Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Procedura esecutiva nei confronti di ente locale in stato di dissesto – Inammissibilità 

àˆ inammissibile il ricorso per l’ottemperanza proposto nei confronti del comune che abbia dichiarato il dissesto finanziario in quanto, ai sensi dell’art. 248 del D.Lgs. 267/2000, dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente locale per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

Conforme a sentenze n. 192 del 7.2.2013 e n. 235 del 19.2.2013

N. 00822/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2013, proposto da Istituto di Vigilanza Ariete S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Terenzio e Raffaele Taronna, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Luisa Contento in Bari, via Piccinni n. 33; 

contro
Comune di Zapponeta; 

per l’annullamento
per ottenere dal TAR Puglia – Sede di Bari, competente ex art. 113, secondo comma, del D.Lgs. n. 104/2010, un provvedimento che imponga al Comune di Zapponeta il rispetto e l’adempimento degli obblighi stabiliti ed imposti col decreto ingiuntivo n. 101/08 della Sezione Distaccata di Manfredonia del Tribunale di Foggia, e comunque idoneo a garantire, mediante ottemperanza, il soddisfacimento effettivo e l’attuazione concreta del diritto di credito della società  istante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Vincenzo Terenzio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 22 gennaio 2013 e depositato il 29 gennaio 2013, l’Istituto di Vigilanza Ariete S.r.l. agisce, ex artt. 112 e ss. del D. Lgs. n. 104/2010, per il recupero del proprio credito nei confronti del Comune di Zapponeta, in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 101/08 emesso dalla Sezione distaccata di Manfredonia del Tribunale di Foggia.
L’Ente locale resistente, però, con la deliberazione del Commissario straordinario 10 dicembre 2012 n. 12, ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000.
Di conseguenza, a differenza delle distinta fattispecie di cui all’art. 243/bis, comma quarto, nella vicenda in esame trova applicazione, l’art. 248 del medesimo testo unico, secondo cui “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione”, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
Non occorre statuire sulle specie di giudizio, non essendosi costituita l’Amministrazione municipale intimata.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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