1. Energia da fonti rinnovabili – Titoli abilitativi – Denuncia inizio attività  – Ordinanza di annullamento – Necessità  approfondimento questioni giuridiche proposte – Istanza cautelare di sospensione – àˆ fondata


2. Energia da fonti rinnovabili – Titoli abilitativi – Denuncia inizio attività  –  Ordinanza di annullamento – Istanza cautelare di sospensione – Impianto realizzato e in esercizio – Periculum in mora – Sussiste

1. à‰ fondata la domanda di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza dirigenziale avente a oggetto l’annullamento delle denunce di inizio attività  presentate entrambe per la installazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 999,600 Kwp, considerato che le questioni giuridiche proposte, sia con riferimento alla individuazione della normativa applicabile al caso in esame in considerazione degli effetti della sentenza Corte Cost. n. 119/2010 (che ha dichiarato l’illegittimità  costituzionale dell art. 3 della L.R. 31/2008), sia con riferimento alla considerazione unitaria o meno dell’intervento di cui trattasi (che porterebbe lì impianto a una potenza nominale di gran lunga superiore ad 1 MW con conseguente inapplicabilità  comunque del regime semplificato della DIA e con diversa competenza amministrativa regionale), appaiono di notevole complessità  e necessitano pertanto di adeguato approfondimento in sede di decisione nel merito.
 
2. Appare meritevole di accoglimento l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza dirigenziale avente a oggetto l’annullamento delle denunce di inizio attività  presentate per la installazione del suddetto impianto fotovoltaico, considerato che risulta allo stato compiutamente realizzato e in esercizio, ricorrendo in tal senso evidente periculum in mora.

N. 00258/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00505/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2013, proposto da:

Terlizzi Energy S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Michele Massironi, Silvia Maggio, con domicilio eletto presso Silvia Maggio in Bari, via Abate Gimma 73;

contro
Comune di Terlizzi, in persona del Sindaco p.t.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza dirigenziale n. 1/2013 del P.G. n. 1933 del 18.1.2013, rilasciata dal Settore Servizi Tecnici – Ufficio Edilizia Privata del Comune di Terlizzi e avente ad oggetto l’annullamento delle denunce di inizio attività  n. 493/2008 e n. 50/2009 presentate entrambe per la installazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 999,600 KWp ciascuno su fondi rustici siti in agro di Terlizzi alla C.da “WSovero” distinti in catasto al fg. 37 p.lle 30 e 102 (D.I.A. n. 493/2008) e p.lle 98,99 e 100 (D.I.A. n. 50/2009), confinanti fra loro;
e di tutti agli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quello impugnato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Nicola Sette;
 

Considerato che le questioni giuridiche proposte, sia con riferimento alla individuazione della normativa applicabile al caso in esame in considerazione degli effetti della sentenza C. Cost. 119/2010 (che ha dichiarato l’illegittimità  costituzionale dell art. 3 della L.R. 31/2008), sia con riferimento alla considerazione unitaria o meno dell’intervento di cui trattasi (che porterebbe lì impianto ad una potenza nominale di gran lunga superiore ad 1 MW con conseguente inapplicabilità  comunque del regime semplificato della DIA e con diversa competenza amministrativa regionale), appaiono di notevole complessità  e necessitano pertanto di adeguato approfondimento in sede di decisione nel merito;
considerato che l’impianto in questione risulta allo stato compiutamente realizzato ed in esercizio, ricorrendo in al senso evidente periculum in mora e che pertanto – sotto tale profilo – l’istanza cautelare proposta appare meritevole di considerazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Terza – accoglie l’istanza cautelare nei termini di cui in motivazione e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia della determinazione dirigenziale impugnata;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 maggio 2014.
Denegato alla ricorrente il rimborso delle spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)