Espropriazione per p.u. – Piano particellare- Indicazione di particella errata – Immissione in possesso corretta – Vizi procedimenti – Non sussistono

Ove, nell’ambito di una procedura espropriativa, sia stata indicata nel piano particellare una particella diversa da quella effettivamente da occupare, ma l’immissione in possesso sia avvenuta regolarmente con riferimento a quest’ultima e alla presenza del proprietario che,  pur non avendo ricevuto l’avviso di avvio del procedimento,  abbia accettato l’occupazione prestandovi acquiescenza, gli atti della procedura devono ritenersi immuni dalle censure relative  all’omessa partecipazione al procedimento e ormai  consolidati (nella specie, il proprietario aveva accettato l’occupazione e, in seguito, venduto il suolo senza menzionare l’esproprio; l’avente causa, dal canto suo,  ha impugnato l’intera  procedura ablatoria sul presupposto che nessun atto fosse stato comunicato dalla p.A. per via dell’erronea individuazione della particella negli atti di esproprio; viceversa  il TAR,  avendo rilevato che il dante causa aveva avuto piena contezza dell’esproprio, dunque l’irrilevanza dell’errore, ha rigettato il ricorso).

N. 00831/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00094/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2012, proposto da Calculli Daniela, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;

contro
Ministero dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS s.p.a., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Regione Puglia;
Comune di Grumo Appula;

nei confronti di
So.Co.Stra.Mo. s.r.l.;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di cui alla nota del 22.11.2011 prot. CBA0038309-P con la quale l’ANAS, in riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dalla ricorrente in data 18.10.2011, ha ritenuto di estendere gli effetti della procedura ablatoria di cui al decreto di occupazione dell’8.7.2009 alla sig.ra Calculli;
– del ridetto decreto di occupazione dell’8.7.2009 (mai conosciuto prima);
– dei sottostanti atti (citati nel decreto dell’8.7.2009 allegato alla nota del 22.11.2011):
– del provvedimento ministeriale del 19.7.2007 n. 4014 con cui è stato imposto il vincolo espropriativo;
– della disposizione del Presidente dell’ANAS del 30.6.2008 n. 90390 approvativa del progetto definitivo e dichiarativa della pubblica utilità ;
– dell’elenco dei beni da espropriare e relativo piano particellare;
– ove occorra, delle delibere del C.C. di Grumo Appula n. 76/00, n. 9/07, n. 54/09, n. 53/10 e n. 5/11, dell’avviso di immissione in possesso del 31.7.2009 e del verbale di consistenza del 7.9.2009;
– di ogni altro ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo, ancorchè non conosciuto;
nonchè per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere risarcita del danno ingiusto patito, con conseguente condanna degli intimati alla reintegra in forma specifica, oltre alla corresponsione del risarcimento dei danni;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti e di ANAS s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Calculli Daniela in data 1.7.2010 acquistava dalla società  Cerealsud s.r.l. un’area inclusa nell’accordo di programma del 6.5.2003 sita nel territorio di Grumo Appula.
Detto fondo era indicato in catasto al foglio 48 particella 113.
Nell’ottobre 2011 la Calculli rilevava come in prossimità  del suo fondo fossero in corso lavori appaltati da ANAS s.p.a. alla quale chiedeva chiarimenti su quanto stava accadendo.
Con l’impugnata nota provvedimentale del 22.11.2011 ANAS evidenziava che “Il verbale di consistenza e l’immissione in possesso fu redatto in data 7.9.2009 alla presenza dei tecnici di fiducia della Cerealsud, giusto decreto di occupazione temporanea del 08.07.2009 n. 23867 … Alla data del 7.9.2009 la particella 113, nelle mappe catastali riportata come 119, era di proprietà  della Cerealsud ¦; infatti in fase di redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso i tecnici incaricati dall’allora ditta catastale facevano rilevare tale discrepanza. Ciò detto, la procedura espropriativa avviata da questa società  non può considerarsi illegittima atteso che la porzione della particella 113, occupata per la realizzazione dell’opera pubblica, alla data del rogito di acquisto ¦ è da considerarsi nel pieno possesso di ANAS s.p.a.”.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la Calculli impugnava la citata nota del 22.11.2011 con cui ANAS aveva ritenuto di estendere gli effetti della procedura ablatoria di cui al decreto di occupazione dell’8.7.2009 al fondo di proprietà  della stessa Calculli (particella 113) e gli altri atti indicati nell’epigrafe del ricorso.
Invocava, altresì, l’accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno ingiusto patito e la condanna dell’Amministrazione alla reintegra in forma specifica.
L’interessata rilevava la non rispondenza al vero dell’affermazione secondo cui la particella 113 del foglio 48 nelle mappe catastali è riportata come particella 119; che, infatti, secondo le risultanze catastalo la particella 113 ha una estensione pari a mq. 3.497 e confina con le particelle 9 e 124, mentre la particella 119 (di proprietà  dei signori Lella) ha la minore superficie di mq. 2170; che, pertanto, si tratta di terreni diversi e distanti (neanche confinanti) mai sovrapposti dal Catasto, al contrario di quanto asserito dall’ANAS; che nel piano particellare di esproprio ANAS aveva riportato erroneamente la particella 119 al posto della 113, evidentemente per un’inesatta traslazione dei dati; che, pertanto, tutti gli atti della procedura ablatoria non hanno mai riguardato la particella 113 (di proprietà  prima della Cerealsud e poi della Calculli), essendo viceversa riferiti e diretti soltanto agli altri suoli della Cerealsud, nonchè alla differente particella 119 di proprietà  dei signori Lella; che, conseguentemente, la procedura espropriativa non riguardava la particella 113; che l’avviso di immissione in possesso del 31.7.2009 non menziona nè la particella 113, nè la particella 119.
Sottolineava, inoltre, che, ove si dovesse ritenere oggetto della procedura ablatoria la particella 113, tutti gli atti relativi a detta procedura sarebbero illegittimi, essendo stati omessi gli incombenti relativi alla partecipazione procedimentale in favore dell’effettiva proprietaria della suddetta particella (i.e. la stessa Calculli); che, se viceversa la particella 113 non fosse mai stata oggetto del procedimento ablatorio per cui è causa, il Tribunale dovrebbe negare la riferibilità  degli atti della procedura alla particella 113; che in tal caso si sarebbe in presenza di una vera appropriazione/trasformazione illecita della particella in esame.
Si costituivano il Ministero dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS s.p.a., resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, dal confronto tra il piano particellare allegato al decreto di occupazione e la visura catastale relativa alla particella 113 si desume che quest’ultima particella (erroneamente indicata negli atti della procedura ablatoria e nel piano particellare come particella 119), attualmente di proprietà  della ricorrente Calculli, è effettivamente interessata dalla suddetta procedura.
Viceversa, la particella 119 di proprietà  del sig. Lella non è per nulla coinvolta dalla procedura di esproprio per cui è causa (peraltro dalla visura catastale si evince che la particella 119 è distante rispetto all’area oggetto dell’intervento di cui alla procedura ablatoria in esame).
Tuttavia, in fase di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza (cfr. verbale del 7.9.2009) il tecnico intervenuto in rappresentanza della società  Cerealsud (dante causa della Calculli) si rendeva conto che la particella 113 era stata erroneamente indicata come particella 119; di tanto ne veniva fatta menzione nel verbale di immissione in possesso sottoscritto dall’incaricato della ditta proprietaria Cerealsud.
In detto verbale si legge infatti che “¦ nella consistenza è presente anche la particella 113 erroneamente indicata negli stralci allegati alla notifica come particella 119”.
Alla data della redazione dello stato di consistenza (7.9.2009) proprietaria della particella 113 era la società  Cerealsud (correttamente intervenuta in fase di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza).
L’acquisto da parte della ricorrente Calculli della particella 113 è avvenuto in data (1.7.2010) successiva alla redazione del verbale di consistenza ed alla immissione in possesso.
Conseguentemente, il legale rappresentante della ditta Cerealsud (intervenuto in sede di rogito notarile) era pienamente consapevole del fatto che, al momento della vendita della particella de qua alla Calculli, detto fondo era oggetto, nei fatti, di una procedura espropriativa.
Dall’esame dello sviluppo storico della vicenda si può desumere che la Cerealsud non ha di fatto subito alcuna conseguenza negativa dalla violazione delle garanzie procedimentali di cui al d.p.r. n. 327/2001 (T.U. in materia espropriativa), poichè la società  ha comunque avuto la possibilità  di partecipare alla fase di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza (momento risalente al 7.9.2009, quando la stessa ditta era ancora proprietaria della particella 113).
A tal proposito, ha evidenziato Cons. Stato, Sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1391 in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento e garanzie partecipative del privato coinvolto dal procedimento amministrativo: “La ratio perseguita con l’art. 7 della legge n. 241 del 1990 deve ritenersi soddisfatta se il privato ha avuto compiuta conoscenza dell’avvio del procedimento aliunde, pur mancando la rituale comunicazione di avvio.”.
Si potrebbe, anzi, affermare che viene in rilievo, dal punto di vista della società  Cerealsud, un vizio non invalidante (ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, secondo inciso legge n. 241/1990) della procedura ablatoria, poichè, se anche vi fosse stata alla data del 7.9.2009 una rituale comunicazione di avvio del procedimento al soggetto proprietario (società  Cerealsud) della particella 113 (e non 119), il contenuto del provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, essendosi in presenza di un mero errore materiale del piano particellare (che, appunto, indica “119” al posto di “113”), errore che in concreto non ha impedito alla società  di partecipare al procedimento.
La ricorrente Calculli – come visto – è divenuta proprietaria della particella in questione solo in data 1.7.2010.
Pertanto, non si può sostenere che la ricorrente abbia subito alcuna violazione delle garanzie procedimentali in fase di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza, fase in cui la stessa non era ancora proprietaria del fondo.
Semmai, a suo tempo (e cioè nel 2009) la società  Cerealsud avrebbe potuto far valere in sede giurisdizionale detta violazione.
Peraltro, nell’atto notarile di vendita del 1° luglio 2010 nulla si dice in ordine alla pendenza della procedura espropriativa che nei fatti interessava la particella 113 (oggetto della compravendita) e di cui la Cerealsud era a conoscenza, il chè potrà  eventualmente essere oggetto di valutazione negativa in caso di esperimento, da parte della Calculli, di un’azione in sede civile nei confronti della società  dante causa.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
Essendo stata riscontrata la legittimità  dei provvedimenti gravati, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla ricorrente.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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