1. Edilizia e urbanistica –  Attività  edilizia privata – Denuncia di inizio attività  – Manutenzione straordinaria – Ammissibilità  – Poteri inibitori P.A. –  Illegittimità 
2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Denuncia di inizio attività  – Manutenzione straordinaria – Richiesta integrazioni documentali – Atti e pareri sostituibili con autocertificazione –  Illegittimità  – Fattispecie

1. àˆ illegittima la sospensione della D.I.A. avente a oggetto lavori di manutenzione e ripristino di muro di recinzione dell’unità  immobiliare di proprietà  – la cui preesistenza è accertata dalla documentazione in possesso del comune – per violazione dell’art. 22, T.U.E. che prevede l’applicabilità  della D.I.A. alle opere di manutenzione straordinaria ovvero ristrutturazione senza modifiche di sagoma; il diniego dell’Ente all’ammissibilità  della D.I.A., infatti, inducendo il proprietario  a percorrere la via dell’istanza per il permesso di costruire, è lesivo in quanto si pone in contrasto con le finalità  semplificatorie e acceleratorie dell’istituto.
 
2. àˆ illegittima la motivazione di inammissibilità  della D.I.A. addotta dal Comune e fondata sulla lacunosità  delle dichiarazioni allegate dal privato se queste concernono pareri e autorizzazioni per i quali l’art. 23, comma 1 bis del T.U.E. preveda la sostituzione con “autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati”, da sottoporre a “successive verifiche” da parte del Comune mediante l’acquisizione ex officio, ai sensi dell’art. 2, comma 7, L. n. 241/1990, degli atti in questione. (Nel caso di specie l’A. civica aveva fatto ricadere  sul ricorrente la mancata acquisizione del parere del Comando di Polizia municipale in relazione alla compatibilità  del muretto con le esigenze della circolazione).

N. 00767/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00516/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 516 del 2009, proposto da Cosimo Damiano Miccoli, rappresentato e difeso dall’avv. Amerigo Maggi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari; 

contro
Comune di Trinitapoli in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Nino Matassa, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 35; 

per l’annullamento
– della nota prot. n. 119 del 9 – 12.01.2009 del Comune di Trinitapoli, Ufficio Tecnico – Sezione Urbanistica, Area Tecnica, con la quale illegittimamente vengono sospesi gli effetti della denuncia d’inizio attività  presentata dal ricorrente il 12 – 17.12.2008, con la quale egli preannunciava l’avvio d’interventi di manutenzione sulla recinzione dell’unità  immobiliare di sua proprietà , sita in Trinitapoli, alla via Dei Venti n. 24, perchè, secondo l’Amministrazione, si tratterebbe di lavori di “nuova costruzione”, come tali soggetti al più gravoso procedimento del permesso di costruire
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trinitapoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. ti Amerigo Maggi e Nino Matassa;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Cosimo Damiano Miccoli ha impugnato la nota prot. n. 119 del 9 – 12 gennaio 2009 del Comune di Trinitapoli, Ufficio Tecnico – Sezione Urbanistica, Area Tecnica, con la quale venivano sospesi gli effetti della denuncia d’inizio attività  presentata il 12 – 17 dicembre 2008. La stessa preannunciava l’avvio d’interventi di manutenzione sulla recinzione dell’unità  immobiliare di sua proprietà , sita in Trinitapoli, alla via dei Venti n. 24.
Sosteneva al proposito l’Amministrazione che tale intervento integrasse una “nuova costruzione”, che, come tale, dovesse ottenere il permesso di costruire.
Si è costituito in giudizio il Comune di Trinitapoli, chiedendo il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza di questa Sezione 14 maggio 2009 n. 304, per le seguenti ragioni:
“Considerato che, l’intervento edilizio di che trattasi, ancorchè qualificabile come nuova costruzione, è assoggettato alla D.I.A. ex art. 22 T.U. 380/01 e s.m.;
Considerato altresì che, la mancata acquisizione del parere del Comando di Polizia locale in relazione alla valutazione della compatibilità  dell’intervento con la normativa del codice della strada in tema di distanze dalla viabilità  pubblica non può ricadere, in negativo, nella sfera giuridica del ricorrente e che, pertanto, gli ostacoli di natura procedimentale assunti dall’ente locale possono ugualmente essere superati dall’attività  di sopralluogo”.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del giorno 26 marzo 2013.
2.a. Preliminarmente dev’essere respinta l’eccezione d’inammissibilità  del ricorso sollevata dal Comune di Trinitapoli. Il testo unico approvato con d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, infatti, disciplina l’attività  edilizia in maniera differenziata, tenendo conto dell’incidenza sul territorio dell’intervento, in consonanza con la legge 7 agosto 1990 n. 241 e con i principi ivi affermati.
Di conseguenza, pur non essendo l’atto impugnato in sè preclusivo della facoltà  del proprietario, il negare l’applicabilità  della denuncia d’inizio attività  (inducendo a percorrere la via dell’istanza per il permesso di costruire) si pone comunque in contrasto con le finalità  semplificatorie e acceleratorie dell’istituto della dichiarazione/denuncia, alla cui disciplina generale è dedicato il sempre più ampio articolo 19 e con la quale s’intende favorire il privato nel suo rapporto con la pubblica amministrazione. La concreta azione amministrativa perciò manifesta una propria specifica lesività , oltre a configurare (ove la valutazione dell’Ente sul ricorrere di una “nuova costruzione” si rilevasse errata) un’inosservanza del generale divieto di aggravare il procedimento.
Quanto alla seconda eccezione, secondo la quale gli argomenti sviluppati nella nota difensiva del 12 maggio 2009 dall’interessato sarebbero inammissibili, in quanto costituenti motivi non dedotti con l’atto introduttivo del giudizio, è da osservare che il signor Miccoli, sin dall’inizio, ha lamentato che il Comune non poteva pretendere di assoggettare la pratica alla procedura per il permesso di costruire, in quanto l’opera prevista (cioè la manutenzione e il ripristino di un preesistente muretto di recinzione alto circa un metro), in base agli articoli 22 e 23 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, poteva essere semplicemente denunciata; nè tale conclusione poteva essere evitata, come ha fatto il Comune, adducendo carenze nei documenti a corredo della denuncia, poichè gli atti a cui si riferisce la nota prot. n. 119 del 9 – 12 gennaio 2009 o sono allegati o sono già  posseduti dall’Amministrazione (pagg. 3-4-5 del ricorso); sicchè, nella memoria del 12 maggio 2009, il proprietario dell’area si è limitato a specificare le sue originarie deduzioni.
2.b. Nel merito il ricorso è fondato.
Nel corso del processo non è mai stato adeguatamente smentito il presupposto fondamentale della vicenda, ovvero la preesistenza del muro (dimostrata dalla scheda catastale del 10 marzo 1940 e dal contratto pubblico del 5 marzo 1946, che tale elemento di recinzione espressamente cita). Da ciò discende la riconducibilità  dell’intervento edilizio all’ipotesi di cui all’articolo 22 del testo unico in quanto qualificabile come manutenzione straordinaria ovvero ristrutturazione del manufatto esistente, senza modifiche di sagoma.
Di conseguenza, le argomentazioni del Comune a sostegno della sospensione dell’esame della pratica si rivelano inconsistenti. Infatti, da un lato, le pretese lacune documentali erano facilmente (e doverosamente) colmabili attraverso l’utilizzo degli atti prodotti dal ricorrente in precedenza, come lo stesso aveva specificamente evidenziato nella denuncia di inizio attività  I-12 dicembre 2008, in cui veniva indicato il collegamento all’antecedente procedimento di DIA (letteralmente, “Pratica Edile n. 45/07 Prot. n. 2704 Permesso di Costruire n. 64 ritirato in data 07.08.2007”, con rinvio agli “elaborati grafici già  in vostro possesso”).
Per quanto riguarda poi lo smaltimento in discarica dei materiali prodotti nel cantiere e il parere del Comando di Polizia municipale (in relazione alla compatibilità  del muretto con le esigenze di circolazione), dall’altro, occorre ricordare che, per questi aspetti, non è invocabile l’articolo 23, comma 1-bis, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, perchè esso richiede l’acquisizione di atti e pareri in relazione a profili diversi da quelli in questione.
Nel concreto delle integrazioni richieste dall’Ente, vale invece la regola generale per la quale è possibile la sostituzione con autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati, “salve le verifiche successive”, nel solco del resto dell’art. 18, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Inoltre discende dall’intera formulazione dell’articolo 23 (in specie, nei commi 1-bis e 4) che i pareri e le altre autorizzazioni, incidenti sull’accettabilità  della denuncia d’inizio attività , di competenza dello stesso comune (come il parere della Polizia municipale), non debbano essere prodotti ex parte ma istruiti e acquisiti ex officio. Il tutto nel rispetto dell’art. 2, settimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’atto impugnato è quindi d’annullare.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo ai sensi del D.M. n. 140/2010, tenuto conto dell’interesse sostanziale tutelato, dell’oggetto e della complessità  della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Trinitapoli al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nella misura di € 2.500,00, oltre CU, CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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