato se non emergano profili di manifesta illogicità , è legittima l’ammissione in gara della ditta che abbia giustificato l’indicazione di un costo della manodopera inferiore ai minimi stabiliti nelle tabelle ministeriali, facendo riferimento a specifici elementi di abbattimento del suddetto costo ritenuti pregnanti dalla Commissione giudicatrice (nella specie, con riferimento al servizio di portierato, accoglienza ospiti e centralino di residenze universitarie, sono stati ritenuti elementi giustificativi della riduzione del costo del personale: la chiusura dei collegi universitari nei periodi estivo e natalizio, il lavoro notturno affidato ai neo-assunti, le agevolazioni della l.n. 407/1990 riconosciute a tutto il personale assunto e la tariffa del premio INAIL derivante dalla certificazione di qualità ).
3. à‰ legittimo il giudizio di congruità dell’offerta presentata da una ditta concorrente ad una gara d’appalto, pur se connotata da un costo del personale recante una stima delle ore medie non lavorate inferiore a quella prevista, su base statistica e prudenziale, dalle tabelle ministeriali, ove tale situazione sia stata adeguatamente giustificata dalla concorrente (nella specie il TAR ha condiviso l’operato della p.A. che aveva accettato le giustificazioni della ditta aggiudicataria relative alla bassa incidenza delle patologie professionali, essendo in questione un lavoro di portierato “discontinuo e di semplice attesa” e alla documentata, modesta percentuale di assenza dovuta a malattie generiche nell’ultimo triennio).
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Vedi ricorso TAR n. 12 – 2013; ordinanza n. 34 – 2013 massimata e pubblicata nella banca dati ordinanze.
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Vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza 31 luglio 2013, n. 3076 – 2013; ric. n. 4664 – 2013; sentenza 5 giugno 2015, n. 2770 – 2015
N. 00819/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2013, proposto dalla Ariete Soc. Coop., in proprio e quale capogruppo della A.T.I. con Leader Service s.c.a r.l., e dalla Leader Service s.c.a r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Enzo Augusto e Roberto D’Addabbo, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 147;
contro
A.D.I.S.U. Puglia – Agenzia per il diritto allo studio universitario, rappresentata e difesa dall’avv. Brigida Mulinelli, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari;
nei confronti di
Atlantis Consorzio Servizi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Cammarota e Donato De Carlo, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Navach in Bari, via De Rossi n. 102;
per l’annullamento
a) della delibera del consiglio di amministrazione della ADISU Puglia n. 61 del 28.11.2012 – comunicata alle ricorrenti con nota/racc.prot. n. 802 del 29.11.2012 – con cui l’appalto per l’affidamento dei servizi di portierato, accoglienza ospiti e centralino delle residenze studentesche della ADISU Puglia,ex sede di Bari Università , è stato definitivamente aggiudicato al Consorzio Atlantis;
b) dei verbali di gara n. 7 del 17.10.2012, n. 8 del 26.10.2012, n. 9 del 6.11.2012, n. 10 del 12.11.2012, nella parte in cui la commissione, nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta del Consorzio Atlantis, non l’ha esclusa per incongruità ed ha, invece, ritenuto attendibile gli elementi giustificativi prodotti dalla predetta ditta, giudicando l’offerta valida e coerente;
c) del verbale, i cui estremi non sono noti, con cui la commissione ha sancito l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore del Consorzio Atlantis;
d) di ogni altro atto, antecedente e/o susseguente, comunque connesso, ancorchè non conosciuto;
per la declaratoria d’inefficacia
del contratto d’appalto, ove stipulato, ai sensi dell’art. 121, comma I, lett. c), o comunque dell’art. 122 del D. Lgs. n. 104/2010,
nonchè per la condanna
della ADISU Puglia a risarcire alle ricorrenti tutti i danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.D.I.S.U. Puglia e di Atlantis Consorzio Servizi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Roberto D’Addabbo, Brigida Mulinelli e Donato De Carlo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società cooperativa Ariete, con la Leader Service s.c. a r.l., impugna la deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Azienda per il diritto allo studio universitario- A.DI.S.U. Puglia 28 novembre 2012 n. 61, con cui è stata aggiudicato al consorzio Atlantis il servizio di portierato, accoglienza ospiti e centralino delle residenze studentesche in Bari, e chiede la declaratoria di efficacia del contratto ex articoli 121 e 122 del decreto legislativo n. 104/2010, nonchè il risarcimento dei danni.
L’esito della gara è stato comunicato alla ricorrente con nota del 29 novembre 2012, ai sensi dell’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici).
La suddetta selezione consisteva in una procedura aperta d’aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla valutazione complessiva dell’offerta sarebbero state ammesse solo le ditte a cui fosse stato attribuito un punteggio superiore a 30 per l’offerta tecnica.
Di fatto, la cooperativa Ariete ha ottenuto 50 punti per l’offerta tecnica e 32,44 per quella economica (riparimetrati con il metodo aggregativo-compensatore, di cui all’allegato P del d.p.r. n. 270/2010), collocandosi al secondo posto della graduatoria.
Non risulta agli atti il preavviso di ricorso, di cui all’articolo 243-bis, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo 20 marzo 2010 n. 53.
In definitiva la ricorrente denuncia che, dopo una serie di richieste di chiarimenti in ordine alla congruità dell’offerta del consorzio Atlantis, sospettata di anomalia ai sensi dell’articolo 86 del codice degli appalti, la A.DI.S.U. abbia infine accettato le giustificazioni e perciò aggiudicato l’appalto, nonostante tutte le discrasie presenti nell’iter procedimentale e nelle stesse dichiarazioni dell’impresa.
In sintesi, secondo la prospettazione attorea, il consorzio Atlantis nelle giustificazioni avrebbe modificato il numero di unità del personale (già non univocamente risultante dal confronto tra offerta tecnica ed economica) rispetto all’offerta economica e avrebbe previsto un costo della manodopera inferiore ai valori minimi tabellari, avente funzioni di parametro legale, ai sensi dell’articolo 86, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Si sono costituiti l’Azienda per il diritto allo studio universitario e il consorzio Atlantis, eccependo l’inammissibilità del ricorso e contestando le tesi avverse.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza della Sezione 17 gennaio 2013 n. 34, per i seguenti motivi:
“Visto che, in sintesi, secondo la prospettazione attorea, il consorzio Atlantis avrebbe modificato, con le giustificazioni, l’offerta originariamente presentata e valutata dalla commissione, nonchè, in particolare, avrebbe previsto un costo della manodopera inferiore ai valori minimi tabellari, aventi funzione di parametro legale, ai sensi dell’articolo 87, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
considerato che, di fronte alle censure mosse, la A.DI.S.U. riconosce di aver prioritariamente prestato attenzione al costo del personale;
considerato che tale modus operandi appare prima facie collidente con l’articolo 87, primo comma (“la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonchè, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta”);
considerato che tale norma, definendo l’ambito delle giustificazioni, delinea anche quello della verifica da parte della Stazione appaltante;
considerato che essa assume particolare rilievo in una fattispecie in cui è incontestata la circostanza che il costo per gli addetti risulti inferiore ai valori minimi tabellari (CCNL Multiservizi), mentre la ricorrente denuncia che il consorzio Atlantis avrebbe tagliato alcuni costi (come quelli per la polizza definitiva e per la registrazione del contratto) e ne avrebbe imputato altri (per le ore dedicate alla formazione del personale, specificamente prevista nell’offerta tecnica) al costo relativo alla sicurezza;
considerato che su tali congiunti punti, oltre che su quelli riguardanti la stima delle ore non lavorate (che si riferiscono, in definitiva, secondo quanto ipotizzato dallo stesso consorzio, a lavoratori provenienti da altra ditta o di nuova assunzione) non sembra essere stata compiuta una valutazione coordinata e complessiva, tenendo peraltro conto del disposto dell’articolo 87, quarto comma, secondo periodo, per il quale “Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta” [secondo i parametri indicati nel primo periodo] “e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”;
visti gli artt. 55, 120 e 119 del codice del processo amministrativo;
considerato pertanto che si rinvengono i presupposti per disporre le opportune misure cautelari, ai sensi dell’articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ai fini del riesame delle giustificazioni dell’aggiudicatario”.
L’esito è stato confermato in appello dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con ordinanza 19 marzo 2013 n. 977, “Ritenuto che:
sebbene i motivi formulati dall’odierno appellante sollevino questioni che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, appaiono meritevoli di positivo apprezzamento, tuttavia, allo stato – considerata sia l’imminente udienza di discussione del merito innanzi al Tribunale amministrativo regionale (fissata per il 26 marzo 2013), sia la circostanza che l’Ariete soc. coop. gestisce attualmente il servizio conteso – non sussistono i presupposti per accogliere l’appello cautelare”.
Successivamente, senza che la A.DI.S.U. abbia riesaminato le giustificazioni dell’aggiudicatario, in ossequio all’ordinanza del T.A.R., sulle conclusioni delle parti, sviluppate anche in memoria, la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 26 marzo 2013″.
2. Il nucleo delle contestazioni della cooperativa Ariete riguarda la modifica, nelle varie fasi del procedimento selettivo, dell’indicazione delle unità del personale operata dal consorzio Atlantis e il costo della manodopera che si collocherebbe ad un livello inferiore ai valori minimi tabellari, in contrasto con l’articolo 86, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
In particolare, secondo la tesi attorea, il Consorzio Atlantis
-in ognuna delle note di giustificazione, avrebbe prodotto una diversa tabella di costo del lavoro;
-nel corso della vicenda, avrebbe fatto riferimento ad un numero inferiore di ore relative al personale già in servizio;
-nel corso della vicenda, avrebbe riferito di voler utilizzare la mobilità quale assunzione agevolata per poi passare alla dichiarazione di voler usufruire dell’agevolazione della legge n. 407/1990, senza chiarire per quanti e quali dipendenti;
-ha ridotto le ore non lavorate (per malattie, infortuni e maternità ) senza fornire univoci dati a giustificazione;
-ha azzerato le ore di formazione del personale, specificamente prevista invece l’offerta tecnica, imputando il relativo costo alla sicurezza;
-ha azzerato le ore per il diritto allo studio;
-non ha computato i costi per la polizza definitiva e per la registrazione del contratto, precedentemente stimati dalla stessa controinteressata in € 15.000.
Ciò premesso, occorre innanzi tutto esaminare le eccezioni d’inammissibilità del ricorso per respingerle.
Il rilievo delle parti, secondo le quali la Cooperativa Ariete domanderebbe in definitiva la sostituzione di una valutazione di merito da parte del giudice a quella effettuata dall’Amministrazione, invero non ha pregio.
L’istante si è infatti limitata a chiedere sostanzialmente la verifica, da un lato, della coincidenza dell’offerta rimodulata a seguito delle giustificazioni con quella originariamente presentata e considerata dalla commissione aggiudicatrice e, dall’altro, la rispondenza della proposta contrattuale ai parametri di legge.
Nel merito si deve osservare che nella dialettica processuale sono stati chiariti molti aspetti della vicenda con il risultato sostanzialmente di ridimensionare l’incidenza sia della formazione del personale (poichè il personale destinatario era in maggioranza già addestrato ed esperto, in quanto in servizio presso la precedente ditta, ovvero la stessa Ariete, e si è scelto di aggregare i corsi professionalizzanti a quelli relativi alla sicurezza le cui spese sono ampiamente coperte dall’importo per gli oneri relativi alla sicurezza) sia dei costi per la polizza definitiva (perchè in realtà la cauzione è stata versata in contanti) e per la registrazione del contratto.
Occorre osservare altresì che l’esistenza di alcune variazioni e discrasie nei dati offerti dal consorzio nei chiarimenti via via forniti (per lo più ricollegabili alla tardiva consapevolezza dell’estensione di alcuni benefici di legge), non essendo stato dimostrato che esse rappresentino una modifica essenziale dell’offerta nel suo complesso, non incide in sè sulla legittimità del giudizio espresso dalla commissione; ciò è ancor più vero se si considera l’avvenuta abrogazione dell’articolo del comma quinto dell’articolo 86 del T.U. dei contratti pubblici, ad opera dell’articolo 4-quater del decreto legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, che ha così eliminato un possibile strumento (appunto le giustificazioni preventive) che assicurava la simultaneità della formulazione dell’offerta e dell’analisi dei costi rilevante per la verifica dell’offerta anomala.
àˆ stato infatti in generale chiarito che mentre l’offerta economica è immodificabile da parte dei concorrenti, modificabili sono invece le giustificazioni; sono quindi senz’altro ammesse giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, così come non può vietarsi un limitato rimaneggiamento di taluni elementi delle giustificazioni stesse, purchè l’offerta contrattuale non risulti alterata e venga ritenuta nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione (così, di recente, Cons. Stato, Sez. VI, 24 agosto 2011 n. 4801; Sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3146; Sez. VI, 7 marzo 2008 n. 1007).
Dunque, la presenza, nella fase del contraddittorio con l’impresa aggiudicataria, di eventuali significativi elementi di novità o difformità rispetto alle prime giustificazioni (anche in correzione di precedenti errori presenti nella documentazione), non comporta di per sè un’inammissibile modifica dell’offerta originaria, nè consente alla stazione appaltante di disporre l’esclusione senza considerare l’effettiva e concreta inattendibilità del ribasso proposto.
I dubbi quindi si concentrano in definitiva sulla stima del costo del lavoro (che rappresenta la voce di maggior rilievo nel servizio), anche per la parte in cui esso discende dalla riduzione delle ore non lavorate per malattie, infortuni e maternità (rispetto all’ammontare medio calcolato nelle tabelle ministeriali) e dall’azzeramento delle ore di studio. I rilievi si appuntano quindi, in sostanza, sul nucleo della valutazione sul costo orario di euro 11,83 (che pure si discosta per difetto dal costo medio come riportato nelle tabelle ministeriali e, in particolare, in quelle approvate con decreto ministeriale del 23 maggio 2012), operata dalla commissione che ha ritenuto comunque accettabile la proposta contrattuale, poichè essa soddisfa l’obiettivo di conseguire un servizio adeguato al prezzo più conveniente tra quelli proposti, garantendo peraltro anche un profitto alla ditta, seppur modesto.
Tale ultimo elemento peraltro non è decisivo per giudizio di anomalia, non potendo essere individuata, a tal fine, una soglia rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi sempre incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale globalmente considerata, fermo restando che soltanto il totale azzeramento dell’utile non è giustificabile (Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2009 n. 215).
Più in generale, non è inutile ricordare il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in tema di anomalia dell’offerta negli appalti pubblici, secondo il quale il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso d’illogicità manifesta o di erroneità fattuale, la cui manifestazione non abbisogna di una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia (tra molte, Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011 n. 1090).
La verifica inoltre non deve assumere quale oggetto esclusivo la ricerca di specifiche inesattezze dell’offerta economica o delle giustificazioni, ma deve tendere alla formulazione di un giudizio globale e sintetico sulla serietà ed affidabilità dell’offerta nel suo insieme (Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2010 n. 1414; Sez. VI, 24 agosto 2011 n. 4801).
La commissione in definitiva ha preso in considerazione le circostanze evidenziate dall’aggiudicataria, che giustificavano il livello di retribuzione. In particolare, il consorzio aveva sottolineato alcuni dati: l’articolazione del servizio in 45 settimane annuale, considerata la chiusura dei collegi universitari nel periodo estivo e natalizio, le modalità del lavoro notturno affidato esclusivamente ai neo-assunti, l’applicabilità dei benefici di cui alla legge n. 407/1990 estesi a tutto il personale (cioè non solo ai 4 neoassunti ma anche agli 11 dipendenti provenienti dalla Ariete, in quanto il caso di passaggio è equiparato alla nuova assunzione, il che porta a risparmi anche nel calcolo dell’anzianità ), l’utilizzo dei lavoratori nel turno notturno e la tariffa del premio INAIL derivante dalla certificazione di qualità .
Si deve pertanto ritenere che il giudizio favorevole espresso sul ribasso della controinteressata che non presenti profili di manifesta illogicità , irragionevolezza o travisamento e costituisca legittima espressione della discrezionalità riservata alla stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2012 n. 1513; Sez. V, 20 giugno 2011 n. 3675; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 8 marzo 2012 n. 506; 6 dicembre 2012 n. 2072). Ciò anche in relazione alla funzione delle tabelle ministeriali, poste a parametro, che hanno un valore meramente ricognitivo del costo del lavoro e non possono pregiudicare la partecipazione alle gare di operatori economici che, per particolari ragioni giuridico-economiche, valutate dalla stazione appaltante in sede di accertamento della congruità dell’offerta, possano presentare offerte più vantaggiose, come hanno chiarito sia l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (pareri nn.178/2008, 259/2008, 172/2010, 87/2011) sia la giurisprudenza amministrativa, secondo la quale “il mancato rispetto dei minimi tabellari, o, in mancanza, dei valori indicati dalla contrattazione collettiva non determina l’automatica esclusione dalla gara, ma costituisce un importante indice di anomalia dell’offerta che dovrà essere poi verificata attraverso un giudizio complessivo di remuneratività “, nel rispetto dell’insopprimibile esigenza di contraddittorio, sottolineata anche dalla Corte di giustizia sin dalla sentenza 27 novembre 2001, cause C-285/99 e C-286/99, Soc. Lombardini: Nel complesso, quindi, la stazione appaltante ben può dichiarare la congruità di un’offerta che indichi uno scostamento rispetto ai parametri indicati nelle dette tabelle, purchè tale scostamento non sia eccessivo, salvaguardando le retribuzioni dei lavoratori, e risulti debitamente motivato (Cons. di Stato, Sez. VI, 21 luglio 2010 n. 4783; Sez. V, 7 ottobre 2008, n.4847; Sez. VI, 3 maggio 2002 n. 2334; 5 agosto 2005 n. 4196).
Alle stesse conclusioni deve giungersi per la stima delle ore annue mediamente lavorate dal personale: è vero che, trattandosi di un dato che presuppone eventi imprevedibili (malattie, infortuni, maternità , etc.), i quali non rientrano nella disponibilità dell’impresa e non dipendono dalla capacità gestionale ed organizzativa e che quindi, per definizione, postulano previsioni particolarmente prudenziali, l’offerta basata su un numero di assenze inferiore rispetto a quello assunto a livello statistico, su campione rappresentativo, dalle tabelle ministeriali, per essere accettata come plausibile, dev’essere accompagnata da significativi ed univoci dati probatori (Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2009 n. 1451; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 7 giugno 2010 n. 2257; 22 settembre 2011 n. 1374; 8 marzo 2012 n. 506). Tuttavia, in concreto, nella fattispecie esaminata, il consorzio Atlantis ha evidenziato, soprattutto nelle giustificazioni datate 3 novembre 2012, che, per il calcolo di 795 ore di eventuale morbilità , si è tenuto conto, da un lato, della bassa incidenza delle patologie professionali, “in quanto la particolare prestazione lavorativa è contrattualmente e legalmente qualificata quale lavoro discontinuo e di semplice attesa”; dall’altro, della modesta percentuale di assenza dovuta a malattie generiche, testimoniata non solo dai dati storici aziendali ma anche da quanto riferito dal sindacato rappresentativo delle maestranze, il quale avrebbe attestato che nessuna ora di lavoro è stata imputata a malattia nell’ultimo triennio nel corso dell’appalto per il medesimo servizio. Un ragionamento simile è stato anche sviluppato nei confronti delle ore concedibili per garantire il diritto lo studio.
In concreto, si deve ritenere che il raggruppamento primo classificato abbia offerto con ciò elementi convincenti, in ordine ai costi da sostenere nel triennio per far fronte alle assenze. Infatti, alla plausibilità in sè della giustificazione si accompagna il fatto che l’odierna ricorrente, essendo la precedente titolare del servizio, ancora gestito in proroga, e quindi datrice di lavoro degli 11 dipendenti destinati a passare alla nuova aggiudicataria, era perfettamente in grado di contestare specificamente questi dati, ove li avesse ritenuti non veri o comunque esorbitanti.
In conclusione, il ricorso dev’essere respinto, sia nella sua parte demolitoria sia per quanto riguarda la domanda risarcitoria (non essendo stata riscontrata alcun’ingiustizia nel danno lamentato, eventualmente subito).
La compensazione delle spese di lite è giustificata dallo svolgersi dell’intera vicenda.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 26 marzo e 16 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)