Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza –  Ottemperanza alla sentenza non sospesa – Limiti 

In sede di ottemperanza ad una sentenza del TAR  non sospesa dal Consiglio di Stato e non passata in giudicato, il G.A. deve procedere con prudenza nell’adozione dei provvedimenti esecutivi implicanti pur sempre effetti necessariamente interinali del decisum, senza cioè compromettere l’assetto degli interessi in gioco, in attesa del giudicato.
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Vedi Cons. St., sez. IV, sentenza 13 marzo 2014, n. 1236 – 2014; ric. n. 7369 – 2013
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N. 00842/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00172/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2013, proposto da: 
Leonardantonio Lattarulo, rappresentato e difeso dall’avv. Natalia Pinto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Siciliani in Bari, via Abbrescia, n. 78/C; 

contro
Comune di Noci, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Cognetti, n. 25; 

nei confronti di
Dongiovanni Costruzioni s.r.l. – non costituita; 

per l’esecuzione
“della sentenza esecutiva n. 2316/2008 del Tar Puglia, Bari, Sez. III, depositata in Segreteria l’8.10.2008 e notificata il 14.11.2008, pronunciata nel giudizio di cui al ricorso n. 1167/2002 R.G., nonchè:
– per la dichiarazione di nullità  e/o inefficacia degli atti e provvedimenti adottati dal Comune di Noci in violazione e elusione della su citata sentenza, ancorchè non conosciuti, ivi compresi gli avvisi di cui alle note del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio prot. n. 563 dell’11.1.2013 e prot. n. 952 del 17.1.2013, nonchè per la rimozione degli effetti eventualmente prodotti da tali atti;
– per il risarcimento del danno derivante dalla violazione e elusione della sentenza, con condanna del Comune e della società  resistenti al pagamento in favore del sig. Leonardantonio Lattarulo di quanto dovuto per tale danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
– per la fissazione di una somma a carico dei resistenti per ogni ulteriore violazione nel conformarsi alle statuizioni della decisione di ottemperanza.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Noci;
Viste le memorie difensive;
Visti gli art. 112 e 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Natalia Pinto e Saverio Profeta;
 

CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato il 31 gennaio 2013 e depositato il 4 febbraio 2013, il sig. Leonardantonio Lattarulo ha chiesto:
– l’esecuzione della sentenza n. 2316 dell’8 ottobre 2008 del T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sezione III, allegata in copia autentica al ricorso stesso, con espressa richiesta di nomina di un commissario ad acta;
– la dichiarazione di nullità  e/o inefficacia delle note prot. n. 563 dell’11 gennaio 2013 e prot. n. 952 del 17 gennaio 2013, che sarebbero state adottate dal Comune di Noci in violazione e elusione della citata sentenza, nonchè la rimozione degli effetti eventualmente prodotti da tali atti;
– il risarcimento del danno derivante dalla violazione e elusione della sentenza, con condanna del Comune e della società  resistenti al pagamento in favore di esso ricorrente di quanto dovuto per tale danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
– per la fissazione di una somma a carico dei resistenti per ogni ulteriore violazione nel conformarsi alle statuizioni della decisione di ottemperanza;
VISTA l’ordinanza della Sezione IV del Consiglio di Stato, n. 6237 del 25 novembre 2008, di rigetto dell’istanza cautelare proposta dal Comune di Noci avverso la citata sentenza n 2316/2008 di questo T.A.R.;
CONSIDERATO che parte ricorrente con note del 15 e 23 gennaio 2013 aveva diffidato il Comune di Noci a non dare seguito alle operazioni di cui alle suddette note oggetto di impugnazione, operazioni non eseguite alla data di presentazione dell’odierno gravame;
RILEVATO che con il ricorso numero di registro generale 1167 del 2002 proposto dall’odierno ricorrente e deciso con la sentenza n. 2316 dell’8 ottobre 2008 da questa Sezione III, il sig. Lattarulo aveva “proposto gravame avverso le concessioni edilizie rilasciate in favore della società  “Dongiovanni” a r.l. e relativi atti endoprocedimentali, nonchè avverso gli atti comunali preordinati alla realizzazione dei lavori di sistemazione urbanistica di via Mafalda di Savoia poichè progettati in parte qua su suolo di sua proprietà , all’uopo assoggettato a procedimento espropriativo”;
RILEVATO che, in sintesi, la suddetta sentenza così si esprime: 3.1.-Prendendo le mosse dall’impugnativa dei titoli concessori, deve rimarcarsi che la stessa si fonda sostanzialmente sull’asserita violazione e omessa applicazione da parte del Comune resistente delle disposizioni di cui all’art.11 delle N.T.A. del P.R.G. vigente il quale impone, in sede di presentazione della domanda di permesso di costruire, di fornire idonea documentazione sul già  sufficiente grado di urbanizzazione, con particolare riferimento -tra l’altro- proprio alla viabilità ; in alternativa, l’impegno a rendere sufficientemente urbanizzata la zona esclusivamente a propria cura e spese, da assumere con atto unilaterale d’obbligo a mezzo di atto notarile, con l’eventuale intervento dei terzi di cui si renda necessario il consenso.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta in particolare che l’impegno al completamento dell’urbanizzazione della zona con particolare riferimento alla viabilità  non sia stato assunto dalla contro interessata ma -al contrario- dall’Amministrazione comunale, in procinto di espropriare a tale scopo l’area di proprietà  del ricorrente; e che, tanto meno, al ricorrente stesso sia stato richiesto il consenso a termini del citato art.11.
Circostanza aggravante: la soluzione viaria prospettata non troverebbe alcuna rispondenza nelle indicazioni di P.R.G..
La censura merita accoglimento.
Ad un esame della documentazione versata in atti, emerge invero che il rilascio dei titoli concessori è stato condizionato alla cessione di aree da destinare a viabilità  e non già  all’impegno a completare la viabilità  stessa a cura e spese del richiedente; e che neanche sia stato richiesto il consenso del ricorrente, destinatario invece di un procedimento di esproprio per la realizzazione del completamento della viabilità  in questione a cura e spese del Comune.
Quanto all’asserita non conformità  della soluzione viaria in discussione alle destinazioni di P.R.G. la circostanza non è in punto di fatto smentita nè dall’Amministrazione, nè dalla contro interessata e rappresenta motivo di impugnazione anche degli atti progettuali e del procedimento espropriativo.
3.2.-Più precisamente l’impugnazione degli atti di tale sequenza procedimentale risulta articolata in tre diverse censure: a) non sarebbe stata consentita la partecipazione al procedimento del ricorrente; b) non sarebbe stato osservato il doveroso procedimento di variante al p.r.g. nonostante la viabilità  sia stata allocata su zona tipizzata B2 di completamento); c) sarebbe affetta da palese sviamento, essendo gli atti in questione preordinati a favorire la società  contro interessata.
Considerato il carattere assorbente della censura riportata sub b), peraltro proposta -come anticipato sub 3.1- anche con riferimento ai titoli concessori, se ne rende opportuno un esame in via prioritaria. ¦¦¦¦¦¦..La censura in esame deve quindi essere accolta e, conseguentemente, dichiarata l’illegittimità  sia delle scelte progettuali gravate che del procedimento espropriativo conseguentemente avviato nei confronti del ricorrente. 5.-Quanto agli atti di cessione, pure impugnati dal ricorrente, il relativo gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione,¦¦ 6.- Quanto, infine, alla richiesta di risarcimento per equivalente la stessa va respinta¦.”;
CONSIDERATO che il Comune di Noci, costituitosi in giudizio, ha rappresentato:
– che le note prot. n. 563 dell’11 gennaio 2013 e prot. n. 952 del 17 gennaio 2013, aventi per oggetto “Acquisizione di area di sedime. Avviso ai proprietari della data di svolgimento delle operazioni di immissione in possesso e di accertamento dello stato di consistenza” e ritenute da parte ricorrente elusive del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2316 dell’8 ottobre 2008, non avrebbero riguardato tale sentenza ma sarebbero state adottate a seguito della mancata ottemperanza all’obbligo imposto al sig. Lattarulo al punto 5 della licenza edilizia del 16 maggio 1966 per l’edificazione del fabbricato residenziale di sua proprietà ; che in particolare, a seguito di sopralluogo, sarebbe stata constatata “la costruzione del marciapiede solo su via Michele Bianchi e non sul prospetto retrostante (prolungamento via Mafalda di Savoia) che risulta completamente privo di marciapiede¦”;
– che, successivamente alle citate sentenza, era stato rilasciato alla Dongiovanni s.r.l. il permesso di costruire n. 63 del 19 luglio 2010, depositato in giudizio in data 19 aprile 2013;
CONSIDERATO che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è esecutiva, in quanto non sospesa dal Consiglio di Stato, e che, come lamentato da parte ricorrente, il Comune di Noci non ha dato esecuzione al dictum di questo Tribunale, il Collegio ritiene, tuttavia, di dover evidenziare che, per l’esecuzione delle decisioni non sospese dal Consiglio di Stato, il TAR esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui agli artt. 112, comma 2, lett. b), e 114, comma 4, lett.c), c.p.a., con obbligo dell’Amministrazione soccombente di assicurare nelle more del passaggio in giudicato della sentenza l’effettività  delle situazioni giuridiche definite nella sentenza stessa;
CONSIDERATO peraltro che l’esecuzione del giudicato e l’esecuzione della sentenza non sospesa sono istituti differenti, e che le regole applicabili all’uno ed all’altro, anche sotto il profilo dell’ampiezza dei poteri del giudice, sono conseguentemente differenti in quanto una totale esecuzione delle statuizioni rese in primo grado, ove queste fossero poi modificate in appello, comporterebbe una serie di effetti problematici e delicati, dovendosi poi modificare la situazione di fatto venutasi a creare a causa di detta totale esecuzione in modo da conformarla alla definitiva statuizione del giudice d’appello;
CONSIDERATO che, per la incertezza sulla esatta portata del giudicato ancora in formazione, la giurisprudenza ha ritenuto che il giudice adito per l’esecuzione di sentenza non sospesa debba “procedere con prudente ed equilibrato apprezzamento nell’adozione di provvedimenti esecutivi implicanti pur sempre effetti necessariamente interinali del decisum”; essendosi rilevato che “la sentenza di primo grado non ha, quanto agli effetti conformativi, la forza espansiva propria della res judicata. Sicchè le statuizioni con essa dettate devono essere tali non solo da non compromettere l’assetto degli interessi in gioco, ma da consentire nella sopravvenienza di un giudicato che dovesse, in ipotesi, vedere soccombente il ricorrente già  vittorioso in primo grado la ricostituzione della situazione quo ante” (TAR Lazio, Sez. II, 16.1.2002 n. 413; sul punto cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 5352/2002);
RITENUTO in definitiva, quindi, di poter affermare che non esiste il diritto all’esecuzione completa e puntuale in sede di esecuzione di sentenza non sospesa, a differenza di quanto accade in caso di actio judicati, atteso che il decisum è, nel primo caso, ancora in formazione, e che si consoliderà  solo a seguito della sentenza di secondo grado (cfr. TAR Brescia, Sezione I, 21.1.2013, n. 63);
RITENUTO, alla luce di quanto sopra che, nella fattispecie oggetto di gravame, dovendo il Comune adottare un procedimento di variante al P.R.G. in esecuzione della sentenza n. n. 2316 dell’8 ottobre 2008, appare opportuno attendere per il momento l’esito del giudizio di appello;
RITENUTO, tuttavia, che il ricorso possa invece trovare accoglimento nei limiti di dichiarare l’inefficacia delle note prot. n. 563 dell’11 gennaio 2013 e prot. n. 952 del 17 gennaio 2013, aventi per oggetto “Acquisizione di area di sedime. Avviso ai proprietari della data di svolgimento delle operazioni di immissione in possesso e di accertamento dello stato di consistenza”, ai sensi della lettera c) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a. che prevede: “c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti,” il giudice “determina le modalità  esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;”, in quanto adottati in elusione della sentenza n. 2316/2008; ciò sia in quanto nella nota prot. n. 563 dell’11 gennaio 2013 è indicato quale atto presupposto la “determina dirigenziale n. 1265 del 05.12.2007” di approvazione del progetto esecutivo di sistemazione urbanistica della strada di Via Mafalda di Savoia annullato con gli atti della procedura espropriativa con la sentenza n. 2316/2008 per cui è causa, sia perchè tali atti devono ritenersi contraddittori in quanto con essi si richiede al ricorrente di costruire all’attualità  un marciapiede, in riferimento ad una licenza del 1966, da realizzare su una strada, Via Mafalda di Savoia, in relazione alla quale la sentenza del TAR n. 2316/2008, come sopra richiamata, ha ritenuto necessario il procedimento di variante al P.R.G. per la sua costruzione;
RILEVATO, infine, in riferimento al permesso di costruire n. 63 del 19 luglio 2010, depositato in giudizio in data 19 aprile 2013, che il Comune di Noci, successivamente alle citate sentenza, ha rilasciato alla Dongiovanni s.r.l., che parte ricorrente, nella memoria depositata in data 29 aprile 2013, si è riservata ogni azione;
RITENUTO quanto alle spese che, tenuto conto della parziale soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, dichiara l’inefficacia delle note prot. n. 563 dell’11 gennaio 2013 e prot. n. 952 del 17 gennaio 2013 del Comune di Noci.
Condanna il Comune di Noci al pagamento di complessivi € 1.200,00 (euro milleduecento/00) in favore del sig.Leonardantonio Lattarulo, a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA.
Contributo unificato rifuso ex art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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